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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 24 ottobre 2025, n. Registro Ufficiale 0063111 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Con riferimento all’istanza in oggetto, con la quale Lei ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali per l’esercizio della professione di docente conseguite in Romania, ai fini dell’insegnamento per le seguenti classi di concorso: A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE. Si comunica che in conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso. Si informa, pertanto, che quest’Ufficio provvederà a inviarLe il provvedimento di riconoscimento per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la sola classe di concorso A-45”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202515487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che il pregiudizio prospettato dal ricorrente non presentasse i caratteri necessari della gravità, concretezza e attualità, poiché il nocumento dedotto risultava meramente futuro ed eventuale. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di rigetto parziale dell'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Romania, limitatamente a una sola classe di concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ritenuto possibile riconoscere le qualifiche professionali conseguite in Romania unicamente per una classe di concorso, disponendo il riconoscimento per la sola classe A-45 e negandolo, in sostanza, per la classe A-47. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e valuta esclusivamente il requisito del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; la richiesta è stata respinta per difetto di un periculum in mora caratterizzato da gravità, concretezza e attualità.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso

    La disposizione è richiamata dall'amministrazione quale fondamento del riconoscimento delle qualifiche professionali estere per una sola classe di concorso; l'ordinanza cautelare non valuta la fondatezza di tale interpretazione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non esamina la legittimità del preavviso.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa non può essere concessa quando il pregiudizio allegato sia soltanto futuro ed eventuale e non presenti i caratteri della gravità, concretezza e attualità.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato né definisce il giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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