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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 112 del 30/03/2023

Provvedimento del 30 marzo 2023

Garante Privacy112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante dispone, in via d'urgenza, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali effettuato da OpenAI L.L.C. tramite ChatGPT nei confronti degli interessati stabiliti in Italia. Il provvedimento nasce a seguito di numerosi interventi mediatici e di una verifica che ha evidenziato, tra l'altro, assenza di informativa, mancanza di base giuridica per la raccolta e l'addestramento degli algoritmi, inesattezza delle informazioni generate e assenza di verifica dell'età degli utenti, con particolare rischio per i minori di 13 anni. Il Garante richiama la violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 GDPR, ordina l'immediata efficacia della limitazione e chiede al titolare di riferire entro 20 giorni sulle iniziative adottate.

OpenAI L.L.C. (ChatGPT): limitazione provvisoria urgente del trattamento dei dati personali degli utenti e degli interessati in Italia

OpenAI L.L.C. (ChatGPT): limitazione provvisoria urgente del trattamento in Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali dispone nei confronti di OpenAI L.L.C., titolare del trattamento effettuato tramite ChatGPT, la limitazione provvisoria urgente del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano. Il provvedimento è adottato nelle more del completamento dell'istruttoria, a seguito di criticità emerse dall'esame preliminare del servizio.

Origine del procedimento e verifiche del Garante

L'intervento prende le mosse da numerosi interventi dei media relativi al funzionamento di ChatGPT. A seguito di una verifica, il Garante rileva che il servizio opera senza fornire alcuna informativa agli utenti né agli interessati i cui dati sono stati raccolti e trattati tramite la piattaforma.

Criticità riscontrate nel trattamento

Il Garante evidenzia più profili di irregolarità:

  • assenza di una idonea base giuridica per la raccolta dei dati personali e per il loro trattamento finalizzato all'addestramento degli algoritmi sottesi a ChatGPT;
  • trattamento non corretto sotto il profilo dell'esattezza, poiché le informazioni fornite dal sistema non sempre corrispondono al dato reale;
  • assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti.

Il provvedimento richiama anche il fatto che, secondo i termini del servizio pubblicati da OpenAI L.L.C., ChatGPT sarebbe riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni.

Profili relativi ai minori

Il Garante sottolinea che l'assenza di filtri per i minori di 13 anni li espone a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. Tale elemento rafforza la valutazione di urgenza e la necessità di intervenire immediatamente a tutela degli interessati, compresi i minori.

Violazioni del GDPR rilevate

Sulla base delle criticità riscontrate, il Garante ritiene che il trattamento dei dati personali degli utenti, compresi i minori, e degli interessati i cui dati sono utilizzati dal servizio si ponga in violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Misura adottata: limitazione provvisoria del trattamento

In applicazione dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone in via d'urgenza la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano.

La misura:

  • ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento;
  • si applica, in assenza di meccanismi di verifica dell'età e in ragione del complesso delle violazioni rilevate, a tutti i dati personali degli interessati stabiliti in Italia;
  • resta in vigore nelle more della definizione dell'istruttoria avviata sul caso, con riserva di ulteriori determinazioni.

Obblighi successivi e termini

Il Garante invita il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 58, par. 1, GDPR, a comunicare entro 20 giorni dalla ricezione:

  • quali iniziative siano state intraprese per dare attuazione a quanto prescritto;
  • ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni evidenziate.

Conseguenze dell'inosservanza e tutela giurisdizionale

Il provvedimento richiama espressamente che:

  • l'inosservanza della misura disposta dal Garante comporta l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice privacy;
  • il mancato riscontro alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Infine, viene indicata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contesto

Il provvedimento è adottato a seguito di numerosi interventi dei media sul funzionamento di ChatGPT e di una verifica preliminare del Garante. Dall'istruttoria emergono criticità rilevanti nel trattamento effettuato da OpenAI L.L.C., società statunitense sviluppatrice e gestrice del servizio.

Violazioni rilevate

Il Garante rileva: assenza di informativa agli utenti e agli interessati i cui dati sono stati raccolti e trattati tramite ChatGPT; assenza di idonea base giuridica per la raccolta dei dati e per il loro trattamento a fini di addestramento degli algoritmi; inesattezza dei dati trattati, poiché le risposte generate non sempre corrispondono al dato reale; assenza di verifica dell'età degli utenti nonostante i termini del servizio riservino ChatGPT a soggetti di almeno 13 anni.

Tutela dei minori

L'assenza di filtri o meccanismi di age verification espone i minori di 13 anni a risposte ritenute inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. Il Garante valorizza questo profilo come parte delle violazioni riscontrate, richiamando la necessità di adeguate garanzie quando il servizio può coinvolgere minori.

Norme violate e misura adottata

Il trattamento è ritenuto in violazione degli artt. 5, 6, 8, 13 e 25 GDPR. In applicazione dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone in via d'urgenza la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano, con effetto immediato dalla ricezione del provvedimento e riserva di ulteriori determinazioni all'esito dell'istruttoria.

Prescrizioni, conseguenze e rimedi

Il Garante invita il titolare, entro 20 giorni dalla ricezione, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura e a fornire elementi utili a giustificare le violazioni contestate. Viene richiamato che l'inosservanza della misura e il mancato riscontro alla richiesta ex art. 58 possono integrare la sanzione penale ex art. 170 Codice privacy e le sanzioni amministrative ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. È inoltre indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materieintelligenza artificialediritti dell'interessatominorimisure di sicurezzasanzioni gdpr

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