DECRETO 14 settembre 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende a tutto l’esercizio 2023 la facoltà, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente in bilancio al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore di mercato, restando escluse le perdite durevoli. Le imprese assicurative interessate devono accantonare a riserva indisponibile gli utili corrispondenti alla differenza, al netto delle imposte, integrandola con riserve disponibili o utili successivi se necessario.
Estensione al 2023 della facoltà di valutazione dei titoli non durevoli
Valutazione dei titoli non durevoli nel 2023
Il decreto estende a tutto l’esercizio 2023 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 45, commi 3-octies e 3-novies, del decreto-legge n. 73/2022. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono quindi avvalersi della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. La facoltà non riguarda le perdite di carattere durevole.
Soggetti e modalità attuative
Per le imprese di assicurazione e riassicurazione che non adottano i principi contabili internazionali e redigono il bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 173/1997, le modalità attuative sono stabilite dall’IVASS con proprio regolamento e si applicano previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle indicate nell’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, le modalità attuative contabili sono stabilite dall’Organismo italiano di contabilità.
Riserva indisponibile
Le imprese indicate dall’articolo 45, comma 3-novies, che esercitano la facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili per un importo pari alla differenza tra i valori contabilizzati applicando la deroga e i valori di mercato rilevati alla chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
Se gli utili dell’esercizio sono inferiori alla differenza da accantonare, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, è alimentata con gli utili degli esercizi successivi.
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