L.R. Campania 18/2011
Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13). [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina campana sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali: abroga un comma della l.r. n. 9/2005 e stabilisce che l’assegno vitalizio è sospeso se il titolare è eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, con ripristino alla cessazione del mandato. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Sospensione dell’assegno vitalizio per gli eletti a mandati parlamentari o regionali e abrogazione di una previgente norma regionale
Modifica della disciplina campana sull’assegno vitalizio dei consiglieri regionali
La legge regionale della Campania interviene su due fonti previgenti in materia di trattamento indennitario degli eletti al Consiglio regionale. La disciplina risultante riguarda in particolare la sospensione dell’assegno vitalizio in presenza di nuove elezioni a cariche istituzionali incompatibili con la percezione del beneficio.
Abrogazione di una disposizione della legge regionale n. 9 del 2005
Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9, che aveva modificato la normativa sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali. Il testo fornito non specifica il contenuto previgente della disposizione soppressa, ma ne risulta eliminata la vigenza.
Sospensione dell’assegno vitalizio in caso di nuova elezione
All’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 viene aggiunto un nuovo comma che introduce un caso ulteriore di sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio. La sospensione opera quando il titolare dell’assegno viene eletto:
- al Parlamento europeo;
- al Parlamento nazionale;
- ad altro Consiglio regionale.
In tali ipotesi, l’assegno non è definitivamente perso, ma resta sospeso per tutta la durata dell’esercizio del nuovo mandato.
Ripristino del trattamento
La norma prevede espressamente che l’assegno vitalizio sia ripristinato alla cessazione dell’esercizio dei mandati che hanno determinato la sospensione. Il beneficio, quindi, riprende automaticamente quando viene meno la causa sospensiva.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non sono indicati ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione oltre a quelli connessi alla durata dei mandati richiamati.
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