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Ordinanza

Ordinanza n. 16318/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare presidenziale inaudita altera parte e/o collegiale, 1. del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 165/2026 recante il contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui: (a) determina il contingente regionale per la Lombardia in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, senza reintegrare il residuo di 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025; b) disattende l’impegno dell’Amministrazione volto ad accantonare i posti pre mobilità ad esclusivo beneficio dei cc.dd ordinaristi; c) non include la ricorrente nel novero dei vincitori assunti nell’a.s. 2026/2027 nonché nei limiti del suo recepimento ed effetto applicativo nella Regione Lombardia; 2. degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, dando attuazione al medesimo, hanno determinato il contingente regionale utile e disposto le conseguenti operazioni di immissione in ruolo senza includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo per l'a.s. 2026/2027; 3. del Decreto USR per la Lombardia prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, recante le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui assegna al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 soli 72 posti e omette di includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo; 4. degli atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attuativi delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui non comprendono la ricorrente tra i destinatari di nomina, ivi compreso l’avviso MIM prot. 20632 del 7 agosto 2026 sulle assunzioni dei concorsisti riservati, la nota USR Lombardia prot. 43908 del 14.8.2026 avente ad oggetto l’avvio delle procedure di assegnazione sede ai dirigenti scolastici neoassunti, l’avviso USR Lombardia avente ad oggetto le assegnazioni ai ruoli regionali dei neo DS 2026-2027; 5. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti ministeriali e regionali di quantificazione dei posti vacanti e disponibili, gli atti di gestione delle rinunce e delle surroghe nella graduatoria regionale Lombardia, nonché gli atti che abbiano recepito un'interpretazione restrittiva della nozione di "contingente regionale dei posti del concorso ordinario"; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente, in quanto vincitrice di concorso inclusa nei contingenti già autorizzati dai decreti assunzionali del triennio 2024-2026, ad essere immessa in ruolo nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia dall'a.s. 2026/2027 e con decorrenza giuridica retroattiva all'a.s. 2025/2026 o, in subordine, all'a.s. in cui avrebbe dovuto essere assunta secondo il corretto computo del contingente spettante; E IN VIA SUBORDINATA, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da mancata o ritardata immissione in ruolo, comprensivo delle differenze retributive, degli effetti previdenziali e contributivi, della perdita di anzianità di servizio dirigenziale, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'assunzione avrebbe dovuto essere disposta.

Giustizia amministrativa202608927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 165/2026 sul contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 e atti attuativi dell'USR Lombardia, compreso il decreto di assunzione in ruolo prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, nella parte in cui assegnano al concorso ordinario 72 posti e non includono la ricorrente nelle immissioni in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha fissato in 72 posti il contingente lombardo destinato alla graduatoria del concorso ordinario, lamentando che non fosse stato reintegrato il residuo di 98 posti non restituiti nell'a.s. 2024/2025 e che fosse stato disatteso l'impegno ad accantonare i posti anteriori alla mobilità in favore degli ordinaristi. Ha contestato gli atti regionali di quantificazione e assegnazione dei posti e di immissione in ruolo, deducendo la propria mancata inclusione tra gli assunti per l'a.s. 2026/2027, nonostante fosse vincitrice e rientrasse, a suo dire, nei contingenti autorizzati per il triennio 2024-2026. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'assunzione in Lombardia dall'a.s. 2026/2027 con decorrenza giuridica retroattiva dall'a.s. 2025/2026 o, in subordine, dall'anno in cui avrebbe dovuto essere assunta, e, in via subordinata, il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione, comprese differenze retributive, effetti previdenziali e contributivi e perdita di anzianità. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio dubbi di giurisdizione sulla parte del ricorso relativa agli atti di assunzione e immissione in ruolo, indicati ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'epigrafe.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione: la notificazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova depositata nei successivi 5 giorni; entrambi i termini sono perentori e la loro inosservanza comporta improcedibilità. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo in relazione agli atti concernenti la fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo, assegnando 30 giorni per il deposito di memorie. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026, salva ogni decisione sulla questione di rito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto;

    La questione rilevata d'ufficio sulla giurisdizione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione, assegnando loro un termine per presentare memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per depositare memorie prima di pronunciarsi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiRiparto di giurisdizione

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