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Provvedimento

Provvedimento del 30/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce al 100% la quota del credito d’imposta spettante alle persone fisiche che hanno presentato validamente l’istanza entro il 20 marzo 2017 per le spese di videosorveglianza sostenute nel 2016. Stabilisce inoltre che il credito si utilizza in compensazione tramite F24 telematico, oppure in dichiarazione per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, e prevede controlli automatici con scarto degli F24 irregolari.

Credito d’imposta videosorveglianza 2016: quota spettante e modalità di utilizzo

Credito d’imposta per videosorveglianza: definizione della quota e modalità di fruizione

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 30 marzo 2017, riguarda il credito d’imposta previsto per le persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di allarme, nonché per i contratti con istituti di vigilanza finalizzati alla prevenzione di attività criminali. L’atto definisce la misura percentuale spettante ai soggetti che hanno presentato correttamente l’istanza e disciplina le modalità di utilizzo del beneficio.

Ambito di applicazione e destinatari

Il beneficio si riferisce alle spese sostenute nell’anno 2016 da persone fisiche, fuori dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, per:

  • installazione di sistemi di videosorveglianza digitale;
  • installazione di sistemi di allarme;
  • spese connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza;
  • interventi diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il riferimento normativo principale è l’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Definizione della quota percentuale del credito

La quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato istanza nel 2017 è fissata al 100 per cento dell’importo richiesto.

La misura riguarda le istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017. In sostanza, ciascun richiedente ammesso riceve integralmente il credito risultante dalla propria istanza, senza riduzioni proporzionali.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito è utilizzabile principalmente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24.

Sono previste le seguenti regole operative:

  • il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • in caso contrario, l’operazione di versamento è rifiutata;
  • con successiva risoluzione dell’Agenzia saranno istituiti il codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione dei redditi.

Controlli automatizzati e scarto dei modelli F24

L’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto.

Il modello F24 viene scartato nei seguenti casi:

  • il contribuente non ha validamente presentato l’istanza di attribuzione del credito;
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare del credito spettante secondo la misura del 100 per cento.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Quadro normativo e motivazioni

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 208 del 2015 e nel decreto ministeriale 6 dicembre 2016, che prevedono:

  • la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle entrate per accedere al beneficio;
  • la determinazione della quota percentuale in base al rapporto tra il limite di spesa disponibile e il credito complessivamente richiesto;
  • la comunicazione della misura percentuale con provvedimento del Direttore dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.

È richiamato anche il provvedimento del 14 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il modello di istanza da presentare nel periodo 20 febbraio - 20 marzo 2017.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti citati nel documento figurano:

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2017;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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