Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 803 del 27-02-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce, per i datori di lavoro tenuti alla contribuzione di malattia, l’obbligo di indicare nel flusso Uniemens il tipo di trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore in caso di assenza per malattia. Dal mese di competenza marzo 2019 va valorizzato un nuovo elemento con codici 0, 1 o 2, per consentire i controlli INPS e distinguere i casi in cui non è prevista alcuna integrazione, è prevista solo un’integrazione o è corrisposta la normale retribuzione. Vengono richiamate la disciplina normativa, il principio per cui l’obbligo contributivo permane anche se il datore anticipa il trattamento di malattia, e alcune categorie di lavoratori assicurati.

Istruzioni Uniemens sul trattamento retributivo in caso di malattia

Istruzioni Uniemens sul trattamento retributivo in caso di malattia

Il documento fornisce le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens in relazione ai lavoratori coperti dall’assicurazione economica di malattia. La finalità è consentire all’INPS di distinguere correttamente i casi in cui il lavoratore ha diritto alla prestazione previdenziale e quelli in cui, per effetto del contratto collettivo o individuale, il datore di lavoro corrisponde già un trattamento economico di malattia.

Quadro normativo e principio contributivo

La premessa richiama l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In base a tale disciplina, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che, per previsione contrattuale, corrispondono il trattamento economico di malattia restano comunque obbligati al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia prevista dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la tutela è applicabile secondo la normativa vigente.

Viene quindi esclusa la possibilità di esonero dal versamento contributivo nei casi in cui il datore di lavoro sia comunque tenuto, da contratto, a pagare al lavoratore assicurato un importo pari alla normale retribuzione in caso di malattia. Il documento ricorda anche che la prestazione previdenziale di malattia ha natura compensativa della perdita di guadagno e spetta solo se il lavoratore non percepisce la normale retribuzione in base al contratto collettivo di riferimento.

Finalità dell’adempimento informativo

Per migliorare i controlli sull’osservanza della legislazione sociale e agevolare l’individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale quando manca un trattamento economico a carico del datore di lavoro, è stato introdotto nel flusso Uniemens aziende con dipendenti, sezione "PosContributiva", un nuovo elemento destinato a identificare il tipo di trattamento retributivo garantito nei casi di assenza per malattia.

Le istruzioni sono quindi rivolte ai datori di lavoro per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali nei confronti dei lavoratori per i quali sia applicabile l’assicurazione economica di malattia.

Compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dalla denuncia contributiva di competenza del mese di marzo 2019, tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia devono compilare il nuovo elemento inserito nella sezione "DenunciaIndividuale" del flusso Uniemens.

L’elemento ha il seguente significato: indicazione del tipo di trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro, ovvero del contratto individuale se più favorevole, nei casi di assenza per malattia.

La valorizzazione deve essere effettuata in modo ricorrente in tutti i flussi Uniemens, indipendentemente dal verificarsi o meno dell’evento di malattia.

Codici da utilizzare

Il datore di lavoro deve indicare uno dei seguenti valori:

  • "0": se, in caso di malattia del lavoratore, non è prevista alcuna misura di trattamento retributivo a carico del datore di lavoro; per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il riferimento è al committente;
  • "1": se, in caso di malattia, è prevista un’integrazione retributiva a carico del datore di lavoro, o del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, rispetto all’indennità economica a carico dell’INPS. La somma tra integrazione datoriale e indennità INPS non deve superare il trattamento retributivo contrattuale ordinario spettante al lavoratore;
  • "2": se, in caso di malattia, è previsto il pagamento del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria, da parte del datore di lavoro o del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Effetti del codice "2" e controlli INPS

Quando il nuovo elemento è valorizzato con il codice "2", il datore di lavoro corrisponde al lavoratore il trattamento retributivo pieno in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS. In tale ipotesi l’Istituto non deve corrispondere alcun trattamento al lavoratore.

L’INPS effettuerà controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento indicato nel flusso, al fine di verificare la corretta esposizione dei dati contributivi.

Lavoratori interessati

In nota viene richiamato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’elenco delle categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia, erogata con anticipazione dai datori di lavoro. Tra queste figurano:

  • operai dipendenti di aziende del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  • salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
  • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, dipendenti dell’appaltatore, distaccati, intermittenti, apprendisti, con contratto di lavoro ripartito, part-time e con contratto di inserimento;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • lavoratori interinali;
  • soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto;
  • addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima;
  • detenuti lavoratori.

Sintesi operativa

Il messaggio impone quindi un obbligo informativo generalizzato nel flusso Uniemens per i datori di lavoro soggetti alla contribuzione di malattia, con decorrenza dalla competenza marzo 2019. L’adempimento serve a rendere distinguibile, ai fini previdenziali e dei controlli INPS, se il lavoratore riceva nulla, una sola integrazione, oppure l’intera retribuzione contrattuale durante la malattia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.