Risoluzione n. 68 del 21/09/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le bollette-fatture emesse dal Comune per acqua, depurazione e fognatura sono fatture a tutti gli effetti e, quindi, devono essere incluse nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, almeno per quelle emesse verso soggetti passivi IVA. Non opera l’esclusione invocata dall’istante, né rileva il precedente provvedimento del 2013 perché superato dalla nuova disciplina del 2016.
Comunicazione dei dati delle bollette-fatture del servizio idrico integrato
Comunicazione dei dati delle bollette-fatture del servizio idrico integrato
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini della "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, delle bollette-fatture emesse da un Comune per il servizio idrico integrato. Il documento chiarisce se tali documenti, emessi trimestralmente per acqua, depurazione e fognatura, debbano essere trasmessi all’Agenzia delle entrate.
Quesito del Comune istante
Il Comune istante gestisce direttamente il servizio idrico integrato e fattura trimestralmente agli utenti i corrispettivi dovuti per:
- fornitura di acqua;
- depurazione;
- servizio di fognatura.
Il Comune chiede se queste bollette-fatture, emesse ai sensi del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, debbano essere inserite nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" disciplinata dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016.
Posizione sostenuta dal contribuente
L’istante ritiene che le bollette-fatture non vadano comunicate per due ragioni principali:
- il documento emesso ai sensi del D.M. n. 370/2000 non sarebbe una fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, ma una bolletta-fattura emessa ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA, e quindi fuori dall’obbligo di comunicazione;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2 agosto 2013 escludeva dalla comunicazione le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, tra cui i contratti di somministrazione di servizi idrici, e tale esclusione, secondo il Comune, dovrebbe valere anche per la nuova comunicazione introdotta nel 2016.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia respinge la tesi del contribuente e afferma che, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. n. 370/2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi delle somministrazioni, tra cui acqua, gas ed energia elettrica, "tengono luogo delle fatture" e sono da considerarsi fatture a tutti gli effetti.
Da questa assimilazione discende che non vi sono elementi per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della comunicazione ex articolo 21 del D.L. n. 78/2010.
Ambito dell’obbligo di comunicazione
La risoluzione richiama la formulazione dell’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito nel 2016, secondo cui i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:
- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 633/1972, incluse le bollette doganali;
- delle relative variazioni.
La norma, nella sua nuova formulazione, impone dunque la comunicazione di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse verso soggetti privati.
Semplificazioni ed evoluzione normativa richiamate
L’Agenzia ricorda anche che:
- con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, articolo 1-ter, sono state previste semplificazioni, tra cui l’esonero per le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 916, è stata prevista dal 2019 l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione, sostituito dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SDI.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Nel caso concreto, l’Agenzia conclude che:
- per le bollette-fatture relative a acqua, depurazione e fognatura emesse dal Comune sussiste l’obbligo di comunicazione;
- l’obbligo vale limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi;
- le bollette-fatture devono essere trattate come fatture a tutti gli effetti.
Irrilevanza del precedente provvedimento del 2013
L’Agenzia precisa infine che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013 non rileva nel caso di specie, perché superato dalle modifiche apportate all’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 dall’articolo 4 del D.L. n. 193/2016.
Esito finale
La risoluzione afferma quindi che le bollette-fatture emesse dal Comune per il servizio idrico integrato devono essere incluse nella comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, almeno per la parte relativa ai destinatari soggetti passivi IVA, non essendo condivisibile l’esclusione prospettata dall’istante.
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