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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 54634 del 16/07/2025, con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto Frida Kahlo; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202510035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti ministeriali e dell'USR Campania connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché i decreti ministeriali e gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale che disciplinano o applicano i requisiti e le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità, contestando in particolare la previsione secondo cui i requisiti dovrebbero sussistere al 31 marzo e l'interpretazione amministrativa dei requisiti necessari. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito e invocando anche un affidamento asseritamente generato da precedenti decreti monocratici che avrebbero consentito l'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le ragioni del precedente rigetto cautelare erano già state compiutamente esposte nell'ordinanza n. 5507 del 2025 e che la ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche o sopravvenute idonee a giustificare una modifica della precedente valutazione. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata ritenuta decisiva, poiché si era limitata a sollecitare la fissazione dell'udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati; anche la fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata considerata una conseguenza di tale decisione, compatibile con la disponibilità del ruolo della Sezione. Il TAR ha inoltre escluso che i decreti monocratici potessero fondare un legittimo affidamento stabile, essendo provvisori e destinati a cessare con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo sufficiente per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, la quale richiede l'autorizzazione ministeriale; tale autorizzazione non era intervenuta, trattandosi di una domanda volta al primo riconoscimento della parità e non alla revoca di uno status già acquisito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    nuova domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; appello cautelare accolto ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

    La decisione del Consiglio di Stato adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha avuto il solo effetto di sollecitare la fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati; la nuova istanza cautelare richiede comunque elementi nuovi o circostanze sopravvenute idonee a superare la precedente valutazione.

  • art. 58 c.p.a.

    Visti gli artt. 55 e 58 cod. proc. amm.

    La norma è richiamata nell'ambito della nuova istanza cautelare, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma dell'art. 58 c.p.a.

Massime di principio

  • La proposizione di una nuova istanza cautelare dopo il rigetto di una precedente domanda richiede la deduzione di elementi nuovi o di circostanze sopravvenute, specificamente individuati, idonei a giustificare il superamento della precedente valutazione cautelare.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione degli atti impugnati né anticipa una valutazione favorevole sulla fondatezza della domanda cautelare o del ricorso.
  • La fissazione sollecita dell'udienza di merito, disposta dal giudice d'appello cautelare, non equivale alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
  • I decreti monocratici cautelari hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva pronuncia collegiale e, pertanto, non sono idonei, da soli, a fondare un affidamento stabile sull'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa.
  • La sospensione giudiziale di un diniego di riconoscimento della parità scolastica non costituisce, di per sé, titolo per esercitare l'attività in regime di parità quando il riconoscimento richiede un'autorizzazione ministeriale non ancora intervenuta.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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