L.R. Campania 12/2011
Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania n. 12/2011 disciplina i rapporti tra iniziativa autonoma dei cittadini e azione degli enti pubblici per attività di interesse generale, in attuazione dell’art. 118, co. 4, Cost. Stabilisce principi, soggetti, ambiti di attività, finanziamento pubblico, indirizzi annuali, monitoraggio e controlli, senza termini temporali di efficacia specifici.
Sussidiarietà orizzontale e promozione di attività di interesse generale
Sussidiarietà orizzontale e attività di interesse generale in Campania
La legge attua in ambito regionale il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost., disciplinando i rapporti tra iniziativa dei cittadini e azione di Regione, enti locali e autonomie funzionali. La finalità è favorire attività di interesse generale senza comprimere l’autonoma iniziativa privata e i diritti già acquisiti.
Principi generali
L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale è dichiarata libera e non soggetta ad autorizzazione o censura, purché nel rispetto del principio di legalità. La legge collega l’attuazione del principio di sussidiarietà al miglioramento dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva, intesa come partecipazione solidale alla cura della comunità.
Le attività previste dalla disciplina sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici oppure a risorse private messe a disposizione da soggetti disponibili a finanziare le iniziative.
Soggetti coinvolti
Possono svolgere attività di interesse generale nell’ambito della sussidiarietà orizzontale:
- i cittadini, singoli o associati;
- le famiglie;
- le imprese;
- gli operatori del terzo settore.
La Regione è tenuta a favorire l’applicazione dei principi della legge anche da parte di Province, Comuni, altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali.
Ambito delle attività interessate
Sono considerate attività di interesse generale, soprattutto quando vi sia inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle relative a:
- servizi pubblici sociali;
- servizi culturali;
- servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale, finalizzati al rafforzamento dei sistemi produttivi locali;
- servizi alla persona;
- servizi di utilità rivolti alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate.
La disciplina richiama in particolare forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l’autorientamento, in un’ottica di collaborazione e coamministrazione. Restano escluse le attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.
Promozione e indirizzi programmatici
Nel rispetto dei principi statali e dell’Unione europea sul coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte dei soggetti individuati dalla legge.
Il Consiglio regionale, annualmente e in concomitanza con l’approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l’attuazione della legge.
Procedimento amministrativo e finanziamento delle iniziative
Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla legge.
I progetti presentati per tali attività devono indicare:
- il tipo di servizio e di prestazioni da erogare;
- la struttura organizzativa da utilizzare;
- le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito impiegate;
- i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni, con i relativi costi;
- ogni altro elemento utile a valutare economicità, efficienza ed efficacia del servizio e i benefici per l’attività amministrativa.
Monitoraggio, verifiche e relazione al Consiglio
La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività disciplinate dalla legge e stabilisce verifiche e controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le attività sussidiate.
La Giunta deve inoltre riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge mediante apposita relazione.
Regime di efficacia
La legge non contiene un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria specifica. Il testo esaminato non risulta riferito a una misura occasionale o a un esercizio finanziario chiuso; pertanto resta una disciplina generale della sussidiarietà orizzontale in Campania.
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