Ordinanza n. 8/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Provincia di Lecce in riferimento alla richiesta di assicurare, provvedendo alle relative nomine, (almeno) 18 ore di presenza dell’Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione e (almeno) 18 ore di presenza della OSS dedicata, necessarie per garantire il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica in favore della minore -OMISSIS-; per l’annullamento - nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti (non conosciuti) con i quali è stata disposta, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione di sole 12 ore settimanali di presenza dell’Assistenza alla Comunicazione; - del PEI redatto dall’I.I.S.S. “-OMISSIS-” per l’anno scolastico 2025/2026; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso (ivi compresi i verbali dei GLO e dei GLHO); per l’accertamento - del diritto della minore all’erogazione del servizio di assistente specializzato per l’autonomia e la comunicazione e di OSS, per un numero adeguato di ore (almeno 18), sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità di tale assistenza; - dell’obbligo della Provincia di Lecce di assicurare, per il corrente anno scolastico e per gli anni successivi, provvedendo alle relative nomine, (almeno) 18 ore di presenza dell’Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione e (almeno) 18 ore di presenza della OSS dedicata in favore della minore -OMISSIS-, fissando il relativo termine e comunque nominando, sin da ora, in caso di inosservanza, un Commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione; nonché per l’accertamento - del diritto della minore e del padre della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, anche in termini di perdita di chances di miglioramento con riferimento all’istruzione e all’integrazione scolastica e sociale, per la mancata erogazione del servizio di OSS ed assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per un numero adeguato di ore, con conseguente condanna della Provincia di Lecce al detto risarcimento; - del risarcimento del danno da ritardo ex art. 30, comma 4, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di sole 12 ore settimanali di assistenza alla comunicazione per l’anno scolastico 2025/2026, PEI della minore e inerzia rispetto alla richiesta di assegnazione di almeno 18 ore di assistente all’autonomia e alla comunicazione e di OSS
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore della minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, ha chiesto in via cautelare e nel merito l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Provincia di Lecce e del diritto della minore a un servizio di assistenza specialistica per l’autonomia, la comunicazione e l’assistenza di base in misura adeguata, indicata in almeno 18 ore settimanali per ciascuna figura. Ha inoltre impugnato, nei limiti dell’interesse, gli atti non conosciuti di assegnazione di sole 12 ore di assistenza alla comunicazione, il PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026 e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale, della perdita di chance di miglioramento nell’istruzione e nell’integrazione scolastica e sociale e del danno da ritardo. La domanda cautelare è stata fondata sulla particolare gravità della condizione clinica della minore, sulla necessità di un monte orario superiore a quello assegnato e sulla corrispondenza di tale esigenza con le richieste dell’istituto scolastico risultanti dal PEI.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nella documentata e obiettiva gravità della condizione clinica della minore, tale da rendere plausibile la necessità di un’assegnazione di personale di assistenza per un numero di ore superiore a quello già riconosciuto, anche in coerenza con le richieste formulate dall’istituto scolastico nel PEI. Il periculum è stato individuato nel rischio di un pregiudizio irreparabile per l’apprendimento e, più radicalmente, per l’effettiva possibilità di frequentare la scuola in assenza di assistenza adeguata. Il giudice non ha direttamente disposto l’assegnazione definitiva delle 18 ore richieste, ma ha ordinato alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di rivalutare entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, le ore di assistenza assegnate alla minore, tenendo conto della complessiva gravità della sua condizione clinica. Nelle more della nuova determinazione sono state confermate le misure già disposte con il precedente decreto cautelare del 5 dicembre 2025. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 18 dicembre 2026 e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 30, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento del danno da ritardo, senza che l’ordinanza ne abbia deciso il merito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentata gravità della condizione clinica di una minore con disabilità e la corrispondenza tra le esigenze assistenziali risultanti dal PEI e le richieste dell’istituto scolastico possono integrare il fumus boni iuris della pretesa a una rivalutazione del monte orario di assistenza assegnato.
- Sussiste il periculum in mora quando l’insufficienza dell’assistenza specialistica può arrecare alla minore un pregiudizio irreparabile non soltanto nell’apprendimento, ma anche nella concreta possibilità di frequentare la scuola.
- Quando non sia possibile disporre cautelarmente l’assegnazione definitiva delle ore richieste senza una nuova valutazione amministrativa, il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti di rivalutare, entro un termine determinato, il fabbisogno assistenziale alla luce della complessiva gravità della condizione clinica dell’alunno.
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