Cassazione Civile, Ordinanza n. 15853/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2013, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP e IVA detratta in relazione a fatture emesse da una ditta individuale ritenuta cartiera. La contestazione era duplice: da un lato operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; dall'altro, anche a prescindere dal profilo fraudolento, l'Ufficio aveva riqualificato i rapporti come effettiva somministrazione illecita di personale, sostenendo che il prestatore non disponesse di mezzi e strutture proprie, con conseguente indetraibilità IVA e indeducibilità IRAP dei costi del personale. La società aveva ottenuto ragione in primo grado e la Corte tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, valorizzando la documentazione prodotta, la presenza di patentini e DURC, nonché fotografie di attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo, ritenendo non provata la consapevolezza della frode e non dimostrata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 4 e 5 d.lgs. 446/1997, cioè sulla distinta contestazione di indetraibilità IVA e indeducibilità IRAP derivante dalla riqualificazione delle prestazioni come somministrazione illecita di manodopera.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha spiegato che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo autonomo della domanda o dell'impugnazione. Nel caso concreto, la Corte tributaria di secondo grado, pur non esprimendosi con formule separate, aveva affrontato anche la censura relativa alla riqualificazione dei rapporti: avendo accertato l'effettività e la concretezza dei rapporti economici, la possibilità delle prestazioni fatturate e l'esistenza di attrezzature proprie della ditta emittente, aveva implicitamente escluso la configurabilità di una illecita somministrazione di personale e quindi disatteso anche la doglianza sull'indetraibilità IVA e sull'indeducibilità IRAP. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca una decisione su un capo autonomo della domanda o dell'impugnazione; non basta una motivazione sintetica o implicita, se dalla decisione emerge il rigetto sostanziale della censura.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. va dedotta come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'indetraibilità dell'IVA in presenza di operazioni riqualificate o non imponibili/esenti.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della contestazione relativa alle fatture e alla loro riferibilità a operazioni fiscalmente irrilevanti o non detraibili.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati per sostenere l'indeducibilità ai fini IRAP dei costi per prestazioni di personale nella diversa qualificazione del rapporto come somministrazione illecita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decida su una domanda, eccezione o motivo avente contenuto autonomo e decisivo; se la motivazione consente di ricostruire il rigetto della censura, il vizio non sussiste.
- Quando l'Amministrazione contesti in via principale operazioni soggettivamente inesistenti e, in via ulteriore, la riqualificazione dei rapporti come somministrazione illecita di manodopera, il giudice che accerti l'effettività delle prestazioni e l'autonomia organizzativa del fornitore esclude implicitamente anche la seconda contestazione fiscale.
- In tema di IVA e IRAP, la riqualificazione di fatture per prestazioni di servizi in somministrazione illecita di personale richiede un accertamento specifico sulla reale natura dell'operazione e sull'assenza di autonomia imprenditoriale del prestatore; se tale autonomia è riconosciuta, viene meno il presupposto della riqualificazione.
- La prova della fittizietà o inesistenza delle operazioni contestate grava sull'Ufficio, che deve fornire elementi idonei a dimostrare sia la simulazione sia, ove rilevante, la consapevolezza del contribuente della frode.
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