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Legge

L.R. Veneto 23/2026

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara.

Normativa regionaleL.R. Veneto 23/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e integra il caregiver familiare nel sistema veneto dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, definendone ruolo, diritti informativi e forme di supporto, formazione, sollievo e valorizzazione delle competenze. Prevede tutele specifiche per i giovani caregiver, un tavolo permanente, la Giornata del caregiver il 6 ottobre e monitoraggio annuale. I finanziamenti sono stanziati per gli esercizi 2026-2028; la legge entra in vigore il 10 ottobre 2026.

Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare in Veneto

Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare in Veneto

La legge regionale del Veneto riconosce il valore sociale ed economico della cura familiare non professionale e non retribuita e integra il caregiver nella rete regionale dei servizi. La disciplina entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del 9 ottobre 2026, quindi il 10 ottobre 2026; gli stanziamenti indicati coprono gli esercizi 2026-2028.

Definizione e ruolo

È caregiver la persona che, volontariamente, gratuitamente e responsabilmente, per ragioni affettive o solidaristiche, assiste una persona cara non autosufficiente o bisognosa di ausilio di lunga durata, con il consenso dell’assistito o del suo rappresentante. Non è richiesto che caregiver e assistito convivano o abbiano la stessa residenza o domicilio. La cura si svolge nell’ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI) e del progetto di vita.

Il caregiver può assistere più persone e, per lo stesso assistito, possono essere riconosciuti più caregiver, purché nel PAI sia individuato quello principale. Può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura. Le sue attività possono comprendere assistenza alla persona e all’ambiente domestico, sostegno alla vita di relazione e alla mobilità, aiuto nelle attività quotidiane e contributo al benessere psicofisico.

Il caregiver integra, ma non sostituisce né ritarda o riduce, gli interventi e le prestazioni dovuti alla persona assistita. Opera in raccordo con gli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, comprese le RSA, secondo il PAI e il progetto di vita.

Informazione, partecipazione e programmazione dell’assistenza

Le aziende ULSS (AULSS) e gli ambiti territoriali sociali (ATS) riconoscono il caregiver quale componente del welfare locale e ne sostengono l’attività e il benessere psicofisico. Nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati e previo consenso dell’assistito o del suo rappresentante, i servizi forniscono alla persona disponibile a prestare cura informazioni sulle condizioni dell’assistito, sui suoi bisogni e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni e sulle risorse disponibili nel territorio.

Dopo aver ricevuto le informazioni, la persona esprime liberamente e consapevolmente la disponibilità a svolgere l’attività e ad avvalersi di formazione e integrazione con i servizi. Previo consenso dell’assistito o del rappresentante, partecipa alla valutazione, definizione e realizzazione del PAI e del progetto di vita e sottoscrive gli impegni concordati. Tali strumenti precisano le attività del caregiver e i servizi, gli ausili, i contributi e i supporti forniti per consentire una cura appropriata e sicura e affrontare difficoltà o urgenze; gli impegni possono essere ridefiniti mediante tempestiva revisione del PAI e del progetto di vita.

Giovani caregiver

È giovane caregiver chi presta assistenza secondo la disciplina regionale e ha fino a 24 anni. La Regione considera in particolare i suoi bisogni educativi, di istruzione e di benessere psicofisico. Può stipulare protocolli con l’Ufficio scolastico regionale e le università per favorire la conciliazione tra cura, studio e relativi adempimenti, il riconoscimento di crediti formativi, la transizione dalla scuola al lavoro e l’accesso al lavoro.

Interventi e servizi di sostegno

La Regione promuove le associazioni dei caregiver e ne riconosce il contributo alla definizione dei piani di zona; programma inoltre azioni di sostegno tramite ATS e AULSS, raccordandosi con i servizi competenti per formazione, lavoro e valorizzazione delle competenze. Sono contemplate misure specifiche per caregiver che risiedono o operano in territori individuati come svantaggiati. La Regione promuove inoltre accordi con compagnie assicurative per possibili premi agevolati su polizze contro infortuni e responsabilità civile connessi all’attività svolta nel PAI e nel progetto di vita, nonché per forme di previdenza complementare; e intese con parti datoriali e sindacali per contrastare discriminazioni e favorire welfare aziendale, lavoro agile e flessibilità oraria.

ATS e AULSS, a regime tramite i Punti unici di accesso (PUA) con sede operativa presso le case di comunità, assicurano anche soluzioni specifiche per i caregiver ultrasessantacinquenni. Gli interventi previsti comprendono:

  • informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi, anche mediante le indicazioni di prescrizione sociale richiamate dalla legge e recepite in Veneto con decreto dirigenziale n. 11055 del 10 settembre 2025;
  • formazione e addestramento gratuiti e volontari, in presenza e, ove possibile, a distanza, anche con organismi accreditati e materiali realizzati o finanziati tramite progetti, inclusi quelli sostenuti da fondi comunitari;
  • supporto per prevenire isolamento e burnout, anche attraverso reti di vicinato, sostegno psicologico e gruppi di auto mutuo aiuto;
  • individuazione condivisa di soluzioni per emergenze personali o assistenziali e revisione del PAI e del progetto di vita se l’emergenza diventa stabile;
  • interventi di sollievo, programmati o d’emergenza, anche in collaborazione con enti del Terzo settore;
  • visite specialistiche e prestazioni diagnostiche a domicilio quando l’assistito ha difficoltà a spostarsi, nonché servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio.

La Regione promuove canali di comunicazione privilegiati, anche tramite tecnologie ICT, fra caregiver e operatori e programmi di aggiornamento per gli operatori sulle modalità di relazione e comunicazione con i caregiver.

Rete di sostegno

La rete comprende il sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e le reti di solidarietà. Ne fanno parte il responsabile del caso, referente del caregiver nell’ambito del PAI e del progetto di vita; il medico di medicina generale, quale referente terapeutico dell’assistito; i servizi e gli specialisti chiamati a intervenire, incluse le RSA quando l’assistito vi è assegnato. Volontariato, associazioni di caregiver e solidarietà di vicinato possono integrare il PAI e contrastare l’isolamento, senza sostituire i servizi istituzionali.

Competenze e lavoro

L’esperienza di assistenza svolta come caregiver nell’ambito del PAI e del progetto di vita è valorizzata, secondo la disciplina regionale sull’istruzione, formazione e lavoro, per favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo. Le procedure e i criteri per validare e certificare le competenze acquisite e riconoscere eventuali crediti formativi devono essere approvati dalla Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Coordinamento, sensibilizzazione e verifica

Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo permanente per individuare buone pratiche, difficoltà attuative e iniziative o misure integrative. Composizione e funzionamento sono definiti dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare.

La «Giornata del caregiver» è celebrata ogni anno il 6 ottobre, con il coinvolgimento di enti locali, ATS, AULSS, Terzo settore e parti sociali. La Giunta raccoglie e documenta le esperienze territoriali e ne favorisce la diffusione tramite gli ATS.

Ogni anno la Giunta presenta alla competente commissione consiliare una relazione, articolata anche sotto il profilo di genere, sul numero dei caregiver e sulle sue variazioni, sul ricorso a supporto psicologico e sollievo, sulla formazione e sulle competenze riconosciute, sugli studenti caregiver e sui crediti formativi, sugli effetti occupazionali e sulla distribuzione territoriale delle richieste, dei tempi di risposta, degli interventi e delle richieste inevase. La relazione valuta inoltre l’efficacia delle misure di formazione e certificazione e le criticità emerse.

Attuazione e risorse

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta approva, previo parere della competente commissione consiliare, linee guida cui AULSS e ATS devono conformarsi nell’attuazione dei servizi di sostegno. La commissione esprime il parere entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, si prescinde dal parere. La medesima procedura si applica alle procedure e ai criteri per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi, da approvare entro 180 giorni.

È istituito il Fondo regionale caregiver. La legge finanzia gli interventi indicati per:

  • 250.000 euro nell’esercizio 2026, 937.500 euro nel 2027 e 992.500 euro nel 2028 per le azioni regionali di sostegno e per i servizi di formazione, supporto, sollievo, assistenza domiciliare e telemedicina individuati dalla norma;
  • 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 per la realizzazione della Giornata del caregiver.

Le risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, nel bilancio di previsione 2026-2028. La legge non stabilisce una scadenza finale della disciplina; gli importi sopra indicati sono invece riferiti ai soli esercizi finanziari specificati.

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