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Legge

L.R. TAA 4/2019

Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A. di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di progetti in materia di welfare complementare regionale (Supplemento n. 3 al B.U. n. 39/Sez. gen. del 26/09/2019)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Giunta regionale a erogare a Pensplan Centrum S.p.A. fino a 50 mila euro annui per il solo svolgimento di studi di fattibilità collegati agli obiettivi sul welfare complementare regionale, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020. La copertura è assicurata mediante variazione compensativa di bilancio tra missioni e programmi indicati.

Finanziamento a Pensplan Centrum S.p.A. per studi di fattibilità sul welfare complementare regionale

Finanziamento a Pensplan Centrum S.p.A. per studi di fattibilità sul welfare complementare regionale

La legge della Regione disciplina un finanziamento pubblico a favore di Pensplan Centrum S.p.A. finalizzato esclusivamente alla realizzazione di studi di fattibilità nell’ambito del welfare complementare regionale. L’intervento è circoscritto agli esercizi finanziari 2019 e 2020 e si collega agli obiettivi previsti dalla normativa regionale di settore.

Finalità e ambito dell’intervento

Il contributo può essere utilizzato solo per studi di fattibilità riconducibili agli obiettivi indicati dalla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, in particolare quelli richiamati dall’articolo 3, comma 2-bis, lettere g) e h), concernenti la promozione e il sostegno del welfare complementare regionale.

Soggetto beneficiario e misura del finanziamento

Il beneficiario è Pensplan Centrum S.p.A., alla quale la Giunta regionale è autorizzata a erogare:

  • un importo annuo non superiore a 50.000 euro;
  • esclusivamente per gli esercizi 2019 e 2020.

Il testo non prevede ulteriori condizioni procedurali o criteri di selezione, né estende il finanziamento ad altre finalità diverse dagli studi di fattibilità.

Copertura finanziaria

L’onere è coperto, per gli esercizi 2019 e 2020, mediante:

  • integrazione dello stanziamento della Missione 12, “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07, “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1, “Spese correnti”;
  • contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della Missione 18, “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01, “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1, “Spese correnti”.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La norma ha efficacia sostanziale limitata ai soli esercizi 2019 e 2020. Trattandosi di un finanziamento legato a un periodo ormai concluso, la disposizione ha carattere sostanzialmente esaurito e non offre oggi disciplina operativa per nuove erogazioni.

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