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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4179 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Estimi catastali - Rettifica rendita catastale - Procedura DOCFA - "Rendita proposta" - Rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rendita proposta è ritenuta efficace e utilizzabile ai fini catastali e tributari fino all'eventuale rettifica dell'ufficio. Di conseguenza, non è necessaria una separata notifica della rendita da parte dell'Agenzia del territorio o di altro ente impositore. Il principio è richiamato in conformità a Cass. n. 21505/2010.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rilevanza della rendita catastale proposta dal contribuente tramite la procedura DOCFA e la necessità, o meno, di una successiva notifica da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nell'ambito della DOCFA il contribuente collabora proponendo, per gli immobili a destinazione ordinaria, categoria, classe e rendita catastale e, per quelli a destinazione speciale o particolare, categoria e rendita. Tale rendita resta registrata come "rendita proposta" fino all'eventuale rettifica dell'ufficio, che deve intervenire con i propri strumenti di accertamento, comunque entro dodici mesi dalla presentazione della domanda.

Norme richiamate

  • Procedura DOCFA

    La procedura prevede la collaborazione del contribuente, che formula la proposta relativa ai dati catastali e alla rendita dell'immobile. La proposta produce effetti fino all'eventuale intervento correttivo dell'ufficio.

  • Termine di dodici mesi per la rettifica della rendita proposta

    L'ufficio può rettificare la rendita proposta mediante i propri strumenti di accertamento entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. In assenza di rettifica, la rendita proposta conserva efficacia.

  • Cassazione, sentenza n. 21505/2010

    Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui l'efficacia della rendita proposta rende superflua una successiva notificazione da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA la rendita proposta dal contribuente non è priva di effetti: può essere utilizzata ai fini catastali e tributari fino a quando l'ufficio non la rettifica.
  • L'assenza di una specifica notifica della rendita proposta, di regola, non ne impedisce l'efficacia, perché la proposta deriva da una dichiarazione presentata dallo stesso contribuente.
  • La contestazione della rendita deve concentrarsi sull'eventuale rettifica dell'ufficio, sui termini applicabili e sulla correttezza dei dati catastali, non necessariamente sull'assenza di una notifica iniziale.
  • In una situazione analoga è opportuno verificare la data di presentazione della DOCFA, il contenuto della rendita proposta, l'eventuale provvedimento di rettifica e il rispetto del termine di dodici mesi indicato nel principio richiamato.

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