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Legge

L.R. Campania 14/2011

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 14/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sul bilancio 2011 della Campania con definanziamenti, reiscrizioni e riduzioni di spesa, rinviando alcuni finanziamenti ai bilanci successivi. Contiene inoltre norme eterogenee su organi regionali, società partecipate, caccia, università, trasporti marittimi, trattamento dei consiglieri e, soprattutto, un articolato riordino dell’accreditamento sanitario privato con termini fino al 31 ottobre 2011 e verifiche entro il 2012.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e riordino di vari settori regionali

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e misure settoriali della Regione Campania

La legge interviene sul bilancio 2011 della Regione Campania con operazioni di definanziamento, reiscrizione di economie, riduzione di autorizzazioni di spesa e copertura di nuovi interventi. Accanto alla parte finanziaria contiene norme di riordino su vari settori regionali, tra cui sanità, caccia, università, trasporti marittimi, società regionali e organi degli enti finanziati dalla Regione.

Assetto finanziario del bilancio 2011

Il provvedimento definanzia, per il corrente esercizio finanziario, una serie di interventi previsti da leggi finanziarie regionali precedenti e rinvia il relativo finanziamento ai successivi bilanci annuali a legislazione vigente. Sono inoltre ridotte autorizzazioni di spesa del bilancio 2011 e riassegnate economie di bilancio a copertura di nuovi interventi, secondo gli allegati richiamati dalla legge.

In particolare:

  • vengono definanziati interventi previsti dalla legge regionale n. 1/2008 e da numerosi commi della legge regionale n. 4/2011;
  • alcune economie pregresse sono reiscritte nel bilancio 2011 e destinate, tra l’altro, alla ricapitalizzazione dell’EAV srl e alla copertura di interventi indicati nell’allegato C;
  • sono iscritte nel bilancio 2011 maggiori entrate derivanti dal recupero coattivo di IRAP e addizionale regionale IRPEF per gli anni 2006 e 2007, destinate al trasporto pubblico locale;
  • è confermata l’invarianza delle risorse del Consiglio regionale per il 2011 tramite utilizzo di quota dell’avanzo di amministrazione.

Misure di contenimento della spesa e onorificità degli incarichi

La legge introduce, con efficacia dalla data di entrata in vigore, un regime di onorificità per la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione degli enti che ricevono contributi regionali, salvo il rimborso spese ove previsto. I gettoni di presenza, se già previsti, non possono superare 30 euro a seduta giornaliera; la violazione comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati.

Per la Regione e per gli enti strumentali regionali, comprese agenzie e aziende del servizio sanitario regionale, le indennità e gli altri compensi ai componenti degli organi e ai titolari di incarichi sono ridotti automaticamente del 10% rispetto ai valori al 31 dicembre 2010, salvo che siano già state applicate analoghe riduzioni previste da altra legge regionale.

Organi regionali, società partecipate e personale

Le società regionali a totale capitale pubblico o partecipate dalla Regione, affidatarie di servizi locali, devono osservare il principio del pubblico concorso per la costituzione dei rapporti di lavoro e, quando consentito, per la stabilizzazione o regolarizzazione dei rapporti stessi.

La legge promuove anche:

  • semplificazione e miglioramento della qualità normativa;
  • e-democracy e partecipazione dei portatori di interesse;
  • inserimento dei giovani professionisti negli incarichi conferiti da enti, aziende e società regionali.

Caccia e calendario venatorio

La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Campania, sentita la commissione consiliare competente. I criteri indicati sono tutela della fauna e delle produzioni agricole, rispetto della normativa vigente e perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari è abrogato l’articolo 24 della legge regionale n. 8/1996 sulla protezione della fauna selvatica e l’attività venatoria. La parte della disposizione che prevedeva la validità triennale del calendario venatorio è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

Università campane e rientro di giovani studiosi

La disciplina sulle università campane viene integrata con una finalità specifica: la Regione sostiene il rientro di giovani studiosi stranieri e italiani operanti all’estero, per attività didattica e di ricerca nelle università campane.

Per l’esercizio 2011 viene stanziato un contributo di 500.000 euro per tali finalità.

Collegamenti marittimi di interesse regionale

La legge amplia la disciplina dei collegamenti marittimi di interesse regionale, prevedendo che in casi eccezionali possano essere effettuate anche corse marittime notturne con le isole. Per l’attuazione degli interventi è autorizzata per il 2011 una spesa complessiva di 200.000 euro.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e altre modifiche puntuali

Vengono modificate varie leggi regionali, tra cui quelle su trattamento indennitario dei consiglieri regionali, spettacolo, diritto allo studio universitario, durata di alcuni rapporti e criteri organizzativi regionali.

Tra gli effetti più rilevanti:

  • sono soppresse alcune estensioni soggettive introdotte in precedenza nel trattamento indennitario;
  • nelle norme sugli organi dello spettacolo è consentita la presenza di un referente dell’assessore;
  • nel diritto allo studio universitario cambia la composizione di un organo di amministrazione;
  • è portato da 48 a 60 mesi il limite previsto per una certa durata contrattuale o di rapporto disciplinata dalla legge finanziaria 2007.

Sanità: rientro dal disavanzo, competenze commissariali e accreditamento

La parte più ampia dell’intervento riguarda la sanità regionale e l’accreditamento delle strutture private. Per l’intero periodo di vigenza del piano di rientro dal disavanzo sanitario, le competenze attribuite alla Giunta regionale nelle materie dell’accordo di rientro sono esercitate dal Commissario ad acta.

Il Commissario ad acta individua le norme regionali in contrasto con il piano di rientro e con i programmi operativi, disponendone la sospensione dell’efficacia; gli organi regionali devono poi adeguare le disposizioni entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto commissariale.

Procedura di conferma dell’accreditamento istituzionale

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che intendono proseguire l’attività in regime di accreditamento definitivo devono presentare nuova domanda di accreditamento istituzionale entro il 31 ottobre 2011, esclusivamente tramite la piattaforma informatica di So.Re.Sa. spa e secondo le modalità amministrative successivamente disciplinate.

Sono ammesse solo le strutture:

  • in possesso di valido titolo convenzionale certificato dall’ASL competente;
  • considerate provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007;
  • che abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio secondo la disciplina regionale richiamata.

La domanda deve contenere dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti e indicare le attività per cui si richiede l’accreditamento. Se le domande superano il fabbisogno regionale, si tiene conto dell’ordine cronologico delle pregresse istanze presentate secondo i regolamenti regionali del 2006 e del 2007.

La mancata presentazione della nuova domanda entro il 31 ottobre 2011 comporta, dal 1 novembre 2011, la cessazione dell’accreditamento in atto.

Conferma, verifica dei requisiti e provvedimenti conseguenti

La presentazione della domanda nei termini vale come titolo per la conferma dell’accreditamento definitivo, subordinata alla verifica dei requisiti ulteriori.

La conferma avviene tramite:

  • decreto commissariale di ricognizione delle domande regolarmente presentate, da adottare entro il 31 dicembre 2011;
  • successivi decreti commissariali per branche di attività e singole ASL, previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale.

Successivamente, la struttura regionale competente avvia la verifica dei requisiti tramite le Commissioni locali. La verifica deve concludersi entro 12 mesi; se emergono carenze, il Commissario ad acta adotta i provvedimenti conseguenti, compresa la revoca dell’accreditamento.

Regime per strutture provvisoriamente accreditate e riconversioni

Il Commissario ad acta definisce le dotazioni di posti letto e di prestazioni delle strutture private provvisoriamente accreditate, fissando criteri di adeguamento o stipulando accordi di riconversione. Le strutture che si riconvertono e possiedono i requisiti necessari operano in regime di accreditamento definitivo dalla data indicata nell’accordo, purché abbiano comunque presentato la domanda nei termini previsti.

Deroghe, durata e regole tecniche

Per colmare carenze di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a hospice e RSA autorizzate all’esercizio possono operare in accreditamento anche in deroga ad alcune disposizioni, fermo il successivo rispetto delle procedure di conferma; con esse le ASL possono stipulare contratti nei limiti di copertura finanziaria fissati dai provvedimenti commissariali.

Gli accreditamenti definitivi rilasciati nel nuovo regime hanno durata quadriennale.

L’aggiornamento e l’implementazione tecnologica delle apparecchiature non richiedono nuova autorizzazione alla realizzazione, salvo le nuove attivazioni di grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche individuate dal Commissario ad acta. Per il trasferimento di strutture specialistiche ambulatoriali all’interno della stessa ASL e per le iniziative di riconversione è sufficiente la presa d’atto dell’ASL competente.

È inoltre vietato inserire clausole compromissorie nei contratti stipulati da So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori, beni, servizi o prestazioni sanitarie.

Regime transitorio e effetti temporali

Molte disposizioni hanno efficacia immediata dalla data di entrata in vigore della legge, mentre altre operano solo per l’esercizio finanziario 2011 o entro termini puntuali:

  • 31 ottobre 2011 per la nuova domanda di accreditamento;
  • 1 novembre 2011 come data di cessazione dell’accreditamento per chi non presenti domanda;
  • 31 dicembre 2011 per il decreto commissariale di ricognizione delle domande;
  • 12 mesi per la verifica dei requisiti ulteriori;
  • durata quadriennale per gli accreditamenti definitivi rilasciati nel nuovo regime.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Abrogazioni, sostituzioni e coordinamento normativo

Il testo contiene numerose modifiche puntuali a leggi regionali pregresse, inclusi inserimenti, sostituzioni e abrogazioni di singole lettere o commi. Tra i principali interventi di coordinamento figurano:

  • l’abrogazione di una disposizione della legge regionale n. 8/2010;
  • la modifica della disciplina dei collegamenti marittimi;
  • l’aggiornamento delle norme su università, spettacolo, diritto allo studio e trattamento economico degli eletti;
  • la riformulazione di parti essenziali della disciplina sanitaria regionale e dell’accreditamento.

Valutazione di attualità

La legge ha contenuto fortemente legato al bilancio 2011 e a misure con efficacia limitata nel tempo. Le parti finanziarie e molte previsioni transitorie sono oggi esaurite; restano invece rilevanti, in via residuale, alcune modifiche normative strutturali se non successivamente superate da altra disciplina. Nel complesso, il provvedimento è in larga misura superato nella sua funzione originaria.

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