Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 17/2026

Procedure per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina le procedure con cui le Aziende ULSS gestiscono le richieste di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito da parte di persone in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento. Prevede informazione e accesso prioritario alle cure palliative, sostegno psicologico, Commissioni multidisciplinari permanenti, parere del Comitato etico, gratuità delle attività e svolgimento tempestivo del procedimento. Si applica nel territorio veneto dal 2026, nei limiti delle risorse del bilancio 2026-2028.

Procedure regionali per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito

Procedure regionali per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito

La legge della Regione del Veneto disciplina l’organizzazione sanitaria e il procedimento amministrativo-assistenziale applicabili alle richieste di suicidio medicalmente assistito presentate da persone in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento. La legge stabilisce modalità uniformi di presa in carico da parte delle Aziende ULSS, senza configurare nel testo un’autonoma introduzione del diritto sostanziale al suicidio medicalmente assistito.

Ambito di applicazione e informazione sulle alternative

Le persone che possiedono i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito possono chiedere l’assistenza sanitaria secondo le procedure regionali.

Al momento della richiesta, se non sono già erogate le cure palliative previste dalla legge regionale del Veneto 19 marzo 2009, n. 7, il paziente deve essere informato della possibilità di usufruirne. Qualora intenda avvalersene, le cure palliative devono essere garantite con criterio di priorità assoluta.

A chi presenta la richiesta deve inoltre essere offerto un percorso di sostegno psicologico, finalizzato a consentire una valutazione piena e consapevole delle alternative, con particolare riguardo a:

  • accesso alle cure palliative;
  • strumenti terapeutici, assistenziali e psicologici idonei a sostenere la prosecuzione del percorso di vita;
  • possibilità di ricevere informazioni sugli enti e sulle associazioni che perseguono statutariamente finalità di tutela della vita.

Il percorso psicologico è erogato dall’Azienda ULSS mediante il proprio personale.

Commissioni mediche multidisciplinari

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, ogni Azienda ULSS deve istituire una Commissione medica multidisciplinare permanente, incaricata di verificare la sussistenza dei requisiti e di individuare le modalità di attuazione della procedura.

I componenti sono individuati dall’Azienda sanitaria competente, su base volontaria, tra il personale dipendente o, in subordine, tra quello di altre Aziende del servizio sanitario regionale. La Commissione comprende:

  • un medico palliativista;
  • un medico neurologo;
  • un bioeticista;
  • un medico psichiatra;
  • un medico legale;
  • un medico internista;
  • uno psicologo;
  • un dirigente farmacista;
  • un infermiere.

Su richiesta dell’interessato può partecipare anche un medico di fiducia o uno specialista indicato dal paziente, quando la patologia lo richieda. Tale professionista svolge esclusivamente funzioni consultive nei rapporti con la Commissione.

La Commissione decide collegialmente, dopo avere acquisito i pareri dei propri componenti negli ambiti di rispettiva competenza. Tali pareri concorrono alla valutazione complessiva, ma non costituiscono autonomi requisiti di accesso. Se la Commissione si discosta dal parere del medico palliativista, deve motivare analiticamente le ragioni della decisione.

In caso di esito negativo, l’interessato deve ricevere comunicazione motivata del rigetto. È possibile chiedere una nuova valutazione quando sia mutato il quadro clinico.

Attivazione e svolgimento del procedimento

Il procedimento è attivato tempestivamente su richiesta della persona malata all’Azienda ULSS territorialmente competente. La richiesta deve essere presentata mediante istanza corredata dalla documentazione sanitaria disponibile e può indicare un medico di fiducia.

In via preliminare, la Commissione verifica che il richiedente abbia ricevuto informazioni chiare e adeguate riguardo:

  • alla possibilità di accedere alle cure palliative;
  • alla sedazione palliativa profonda continua;
  • al diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, compresi i trattamenti di sostegno vitale, ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Successivamente la Commissione esamina la documentazione, svolge gli accertamenti necessari e, se richiesto, assicura un’interlocuzione personale e diretta con la persona malata, sentendo anche il medico di fiducia eventualmente indicato.

L’Azienda ULSS trasmette immediatamente al Comitato etico per la pratica clinica la relazione sulle verifiche effettuate. Il Comitato redige il proprio parere e lo invia alla Commissione. L’esito della procedura, corredato dalla relazione della Commissione e dal parere del Comitato etico, deve essere comunicato senza ritardo alla persona che ha presentato la richiesta.

Il Comitato etico deve tenere conto degli indirizzi del Comitato regionale per la bioetica istituito dalla Giunta regionale, competente per l’approfondimento degli aspetti bioetici connessi alle attività sanitarie e sociosanitarie e alla ricerca.

L’intero procedimento, dalla verifica delle condizioni fino all’eventuale attuazione, deve svolgersi senza ingiustificati ritardi e con una tempistica compatibile con le condizioni cliniche e le esigenze della persona malata.

Modalità di attuazione e assistenza sanitaria

Quando la Commissione accerta la sussistenza dei requisiti, l’accesso ai trattamenti di autosomministrazione deve essere reso disponibile secondo la volontà del paziente, nel rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento e con l’obiettivo di tutelarne la dignità ed evitare ulteriori sofferenze.

Le modalità concrete sono individuate dalla Commissione in modo da consentire l’autosomministrazione mediante una metodica e un farmaco idonei a garantire una conclusione della vita quanto più dignitosa e indolore possibile. È richiesto il previo parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente.

L’assistenza, fermo il principio dell’autosomministrazione, è prestata dal personale sanitario dell’Azienda territorialmente competente o, in subordine, di altre Aziende del servizio sanitario regionale. Il personale partecipa su base volontaria, previa manifestazione della propria disponibilità.

Personale, compensi e protezione dei dati

La partecipazione alla Commissione è considerata attività istituzionale da svolgere durante l’orario di lavoro. Non sono corrisposte indennità di carica o di presenza; è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione sono posti a carico dell’Azienda ULSS presso cui essa è istituita.

I dati identificativi del personale sanitario coinvolto devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Non possono essere resi accessibili a soggetti terzi non autorizzati, salvo quanto necessario per garantire la tracciabilità ai fini della responsabilità professionale.

Gratuità delle prestazioni

Le attività svolte nell’ambito del percorso disciplinato dalla legge sono assicurate gratuitamente alle persone che ne fanno richiesta. La gratuità riguarda quindi le verifiche, gli adempimenti assistenziali e le attività connesse all’eventuale autosomministrazione previste dalla procedura regionale.

Copertura finanziaria e applicazione temporale

Agli oneri derivanti dall’applicazione della legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, del bilancio di previsione 2026-2028.

La legge è stata promulgata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l’8 settembre 2026. La disciplina è riferita al territorio della Regione del Veneto e non stabilisce un termine finale di efficacia; il riferimento al bilancio 2026-2028 riguarda invece la copertura finanziaria indicata dal legislatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.