Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 689 del 20-02-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative per la gestione, in sede di domanda e pagamento, delle prestazioni a sostegno del reddito quando il richiedente risulti "irreperibile" o "senza fissa dimora" in ARCA. Per le prestazioni assistenziali la situazione comporta sospensione, reiezione o recupero delle somme; per alcune prestazioni previdenziali soggette a condizionalità (NASpI e DIS-COLL) non costituisce ostacolo, mentre per altre prestazioni previdenziali resta irrilevante salvo casi specifici, come l’assegno di maternità dello Stato. Vengono inoltre richiamate le regole per la gestione dell’informazione di decesso del soggetto irreperibile.

Gestione di soggetti irreperibili o senza fissa dimora in ARCA per prestazioni assistenziali e previdenziali

Gestione dei soggetti irreperibili o senza fissa dimora in ARCA

Il documento disciplina le conseguenze, ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito, della registrazione in ARCA di un soggetto come "irreperibile" o "senza fissa dimora". La condizione deriva dalla dichiarazione di irreperibilità effettuata dal Comune ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con effetti rilevanti sia sul piano anagrafico sia, in alcuni casi, sulla spettanza di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Inquadramento generale della dichiarazione di irreperibilità

La dichiarazione di irreperibilità comporta la cancellazione dall’anagrafe comunale e la conseguente perdita di alcuni diritti civili, tra cui:

  • il diritto di voto;
  • la possibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento;
  • l’assistenza sanitaria.

In ambito di prestazioni economiche, la condizione può incidere sul diritto a prestazioni già riconosciute e in pagamento oppure impedire il riconoscimento di nuove domande. Il documento distingue, a tal fine, tra:

  • prestazioni previdenziali, che normalmente non richiedono la residenza come requisito di accesso;
  • prestazioni assistenziali, che in linea generale sono riconosciute solo a soggetti residenti nel territorio nazionale.

Prestazioni assistenziali: sospensione della domanda e recupero delle somme

Per le prestazioni a sostegno del reddito aventi natura assistenziale, la residenza effettiva nel territorio dello Stato italiano è requisito essenziale. Se il richiedente risulta in ARCA come "irreperibile" o "senza fissa dimora", la domanda deve essere posta in sospensione.

In tale ipotesi:

  • il richiedente deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione presso il Comune;
  • se non regolarizza, si procede con le consuete modalità al recupero delle somme eventualmente già erogate;
  • il recupero decorre dalla data della comunicazione pervenuta dal Comune, come rilevabile in ARCA.

Prestazioni assistenziali per la genitorialità: bonus asilo nido e assegno di natalità

Per il bonus asilo nido e per l’assegno di natalità, la residenza effettiva nel territorio dello Stato italiano è qualificata come requisito essenziale.

Bonus asilo nido

Se il richiedente risulta irreperibile o senza fissa dimora:

  • la domanda non può essere acquisita;
  • viene restituito un avviso di mancata acquisizione;
  • l’utente è invitato a regolarizzare la propria posizione presso gli uffici anagrafici competenti.

Assegno di natalità

Se il richiedente risulta irreperibile o senza fissa dimora:

  • la domanda è respinta;
  • il cittadino riceve comunicazione del provvedimento di reiezione;
  • è inviato l’invito a regolarizzare la posizione anagrafica e a ripresentare la domanda solo dopo l’adempimento;
  • l’avviso compare sia sul portale del cittadino sia sulla ricevuta di presentazione.

Pagamenti mensili dell’assegno di natalità

I pagamenti mensili sono subordinati alla preventiva verifica in ARCA del requisito di residenza. Se emerge la condizione di irreperibilità o senza fissa dimora:

  • i pagamenti devono essere interrotti;
  • il beneficiario deve essere informato.

Se l’interessato dimostra di aver regolarizzato la posizione anagrafica, e sussistono tutti gli altri requisiti:

  • le mensilità interrotte possono essere rimesse in pagamento;
  • ciò avviene solo per i periodi nei quali sia dimostrata la regolarizzazione.

Se tra la data di irreperibilità e la regolarizzazione intercorre un periodo in cui la condizione permane:

  • il beneficio non spetta per tale periodo.

Se sono state già percepite rate per periodi in cui la condizione risultava attiva:

  • si procede al recupero delle somme già liquidate dalla data della comunicazione comunale rilevabile in ARCA.

Il documento precisa che, in attesa delle future implementazioni procedurali, tutte le verifiche, le reiezioni, le interruzioni dei pagamenti, i recuperi e le comunicazioni agli utenti sono gestiti dagli operatori della Struttura territoriale competente.

Prestazioni sociali dei Comuni: ANF Comuni e assegno maternità Comuni

Per le prestazioni sociali dei Comuni, l’accertamento dei requisiti, inclusa la residenza del richiedente, compete al Comune in sede di istruttoria. Il Comune è anche l’ente certificatore del dato di residenza.

Pertanto:

  • nel flusso delle richieste di pagamento verso l’Istituto non dovrebbero emergere casi di soggetti irreperibili o senza fissa dimora;
  • se ciò accade in via eccezionale, l’Istituto ne dà comunicazione al Comune;
  • la revoca della prestazione rientra nella competenza esclusiva del Comune.

Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL

Per le prestazioni previdenziali, la residenza non costituisce in generale requisito di accesso, potendo il richiedente indicare alternativamente residenza e/o domicilio. Tuttavia, per NASpI e DIS-COLL opera il regime di condizionalità previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il documento richiama i chiarimenti ANPAL secondo cui i Centri per l’impiego possono sottoscrivere il patto di servizio personalizzato anche per soggetti irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente comunicato in sede di DID online. Il domicilio rileva anche per l’individuazione del Centro per l’impiego territorialmente competente.

Ne consegue che la condizione di irreperibilità o senza fissa dimora:

  • non impedisce il riconoscimento di NASpI e DIS-COLL;
  • non ostacola la sottoscrizione del patto di servizio;
  • non incide, di per sé, sul trattamento, ferma restando la rilevanza del domicilio per comunicazioni e condizionalità.

La procedura DSWeb è stata implementata con un avviso specifico in caso di domanda presentata da soggetto irreperibile o senza fissa dimora: "ATTENZIONE: IL SOGGETTO RISULTA IRREPERIBILE/SENZA FISSA DIMORA IN ARCA".

L’informazione deve essere resa nota all’interessato:

  • tramite avviso per chi accede ai Servizi del Cittadino con PIN;
  • oppure al patronato incaricato;
  • in fase di trasmissione online della domanda di NASpI o DIS-COLL.

Nei casi di trasmissione offline da parte dei patronati, l’informazione è esposta nella visualizzazione online degli esiti della domanda.

Prestazioni previdenziali non soggette a condizionalità

Per le altre prestazioni previdenziali rientranti negli ammortizzatori sociali, la condizione di irreperibilità o senza fissa dimora non è ostativa né al riconoscimento del diritto né ai relativi pagamenti.

Rientrano in questa categoria:

  • integrazioni salariali;
  • prestazioni dei Fondi di solidarietà;
  • prestazioni di maternità/paternità;
  • congedi parentali e riposi giornalieri;
  • permessi ex legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  • assegni familiari e assegni per il nucleo familiare;
  • prestazioni di TBC;
  • indennità di malattia;
  • prestazioni per assicurati ex IPSEMA.

In tali casi, se il soggetto è irreperibile o senza fissa dimora, si utilizza l’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda. Per l’indennità di malattia, poiché non è prevista domanda, fa fede l’indirizzo presente nel certificato medico telematico o, nei casi residuali, nella certificazione cartacea. La medesima logica vale per le prestazioni ex IPSEMA e per la relativa documentazione medica, ancora prevalentemente cartacea.

Per l’indennità di malattia e per l’indennità di degenza ospedaliera dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, per le quali è prevista domanda e il pagamento è diretto da parte dell’Istituto, può essere utilizzato, ove ritenuto opportuno, il dato presente nel certificato in alternativa all’indirizzo indicato nella domanda.

Eccezione: assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

L’unica eccezione espressamente prevista riguarda l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, ossia l’assegno di maternità dello Stato.

Per questa prestazione, pur essendo di natura previdenziale, la residenza nel territorio dello Stato italiano è requisito di accesso e deve sussistere al momento dell’evento nascita o dell’adozione/affidamento. In mancanza di tale requisito:

  • se alla data dell’evento il soggetto risulta irreperibile o senza fissa dimora in ARCA;
  • la domanda è respinta.

Il trattamento è quindi assimilato, quanto agli effetti, all’ipotesi di residenza in uno Stato diverso dall’Italia.

Gestione del decesso di un soggetto irreperibile

Il documento richiama infine le istruzioni già fornite per la gestione dell’informazione relativa al decesso di un soggetto che risulta irreperibile in ARCA. Se la data del decesso è comunicata tramite i servizi telematici da un utente con PIN dispositivo o SPID di secondo livello:

  • si applicano le istruzioni del messaggio n. 4567/2018;
  • va valutata l’eventuale acquisizione dell’informazione in ARCA;
  • va effettuata la comunicazione dell’evento al Comune italiano che aveva accertato l’irreperibilità.

Indicazioni operative finali

Il documento chiarisce, in sostanza, che la rilevazione in ARCA della condizione di irreperibilità o senza fissa dimora produce effetti diversi a seconda della natura della prestazione:

  • per le prestazioni assistenziali, impedisce il riconoscimento o impone sospensione e recupero;
  • per NASpI e DIS-COLL non impedisce il riconoscimento, ma rileva ai fini informativi e procedurali;
  • per le altre prestazioni previdenziali, in generale, non ostacola il diritto;
  • per l’assegno di maternità dello Stato, invece, comporta il rigetto se la residenza italiana manca al momento dell’evento rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.