Cassazione Civile, Ordinanza n. 14344/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da alcuni utenti del servizio idrico nei confronti della società che gestiva il servizio, con contestuale domanda di restituzione del 50% dei canoni dell’acqua corrisposti; la società aveva a sua volta proposto domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio. Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato inammissibile l’appello della società contro la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la domanda di danni e rigettato sia la restituzione dei canoni sia la manleva. In Cassazione la società ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia implicasse la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della PA sulla tariffa idrica; 2) violazione delle norme del Testo unico ambiente, del d.lgs. 31/2001 e dell’ordinanza emergenziale richiamata, oltre che dell’art. 1218 c.c., per avere negato la manleva verso la Regione; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi al ruolo diretto e responsabile dell’ente regionale nella fase di adduzione e potabilizzazione dell’acqua. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la domanda degli utenti riguardava la riduzione del canone per parziale inadempimento della società somministrante, non la contestazione della tariffa in sé o dei provvedimenti amministrativi di determinazione della stessa; ha invece accolto il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la domanda di manleva del gestore del servizio idrico contro l’ente concedente, proposta nell’ambito dell’azione risarcitoria dell’utente, appartiene alla giurisdizione ordinaria perché configura una garanzia impropria accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale; il terzo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo e cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito del Tribunale è quindi stata annullata limitatamente al capo relativo alla manleva e alla questione di giurisdizione connessa, per nuovo esame conforme ai principi richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
è il parametro del motivo relativo al difetto di giurisdizione
è il parametro del motivo di violazione di legge
è il parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inadempimento della controparte e il diritto alla manleva
artt. 141 ss. del T.U. Ambiente
richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina del servizio idrico integrato
artt. 9, 12, 13 d.lgs. 31/2001
richiamati dalla ricorrente per descrivere il ruolo della Regione nella gestione della fase di adduzione e potabilizzazione dell’acqua
richiamato nel motivo sul riparto di giurisdizione per sostenere la tesi della giurisdizione amministrativa
OPCM 3921/2011
richiamata dalla ricorrente tra le norme di settore pertinenti alla vicenda
non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma rilevante sul piano generale dell’onere della prova; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte
Massime di principio
- Quando la domanda dell’utente del servizio idrico concerne la riduzione del corrispettivo per asserito parziale inadempimento del gestore, la controversia resta nella giurisdizione ordinaria, anche se il corrispettivo è stato determinato in via amministrativa.
- La contestazione della misura del canone è cosa diversa dalla contestazione dei provvedimenti amministrativi che ne fissano astrattamente la tariffa: se si lamenta soltanto che il gestore ha richiesto l’intero importo nonostante l’erogazione di acqua non conforme, la lite è di natura contrattuale/civilistica.
- La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico nei confronti dell’ente territoriale concedente, quando sia accessoria e riflessa rispetto alla domanda risarcitoria principale dell’utente, appartiene alla medesima giurisdizione della domanda principale e quindi al giudice ordinario.
- In presenza di domanda principale risarcitoria devoluta al giudice ordinario, anche la garanzia impropria che il convenuto faccia valere verso il terzo resta attratta nella giurisdizione ordinaria.
- Se il motivo di ricorso censura la mancata valutazione di fatti e documenti, esso resta assorbito quando la decisione venga comunque cassata per l’accoglimento di un motivo logicamente preliminare o sufficiente a definire la questione di giurisdizione.
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