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Messaggio

Messaggio numero 909 del 05-03-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il detenuto che lavora alle dipendenze dell’istituto penitenziario non ha diritto alla prestazione di disoccupazione nei periodi di inattività interni al carcere. Resta invece possibile l’indennità in caso di rapporto con datori di lavoro esterni e continuano a valere i diritti già maturati prima della detenzione, salvo revoca giudiziale.

Chiarimenti sull’indennità di disoccupazione per detenuti lavoratori interni all’istituto penitenziario

Indennità di disoccupazione e lavoro penitenziario

Il documento fornisce chiarimenti sull’erogabilità della prestazione di disoccupazione nei confronti del detenuto impegnato in attività di lavoro presso l’istituto penitenziario in cui è ristretto. La conclusione è che il lavoro penitenziario interno ha natura peculiare e non è equiparabile al lavoro svolto fuori dal carcere ai fini dell’indennità di disoccupazione.

Quadro normativo richiamato

Viene richiamato l’articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’articolo 2 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124. La norma prevede che negli istituti penitenziari debbano essere favorite la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati, nonché la partecipazione a corsi di formazione professionale. Stabilisce inoltre che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il comma 13 del medesimo articolo dispone che la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e che devono essere garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.

Orientamento della giurisprudenza

Il documento richiama la sentenza della Corte di Cassazione, I sezione penale, n. 18505 del 3 maggio 2006. La Corte ha affermato che l’attività lavorativa svolta dal detenuto all’interno dell’istituto penitenziario, e assegnata dalla direzione del carcere, non è equiparabile al lavoro prestato all’esterno né a quello svolto alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria.

Secondo la Cassazione, tale attività presenta caratteristiche peculiari per la funzione rieducativa e di reinserimento sociale. In particolare:

  • l’ammissione al lavoro avviene tramite graduatorie;
  • il lavoro è soggetto a turni di rotazione e avvicendamento;
  • tali periodi non sono assimilabili a licenziamenti, che costituiscono invece il presupposto dell’indennità di disoccupazione.

Regola generale sull’erogabilità della prestazione

Per i detenuti che svolgono attività lavorativa retribuita all’interno dell’istituto penitenziario e alle dipendenze della struttura stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione nei periodi di inattività in cui vengano a trovarsi.

Eccezione: rapporto con datori di lavoro esterni

Resta salvo il diritto all’indennità di disoccupazione da licenziamento qualora il rapporto di lavoro del detenuto si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. In questo caso, il rapporto è trattato secondo le regole ordinarie della disoccupazione derivante da cessazione involontaria.

Contribuzione e utilità ai fini NASpI

Sul piano contributivo, gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che lavorano alle loro dipendenze.

Tale contribuzione può risultare utile, sotto il profilo assicurativo, ai fini della prestazione NASpI nel caso di cessazione involontaria di un rapporto con datori di lavoro diversi dall’istituto penitenziario, purché la contribuzione rientri nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Conservazione del diritto già maturato prima della detenzione

Il documento ricorda infine che, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, i detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima dell’inizio dello stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo detentivo, salvo i casi di revoca giudiziale della prestazione.

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