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Legge

L.R. Liguria 10/2008

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 10/2008 reca misure collegate alla finanziaria 2008: razionalizza il trattamento di trasferta e il lavoro flessibile del personale, disciplina stabilizzazioni e assunzioni, interviene su enti strumentali, partecipazioni societarie, contabilità, cultura, turismo, trasporti e finanziamenti regionali. Molte norme hanno effetti limitati al 2008-2010 o a termini decadenziali già scaduti.

Disposizioni collegate alla finanziaria 2008 della Regione Liguria su personale, stabilizzazioni, partecipazioni e finanza territoriale

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 della Regione Liguria

La legge regionale n. 10 del 2008 contiene un insieme eterogeneo di misure collegate alla finanziaria 2008, con forte incidenza su spesa di personale, stabilizzazioni, finanziamenti regionali, assetto degli enti strumentali e partecipazioni societarie. Diverse previsioni sono transitorie, a termine o riferite a procedure ormai concluse.

Razionalizzazione della spesa di personale e del pubblico impiego

La legge interviene in modo diretto sui costi del personale regionale. Viene esclusa l’applicabilità delle indennità di trasferta, sia interne sia estere, al personale dirigente e non dirigente; per i viaggi di servizio in aereo, il rimborso è limitato al costo della classe economica.

Sul lavoro flessibile e autonomo, le regole dell’art. 36 e dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, come modificati dalla legge finanziaria statale 2008, si applicano alle strutture della Regione Liguria, con esclusione dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali, agli organi di direzione/consultivi/di controllo, agli uffici di diretta collaborazione politico-istituzionale e agli uffici stampa indicati dalla legge regionale. In tali casi non è consentita stabilizzazione dei rapporti. Sono inoltre esclusi dall’esclusione alcuni organismi di controllo interno, nuclei di valutazione e specifici organismi operanti per le finalità della legge n. 144/1999.

Per il pubblico impiego regionale, si chiarisce che, ai fini della retribuzione individuale di anzianità prevista dalla l.r. 14/2007, il requisito dell’anzianità è soddisfatto anche per il personale assunto il 2 gennaio 2006. È inoltre fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della legge, da dipendenti regionali che avevano svolto effettivamente mansioni corrispondenti e avevano partecipato a una procedura selettiva poi annullata.

Stabilizzazione del personale precario e contratti flessibili

La legge prevede un piano di progressiva stabilizzazione del personale regionale già impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il piano deve essere predisposto entro 90 giorni dall’entrata in vigore, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008-2010. Possono accedervi i soggetti che, nel triennio precedente, abbiano lavorato presso la Regione per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel rispetto dei divieti della legge finanziaria statale 2008.

Nelle more, la Regione continua ad avvalersi di tale personale e di quello già coinvolto in precedenti processi di stabilizzazione. Per gli enti strumentali regionali è prevista una disciplina analoga, con possibilità di piano di stabilizzazione per collaboratori coordinati e continuativi, altre forme di lavoro flessibile e personale in convenzione da almeno cinque anni; gli enti pubblici economici possono assumere personale impiegato in base a convenzioni sui lavori socialmente utili, con prosecuzione delle convenzioni fino al 31 dicembre 2008.

Assunzione dei vincitori di concorso e apprendistato

I vincitori di concorsi pubblici possono essere assunti nel periodo compreso tra l’approvazione delle graduatorie e la scadenza della loro validità, anche separatamente e con decorrenze differenziate. La norma si applica ai concorsi le cui graduatorie non erano ancora approvate alla data di entrata in vigore della legge.

È inoltre prorogata per il 2008 la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dalla l.r. 1/2006, in attesa della legge regionale applicativa del d.lgs. 276/2003.

Contabilità e controlli degli enti regionali

Taluni enti regionali indicati dalla legge devono passare al regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta degli schemi di bilancio da loro predisposti e trasmessi entro il 31 dicembre 2008. Fino ad allora resta in vigore la contabilità finanziaria, con verifica della Giunta sui documenti principali di bilancio.

La legge interviene anche sull’assetto dei revisori dei conti degli enti regionali, prevedendo il revisore unico e rinviando l’efficacia al primo rinnovo degli incarichi. È inoltre autorizzata la modifica degli statuti degli enti partecipati per ridurre a uno il numero dei revisori.

Finanziamenti regionali, definanziamento e tempi di realizzazione

La disciplina più articolata riguarda i finanziamenti regionali. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, con impegni antecedenti al 31 dicembre 2002 e senza consegna lavori, sono previsti criteri di definanziamento automatico. In particolare, per importi pari o superiori a 100.000 euro vale il definanziamento immediato se il progetto non era inserito nel programma triennale al 31 dicembre 2007; per importi inferiori a 100.000 euro il definanziamento scatta in caso di difformità urbanistica o assenza di studio di fattibilità.

Per alcuni soggetti è concesso, su dichiarazione presentata entro 60 giorni, un termine non prorogabile di 12 mesi per la consegna dei lavori. Sono previste ulteriori regole per progetti con risorse vincolate, per la rendicontazione degli interventi già consegnati e per la comunicazione dello stato delle procedure espropriative.

Dal 2008 i beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse regionali devono consegnare i lavori entro 36 mesi dall’impegno; dal 2020 il termine è ridotto a 18 mesi, mentre dal 2022 e dal 2024 operano termini differenziati in base al livello progettuale e al codice dei contratti applicabile. Il mancato rispetto dei termini comporta il definanziamento automatico. Le risorse recuperate da decadenze, rinunce, revoche e ribassi d’asta sono reimpiegate secondo le regole contabili regionali e, per alcune disponibilità discrezionali, destinate al supporto degli enti locali per interventi infrastrutturali e altre opere di interesse territoriale, con contributi fino all’80%.

Per accedere ai finanziamenti regionali, dal 2008 è richiesta idonea documentazione tecnico-amministrativa che attesti almeno l’approvazione di un progetto preliminare o del livello minimo progettuale previsto dalla normativa vigente. La Giunta può anche ridefinire modalità e percentuali di erogazione, con acconto ante consegna lavori non superiore al 20%.

Partecipazioni pubbliche, società regionali e controllo analogo

La legge contiene un ampio riassetto delle partecipazioni pubbliche regionali. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione, l’organo di gestione non può superare tre componenti di nomina regionale; nelle società miste il numero massimo di componenti designati dagli enti locali, inclusi quelli regionali, non può superare cinque. La Regione deve pubblicare sul proprio sito l’elenco aggiornato delle società partecipate con dati essenziali e compensi.

Sono disciplinati anche il ruolo della Regione nella Fondazione SLALA, la partecipazione tramite FILSE a I.P.L.A. S.p.A. fino al 15% del capitale e il controllo analogo sulle società a capitale interamente pubblico controllate o partecipate da FILSE, con possibilità di affidamenti diretti o tramite convenzione. Enti, aziende, agenzie regionali e società controllate possono a loro volta affidare prestazioni a FILSE e alle società rientranti nel perimetro indicato.

Interventi su cultura, istruzione, turismo, sport e altre materie settoriali

Numerose disposizioni modificano leggi settoriali regionali: cultura, tempo libero ed educazione permanente degli adulti, istruzione e formazione, turismo, sport, ricerca e innovazione, società dell’informazione, demanio e patrimonio regionale, consorzi di bonifica, distretto agricolo florovivaistico, trasporto ferroviario regionale e altre materie. Molte di queste norme hanno contenuto modificativo o sono state poi abrogate o sostituite.

Tra le previsioni di rilievo operativo residuano: la salvaguardia delle domande di contributo già presentate nel 2008 per bande corali e musicali; l’intervento a favore della Ferrovia Genova Casella S.r.l. con autorizzazione alla ricostituzione e all’aumento del capitale fino a 100.000 euro; l’adeguamento degli statuti dei consorzi di bonifica entro sei mesi; e la disciplina transitoria per il regime di contabilità economico-patrimoniale degli enti regionali.

Autorità di bacino e valutazione ambientale strategica

In attesa dell’operatività dei distretti idrografici previsti dal d.lgs. 152/2006, la Regione assicura continuità alle funzioni già svolte dalle autorità di bacino ai sensi della disciplina previgente. Restano operative l’Autorità di bacino di rilievo regionale e quella interregionale del Fiume Magra, secondo gli assetti già definiti, anche d’intesa con la Regione Toscana.

Quanto alla VAS, fino all’emanazione della normativa regionale si applicano ai piani e programmi il cui procedimento sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della legge le disposizioni del d.lgs. 152/2006.

Disposizioni finali e profili di obsolescenza

La copertura finanziaria è rinviata alla legge di bilancio 2008. Parte delle disposizioni della legge sono state successivamente modificate, sostituite o abrogate, e alcune si riferiscono a scadenze, piani o procedure già esaurite. Per questo il provvedimento ha oggi rilevanza soprattutto per gli effetti residui di norme transitorie o per la ricostruzione storica della disciplina regionale, più che come fonte di applicazione corrente generalizzata.

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