Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 22/2026

Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155...

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina, dal 1° ottobre 2026, le limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 nei comuni con più di 100.000 abitanti interessati da superamenti dei limiti di PM10 o NO2 e dotati di adeguato TPL. L’applicazione è rinviata al 1° ottobre 2027 se la Giunta adotta misure compensative idonee, previo parere della commissione consiliare e valutazione tecnica di Comitato PRTRA e ARPAV. La legge cessa di efficacia il 30 settembre 2027.

Rinvio e disciplina temporanea delle limitazioni ai veicoli diesel Euro 5 nel Veneto

Misure temporanee sulla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Veneto

La legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 introduce una disciplina temporanea, applicabile nel territorio della Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023, convertito dalla legge n. 155/2023, in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

La disciplina è finalizzata a regolare l’applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria ambientale Euro 5, contemperando gli obiettivi di riduzione delle emissioni con l’impatto socioeconomico sulle famiglie e sulle imprese.

Ambito territoriale e soggettivo

Le limitazioni riguardano:

  • le autovetture;
  • i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3;
  • alimentati a diesel;
  • appartenenti alla classe ambientale Euro 5.

Esse si applicano nei comuni del Veneto che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  • popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • presenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
  • ricaduta in zone nelle quali sia stato superato uno o più valori limite relativi al particolato PM10 o al biossido di azoto NO2.

Restano ferme le esclusioni previste dalla normativa statale richiamata dalla legge, comprese quelle relative alle categorie di veicoli espressamente esentate dai divieti di circolazione previsti dal codice della strada e dai relativi decreti attuativi.

Periodi e orari delle limitazioni

In assenza del rinvio condizionato previsto dalla legge, le limitazioni strutturali si applicherebbero dal 1° ottobre 2026, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell’anno successivo.

Le limitazioni operano:

  • dal lunedì al venerdì;
  • dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
  • durante il periodo stagionale dal 1° ottobre al 30 aprile.

La legge non disciplina ulteriori deroghe specifiche, lasciando ferme quelle previste dal decreto-legge statale di riferimento e dalla normativa applicabile.

Rinvio al 1° ottobre 2027 e misure compensative

La legge prevede che, in deroga all’applicazione delle limitazioni dal 1° ottobre 2026, queste trovino applicazione soltanto a partire dal 1° ottobre 2027 quando siano adottate misure compensative idonee a conseguire livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

L’adozione delle misure compensative spetta alla Giunta regionale, che deve procedere sentita la competente commissione consiliare. La commissione dispone di trenta giorni dalla richiesta per esprimere il proprio parere; decorso tale termine, la Giunta può prescindere dal parere e procedere comunque.

La disciplina configura quindi un rinvio condizionato: il differimento dell’applicazione delle limitazioni è collegato all’effettiva adozione di misure alternative o compensative ritenute idonee a produrre una riduzione delle emissioni equivalente rispetto agli obiettivi ambientali richiesti.

Presupposti tecnici delle misure compensative

Il provvedimento della Giunta regionale deve essere adottato sulla base di due distinti elementi tecnici:

  • la proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (PRTRA);
  • le valutazioni tecniche dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), attestanti l’idoneità delle misure compensative.

Le misure devono risultare coerenti con gli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di qualità dell’aria e riduzione delle emissioni inquinanti.

Durata ed efficacia temporanea

Le disposizioni della legge, comprese le misure compensative eventualmente definite in sua attuazione, cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.

Ne consegue che il regime introdotto è espressamente temporaneo e non stabilisce una disciplina permanente successiva a tale data. Dal 1° ottobre 2027, salvo ulteriori interventi normativi o amministrativi validamente adottati sulla base della disciplina applicabile, opera il regime previsto dalla normativa statale e dagli strumenti regionali di pianificazione della qualità dell’aria.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge deve avvenire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

È esclusa la previsione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto. La legge non istituisce contributi, incentivi o stanziamenti specifici per l’acquisto o la sostituzione dei veicoli, né per il finanziamento delle misure compensative.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, ossia il 16 settembre 2026, essendo stata pubblicata nel BUR n. 124 del 15 settembre 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.