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Risoluzione

Risoluzione n. 64 del 14/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il contribuente in possesso dei requisiti per il regime forfetario può passare dal regime semplificato a quello forfetario senza vincolo triennale, anche se aveva optato per il regime semplificato nel 2017. L’omessa comunicazione dell’opzione in dichiarazione IVA resta però una violazione sanzionabile, sanabile con ravvedimento operoso.

Applicabilità del regime forfetario dopo opzione per la contabilità semplificata

Applicabilità del regime forfetario dopo opzione per il regime semplificato

La risoluzione affronta il caso di una contribuente che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, aveva applicato dal 2015 la contabilità semplificata e, nel 2017, aveva esercitato l’opzione per il regime semplificato di cui all’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. Il documento chiarisce se tale scelta impedisca il passaggio al regime forfetario nel 2018 e se operi un vincolo triennale di permanenza.

Quesito e posizione della contribuente

La contribuente riferisce di aver svolto l’attività di parrucchiera in contabilità semplificata dal 2015, senza formalizzare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA, ma adottando un comportamento concludente. Nel 2017 ha poi optato per il regime semplificato con il criterio di cassa e con le semplificazioni previste dall’articolo 18, comma 5. Chiede da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime scelto e se tale vincolo possa essere derogato anche con riferimento agli anni 2016 e/o 2017.

Soluzione prospettata dall’istante

La contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario nel 2018 indipendentemente dall’opzione esercitata per il regime di cui all’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973 per il 2017.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2015, il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 è il regime forfetario, fermo restando il diritto di optare per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nel caso esaminato, la contribuente aveva scelto per comportamento concludente, già dal 2015, il regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600/1973, che consente ai contribuenti minori di essere esonerati, entro certe soglie, dalla tenuta delle scritture contabili. In tale ambito aveva determinato il reddito secondo l’articolo 66 del TUIR.

Nel 2017, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 232/2016, aveva adottato il criterio di cassa e anche l’ulteriore semplificazione del comma 5 dell’articolo 18, che consente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, di tenere i registri IVA senza annotazioni di incassi e pagamenti, presumendo coincidenti la data di registrazione e quella di incasso o pagamento.

Chiarimento sul vincolo triennale

Secondo l’Agenzia, la scelta effettuata nel 2015 di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo le regole dell’articolo 66 del TUIR, in luogo del forfetario, non comporta un vincolo triennale di permanenza, perché si tratta comunque di un regime naturale dei contribuenti minori.

Parimenti, l’opzione del 2017 per il criterio di cassa e per la semplificazione di cui al comma 5 dell’articolo 18 non impedisce il passaggio al forfetario, poiché il vincolo triennale previsto dalla norma riguarda solo chi sceglie di restare nel regime semplificato e non chi, avendone i requisiti, intende accedere al regime forfetario.

Ne deriva che la contribuente può transitare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover rispettare alcun vincolo triennale, e quindi può applicare il regime forfetario già per l’anno d’imposta 2018, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Comunicazione dell’opzione e profili sanzionatori

La risoluzione richiama l’articolo 1 del d.P.R. n. 442/1997, secondo cui le opzioni e le revoche si desumono dal comportamento concludente o dalle modalità di tenuta delle scritture, e la loro validità dipende dall’effettiva attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. L’articolo 2 del medesimo decreto impone però di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta; resta valida l’opzione anche in caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, ferme le sanzioni.

Pertanto, l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA 2015 per l’applicazione del regime di contabilità ordinaria/semplificata per le imprese minori non incide sulla validità della scelta, ma costituisce una violazione sanzionabile. Tale violazione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Esito finale

La risoluzione conclude che la contribuente può applicare il regime forfetario nel 2018 senza attendere il decorso di un triennio dall’opzione per il regime semplificato, restando però ferma la possibilità di sanare l’omessa comunicazione dell’opzione in dichiarazione IVA attraverso il ravvedimento operoso.

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