DECRETO 31 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il contributo a fondo perduto, non imponibile fiscalmente, destinato a persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’abitazione principale, per determinate spese Superbonus agevolabili al 90%. Sono ammesse le spese pagate con bonifico dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023; l’istanza doveva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2023. La dotazione complessiva era di 20 milioni di euro per il 2023.
Contributo a fondo perduto per spese Superbonus sostenute nel 2023 da persone fisiche a basso reddito
Contributo per spese Superbonus sostenute nel 2023
Il decreto stabilisce criteri e modalità per erogare il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, in relazione a specifiche spese per interventi agevolati con il Superbonus. Il contributo non produce effetti fiscali per il beneficiario ed è soggetto al limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2023.
Beneficiari e requisiti
Il contributo è destinato alle persone fisiche che sostengono le spese al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione e che, con riferimento all’intervento, soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- hanno un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
- sono titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare interessata, oppure, per gli interventi condominiali, su un’unità immobiliare compresa nel condominio;
- adibiscono tale unità immobiliare ad abitazione principale.
Spese ammesse e limiti
Il contributo riguarda le spese agevolabili per gli interventi indicati dall’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento della spesa.
Sono considerate le spese sostenute direttamente dal richiedente o, per gli interventi condominiali, a lui imputate, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro. Il contributo può spettare anche se la detrazione è stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
Rilevano esclusivamente le spese i cui relativi bonifici siano stati effettuati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. Il limite di 96.000 euro si riferisce all’ammontare complessivo delle spese per gli interventi ammessi; se più titolari di quote di proprietà o di diritti reali hanno sostenuto spese sulla stessa unità immobiliare, il limite individuale è ridotto in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal singolo richiedente e quella complessivamente sostenuta dai titolari. In ogni caso, sono ammesse solo le spese relative all’abitazione principale del richiedente.
Domanda e termini
Il richiedente doveva trasmettere all’Agenzia delle entrate un’istanza telematica entro il 31 ottobre 2023, attestando il possesso dei requisiti. Per ciascun richiedente era consentita una sola istanza. La domanda poteva essere presentata anche da un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, purché delegato al servizio del cassetto fiscale.
Le modalità di compilazione, il contenuto informativo dell’istanza e gli altri elementi necessari all’erogazione erano demandati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Determinazione del contributo e riparto delle risorse
Il richiedente indicava l’importo richiesto, che non poteva superare il 10 per cento delle spese ammesse. L’Agenzia delle entrate determinava l’importo effettivamente erogabile rapportando le risorse stanziate al totale dei contributi richiesti:
- se il rapporto superava il 100 per cento, era riconosciuto il 100 per cento dell’importo richiesto;
- se il rapporto era compreso tra il 10 e il 100 per cento, l’importo richiesto era ridotto applicando la percentuale risultante;
- se il rapporto era inferiore al 10 per cento, si applicava comunque la percentuale del 10 per cento.
In quest’ultimo caso, l’erogazione avveniva fino a esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico della data del primo bonifico effettuato dal richiedente nel periodo ammesso. La percentuale di riparto era comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per il provvedimento relativo alle modalità di presentazione dell’istanza.
Erogazione, controlli e recupero
L’Agenzia delle entrate corrispondeva il contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza, intestato o cointestato al richiedente. Se accertava che il contributo non spettava, in tutto o in parte, ne recuperava l’importo secondo la procedura prevista dall’articolo 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Copertura finanziaria
Le somme necessarie, entro il limite dello stanziamento iscritto nell’apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, erano accreditate alla contabilità speciale n. 1778, «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le attività previste dovevano essere svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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