Sentenza del 27/06/2016 n. 4179 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Estimi catastali - Rettifica rendita catastale - Procedura DOCFA - "Rendita proposta" - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rendita proposta è ritenuta efficace e utilizzabile ai fini catastali e tributari fino all'eventuale rettifica dell'ufficio. Di conseguenza, non è necessaria una separata notifica della rendita da parte dell'Agenzia del territorio o di altro ente impositore. Il principio è richiamato in conformità a Cass. n. 21505/2010.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rilevanza della rendita catastale proposta dal contribuente tramite la procedura DOCFA e la necessità, o meno, di una successiva notifica da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nell'ambito della DOCFA il contribuente collabora proponendo, per gli immobili a destinazione ordinaria, categoria, classe e rendita catastale e, per quelli a destinazione speciale o particolare, categoria e rendita. Tale rendita resta registrata come "rendita proposta" fino all'eventuale rettifica dell'ufficio, che deve intervenire con i propri strumenti di accertamento, comunque entro dodici mesi dalla presentazione della domanda.
Norme richiamate
Procedura DOCFA
La procedura prevede la collaborazione del contribuente, che formula la proposta relativa ai dati catastali e alla rendita dell'immobile. La proposta produce effetti fino all'eventuale intervento correttivo dell'ufficio.
Termine di dodici mesi per la rettifica della rendita proposta
L'ufficio può rettificare la rendita proposta mediante i propri strumenti di accertamento entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. In assenza di rettifica, la rendita proposta conserva efficacia.
Cassazione, sentenza n. 21505/2010
Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui l'efficacia della rendita proposta rende superflua una successiva notificazione da parte dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA la rendita proposta dal contribuente non è priva di effetti: può essere utilizzata ai fini catastali e tributari fino a quando l'ufficio non la rettifica.
- L'assenza di una specifica notifica della rendita proposta, di regola, non ne impedisce l'efficacia, perché la proposta deriva da una dichiarazione presentata dallo stesso contribuente.
- La contestazione della rendita deve concentrarsi sull'eventuale rettifica dell'ufficio, sui termini applicabili e sulla correttezza dei dati catastali, non necessariamente sull'assenza di una notifica iniziale.
- In una situazione analoga è opportuno verificare la data di presentazione della DOCFA, il contenuto della rendita proposta, l'eventuale provvedimento di rettifica e il rispetto del termine di dodici mesi indicato nel principio richiamato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 525 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 3798 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →