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Risoluzione

Risoluzione n. 66 del 19/09/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, negli atti di esproprio o cessione volontaria conclusi da concessionari delegati, l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie si applica se i beni sono acquisiti direttamente al Demanio dello Stato.

Espropriazione di beni a favore del Demanio dello Stato: esenzione dalle imposte indirette

Espropriazione di beni a favore del Demanio dello Stato: regime di esenzione fiscale

La risoluzione esamina il trattamento tributario degli atti di espropriazione per pubblica utilità, dei provvedimenti di acquisizione ex art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e delle cessioni volontarie stipulati nell’ambito di procedure curate da concessionari delegati dallo Stato. Il punto centrale è verificare se, quando il bene trasferito confluisce direttamente e immediatamente nel Demanio dello Stato, possa operare il regime di esenzione dalle imposte indirette anche se il soggetto che materialmente conduce la procedura non coincide con lo Stato in senso soggettivo.

Quesito sottoposto all’Agenzia

Il quesito proviene da soggetti che, in qualità di concessionari dello Stato, curano le formalità e le volture relative al passaggio di aree necessarie per opere pubbliche a favore del Demanio dello Stato. Si chiede se, per gli atti di esproprio conclusi in tali casi, sia applicabile l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 57, comma 8, del TUR per i trasferimenti a favore dello Stato.

Esenzione dall’imposta di registro

L’articolo 57, comma 8, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) prevede che, negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, ma non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

La risoluzione precisa che il riferimento allo Stato come espropriante o acquirente consente di ricomprendere nell’esenzione anche i casi in cui l’ente espropriante sia diverso dallo Stato, purché il trasferimento avvenga direttamente e immediatamente a favore del Demanio dello Stato. Non è quindi necessario che lo Stato assuma contemporaneamente il ruolo di espropriante e di acquirente.

Secondo l’Agenzia, la condizione è soddisfatta anche quando la procedura è curata da un concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche, purché gli effetti del trasferimento si producano direttamente in capo allo Stato senza transitare nel patrimonio del soggetto espropriante.

Imposte ipotecaria e catastale

Per i medesimi trasferimenti, la risoluzione afferma che non sono dovute neppure le imposte ipotecaria e catastale. Il fondamento è negli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), che escludono tali imposte per le formalità e le volture eseguite nell’interesse dello Stato.

L’interesse dello Stato è ritenuto sussistente in re ipsa quando lo Stato acquisisce direttamente e immediatamente la proprietà dei beni espropriati.

Imposta di bollo

La risoluzione ritiene non dovuta anche l’imposta di bollo, in applicazione dell’articolo 22 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici. La presenza di concessionari delegati non impedisce l’esenzione, poiché i poteri esercitati trovano comunque fonte in specifiche disposizioni normative.

Tasse ipotecarie

In relazione ai medesimi trasferimenti, non sono dovute nemmeno le tasse ipotecarie. L’articolo 19 del TUIC le prevede per le operazioni inerenti il servizio ipotecario, salvo quelle eseguite nell’interesse dello Stato. La risoluzione richiama anche la risoluzione n. 350638 del 18 gennaio 1992 per confermare che, nei casi in esame, le relative tasse non sono dovute.

Coerenza con precedenti interpretativi

L’Agenzia precisa che l’interpretazione non contrasta con la risoluzione del 1° settembre 2009, n. 243, nella quale si era esclusa l’applicazione dei regimi di esenzione a soggetti distinti dallo Stato dotati di autonoma patrimoniale, gestionale e contabile. In questo caso, infatti, la fattispecie è diversa perché i beni espropriati confluiscono direttamente nel Demanio dello Stato.

Viene richiamata anche la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 460318 del 4 novembre 2014, che aveva riconosciuto la possibilità di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 8, del TUR e dagli articoli 1 e 10 del TUIC agli atti di esproprio e di cessione volontaria con beneficiario il Demanio dello Stato.

Conclusione operativa

La conclusione della risoluzione è che, a prescindere dalla qualifica del soggetto espropriante, il trasferimento dei beni espropriati beneficia dell’esenzione prevista dall’articolo 57, comma 8, del TUR e dagli articoli 1 e 10 del TUIC, purché il trasferimento sia disposto a favore del Demanio Pubblico dello Stato e lo Stato ne acquisisca direttamente e immediatamente la proprietà.

Di conseguenza, per tali trasferimenti non sono dovute:

  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • l’imposta di bollo;
  • le tasse ipotecarie.

Vigilanza finale

La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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