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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 31 agosto 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modifiche al decreto 15 luglio 2016, recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato».

Decreti del MEFCod. G.U. 23A05313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il DM 15 luglio 2016 sulla compensazione dei crediti per spese, diritti e onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Sopprime il riferimento ai contributi previdenziali per i dipendenti, introduce dal 2023 una seconda finestra annuale di presentazione, dal 1° settembre al 31 ottobre, subordinata alla disponibilità delle risorse, e adegua le regole di finanziamento e i termini per le comunicazioni degli esiti.

Estensione e aggiornamento della compensazione dei crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Modifiche alla compensazione dei crediti degli avvocati

Il decreto aggiorna il DM 15 luglio 2016, attuativo della disciplina che consente agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato di utilizzare i crediti maturati per spese, diritti e onorari in compensazione con debiti fiscali e contributivi. Le modifiche danno attuazione all’incremento delle risorse disposto dalla legge di bilancio 2023.

Crediti e ambito della compensazione

Nel DM 15 luglio 2016 viene eliminato, nelle disposizioni richiamate, il riferimento ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti. Restano ferme le altre regole del decreto del 2016, non riprodotte nel testo fornito, sulla compensazione dei crediti per spese, diritti e onorari di avvocato.

Finestre temporali per la presentazione

Dal 2023, oltre al periodo annuale già previsto, le domande possono essere presentate anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. L’apertura della finestra aggiuntiva è subordinata alla disponibilità delle relative risorse.

Risorse finanziarie

Il decreto coordina le disposizioni sul finanziamento con l’art. 1, comma 861, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La norma richiamata prevede maggiori oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, coperti mediante l’utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia previste dal testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115. Il finanziamento si affianca all’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 1, comma 779, della legge n. 208/2015.

Comunicazione degli esiti

Il termine per le comunicazioni disciplinate dall’art. 4, comma 4, del DM 2016 viene modificato: le comunicazioni devono essere effettuate entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di presentazione previsti dall’art. 3, comma 6. Viene quindi sostituito il precedente termine, formulato come cinque giorni, con un termine collegato alla scadenza di ciascuna finestra.

Coordinamento del decreto attuativo

Sono aggiornati i riferimenti nelle premesse e nelle disposizioni finanziarie del DM 15 luglio 2016 per richiamare le modifiche introdotte dalla legge n. 197/2022. Le ulteriori regole operative del decreto del 2016 restano ferme salvo le modifiche espressamente indicate.

Testo integrale

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