Provvedimento del 31/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono esercitare, entro il 30 aprile 2017, l’opzione per il regime agevolato previsto dall’art. 16 del d.lgs. 147/2015 in alternativa alle agevolazioni della legge 238/2010. Definisce contenuto della richiesta al datore di lavoro, decorrenza dei benefici, modalità di applicazione da parte del sostituto d’imposta e regole di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione.
Proroga al 30 aprile 2017 dell’opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati
Proroga e modalità di esercizio dell’opzione per il regime dei lavoratori impatriati
Il provvedimento disciplina l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 16, comma 4, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come prorogata dall’art. 3, comma 3-novies, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244. Esso riguarda i lavoratori dipendenti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 e chiarisce termini, contenuto della richiesta, effetti fiscali e adempimenti del datore di lavoro.
Soggetti interessati e presupposti
Possono esercitare l’opzione i lavoratori dipendenti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. I soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici della legge n. 238/2010, comprese le relative regole di decadenza e cumulo, senza considerare i requisiti richiesti per il nuovo regime di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
Termine per l’opzione e natura della scelta
L’opzione può essere esercitata entro il 30 aprile 2017, termine prorogato di diritto al 2 maggio 2017 in quanto festivo. La scelta è irrevocabile e consente di applicare il regime speciale per i lavoratori impatriati in alternativa alle agevolazioni previste dalla legge n. 238/2010 per il biennio 2016/2017.
Effetti fiscali dell’opzione
Il provvedimento stabilisce che gli effetti dell’opzione decorrono dall’anno di imposta 2016 e si estendono fino al 2020.
- Per il 2016 il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
- Dal 2017 il reddito concorre nella misura del 50 per cento.
Per il 2016 il beneficio è fruito in dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta. Per il 2017 il beneficio è applicato dal datore di lavoro secondo le modalità previste dal provvedimento; se ciò non è possibile, il contribuente può fruirne direttamente in dichiarazione.
Richiesta scritta al datore di lavoro
L’opzione si esercita mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, sottoscritta dal lavoratore e resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La richiesta deve contenere:
- generalità del lavoratore: nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- indicazione della residenza attuale in Italia risultante dal certificato di residenza;
- impegno a comunicare ogni variazione di residenza o domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, se rilevante per la sua applicazione da parte del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non hanno ancora richiesto i benefici della legge n. 238/2010, o che li hanno richiesti a un diverso datore di lavoro, occorre inoltre dichiarare:
- il possesso dei requisiti per accedere ai medesimi benefici;
- la data della prima assunzione in Italia dopo il rientro;
- di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.
Adempimenti del sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e dei valori imponibili di cui all’art. 51 del TUIR corrisposti a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto effettua il conguaglio tra:
- le ritenute operate nei periodi di paga precedenti al ricevimento della richiesta;
- le ritenute ricalcolate applicando l’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 sull’ammontare complessivo degli emolumenti.
Versamento delle imposte in dichiarazione
Le imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono versate secondo le ordinarie regole dell’art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 oppure rateizzate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997.
Il provvedimento richiama, in particolare, che:
- il pagamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2017;
- oppure entro il 31 luglio 2017, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- in caso di rateizzazione, le somme dovute a saldo e acconto possono essere versate in rate mensili di uguale importo, salvo l’acconto di novembre che va versato in un’unica soluzione;
- il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre;
- sugli importi rateizzati sono dovuti interessi al 4 per cento annuo, calcolati con metodo commerciale.
Motivazioni del provvedimento
Il testo richiama la disciplina introdotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati, che prevede la tassazione del reddito prodotto in Italia nella misura del 70 per cento per il 2016 e del 50 per cento dal 2017, dopo le modifiche della legge n. 232/2016.
Si evidenzia inoltre che:
- il comma 4 dell’art. 16 consente ai soggetti di cui alla legge n. 238/2010, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, di optare per il nuovo regime con modalità fissate dall’Agenzia delle entrate;
- il precedente provvedimento del 29 marzo 2016, n. 46244, aveva già definito le modalità dell’opzione;
- l’art. 3, comma 3-novies, del d.l. n. 244/2016 ha prorogato il termine per l’esercizio dell’opzione al 30 aprile 2017;
- la decorrenza dal 2016 al 2020 è stata ritenuta coerente con la norma e tale da assicurare parità di trattamento tra chi aveva già esercitato l’opzione nel 2016 e chi la esercita entro il termine prorogato.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- d.P.R. n. 600/1973;
- d.P.R. n. 917/1986;
- d.lgs. n. 241/1997, art. 20;
- d.P.R. n. 322/1998;
- d.P.R. n. 445/2000;
- d.P.R. n. 435/2001, art. 17;
- legge n. 238/2010;
- d.l. n. 192/2014, art. 10, comma 12-octies;
- d.lgs. n. 147/2015, art. 16;
- provvedimento direttoriale 29 marzo 2016;
- d.l. n. 193/2016, art. 7-quater, comma 19;
- legge n. 232/2016, art. 1, commi 150 e 151;
- d.l. n. 244/2016, art. 3, comma 3-novies.
Pubblicazione e data
Il provvedimento è del 31 marzo 2017 e la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
Testo integrale
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