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Risoluzione

Risoluzione n. 67 del 20/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni condominiali pagati con bonifico soggetto a ritenuta, l’amministratore di condominio non deve compilare la sezione III del quadro AC del modello Redditi né il quadro K del modello 730. L’esonero si fonda sul fatto che tali somme sono già comunicate all’Amministrazione finanziaria tramite il modello 770 e il flusso telematico dei bonifici.

Esonero compilazione sezione III quadro AC e quadro K per bonifici soggetti a ritenuta

Esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC e del quadro K per bonifici con ritenuta

La risoluzione esamina l’obbligo dichiarativo dell’amministratore di condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. In particolare, chiarisce quando la sezione III del quadro AC del modello Redditi e il quadro K del modello 730 possano non essere compilati.

Quadro normativo di riferimento

Vengono richiamate le disposizioni dell’articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, che impongono agli amministratori di condominio la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria dei beni e servizi acquistati dal condominio e dei dati dei relativi fornitori, secondo contenuto, modalità e termini stabiliti da decreto ministeriale.

È inoltre richiamato l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998, che specifica le informazioni da comunicare annualmente, oltre ai dati dell’amministratore:

  • per ciascun condominio: codice fiscale, denominazione, indirizzo completo e codice di natura giuridica;
  • per ciascun fornitore: dati anagrafici o ragione sociale, codice fiscale, domicilio fiscale e importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.

Dati esclusi dalla comunicazione

Il comma 2 del medesimo articolo 1 esclude dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
  • i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i dati del singolo fornitore quando l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non supera lire 500.000, pari a 258 euro.

Struttura dei quadri dichiarativi

La risoluzione ricorda che nelle dichiarazioni dei redditi esistono appositi quadri per la comunicazione dell’amministratore di condominio:

  • il quadro AC nel modello Redditi;
  • il quadro K nel modello 730.

Entrambi i quadri sono articolati in tre sezioni:

  • sezione I: dati identificativi del condominio;
  • sezione II: dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero edilizio;
  • sezione III: informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Quesito posto dagli operatori

Gli operatori hanno chiesto se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC valga anche quando le banche abbiano operato una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa esecutrice di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni.

Chiarimento fornito

La risoluzione afferma che le somme corrisposte dall’intermediario (banche e Poste Italiane Spa) sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi e risultano già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770, quadro SY, sezione III.

Inoltre, i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sono già trasmessi all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico "Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici".

Conclusione operativa

Alla luce di tali circostanze, la risoluzione conclude che l’ipotesi rientra nell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto attuativo del 12 novembre 1998. Di conseguenza, la sezione III del quadro AC del modello Redditi e la corrispondente sezione del quadro K del modello 730, contenenti i dati relativi a fornitori e acquisti di beni e servizi, non devono essere compilate dall’amministratore quando il pagamento è stato effettuato tramite bonifico soggetto a ritenuta alla fonte.

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