Sentenza del 20/01/2016 n. 958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti contestavano il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso dell'ICI versata negli anni 1993-2001. Il Comune aveva impugnato tardivamente le tariffe d'estimo e le rendite catastali, ottenendone la rideterminazione con il D.M. 6 giugno 2002, n. 159. La questione riguardava se le nuove rendite, più favorevoli ai contribuenti, producessero effetti soltanto dal 1° gennaio 2003, come sostenuto dalla CTR, oppure retroattivamente dal 1° gennaio 1993, con conseguente diritto al rimborso dell'ICI pagata in eccedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise e deciso la causa nel merito accogliendo la domanda di rimborso. Ha stabilito che, anche quando la rideterminazione delle rendite deriva da un ricorso tardivo del Comune, si applica la disciplina che consente l'efficacia retroattiva delle nuove rendite. Il D.M. n. 159 del 2002 ha avuto una funzione meramente ricognitiva dei nuovi estimi, applicabili fin dall'origine, e non soltanto dal 2003. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
Disciplina il valore degli immobili ai fini dell'ICI, collegandolo alle rendite catastali.
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, commi 1-bis e seguenti, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
"applicazione delle nuove più favorevoli rendite dal 1 gennaio 1992"
Prevede l'applicazione retroattiva delle rendite catastali rideterminate in senso più favorevole, con possibilità di ottenere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 13
Consente ai Comuni che non avevano precedentemente impugnato le rendite di proporre ricorsi tardivi davanti alle Commissioni Censuarie, stabilendo che anche a tali ricorsi si applichino le disposizioni del D.L. n. 16 del 1993, compresa la regola dell'efficacia retroattiva.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 6
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'ICI rientra tra le imposte interessate dalla disciplina del D.L. n. 16 del 1993 sulle nuove rendite catastali più favorevoli.
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 11
Prevede l'adozione di un decreto ministeriale per dare esecuzione alle decisioni delle Commissioni Censuarie che hanno rideterminato tariffe d'estimo e rendite.
D.M. 6 giugno 2002, n. 159
Ha natura meramente ricognitiva dei nuovi estimi risultanti dalle decisioni delle Commissioni Censuarie; pertanto, non introduce le nuove rendite soltanto per il futuro, ma ne formalizza l'applicazione retroattiva fin dall'origine.
Art. 11 delle preleggi
Esprime il principio generale di irretroattività della legge, che tuttavia non impedisce l'applicazione retroattiva quando ciò risulta da una specifica disciplina normativa o da una norma di interpretazione autentica.
Massime di principio
- Quando una rendita catastale viene rideterminata in senso più favorevole al contribuente in seguito a un ricorso comunale, la nuova rendita può produrre effetti retroattivi se la normativa di riferimento richiama espressamente la disciplina che consente il ricalcolo delle imposte pregresse.
- Un decreto ministeriale che si limita a recepire o rendere operative decisioni catastali può avere funzione ricognitiva e non necessariamente determinare l'efficacia delle nuove rendite soltanto dalla data del decreto.
- Le norme di interpretazione autentica si applicano anche ai rapporti sorti anteriormente alla loro entrata in vigore, chiarendo retroattivamente il significato della disciplina originaria, salvo limiti costituzionali o diversa previsione.
- In presenza di una riduzione retroattiva della base imponibile, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte locali versate in misura eccedente, nel rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
- La regola generale di irretroattività non prevale quando una disciplina speciale prevede espressamente, anche mediante rinvio normativo, l'efficacia retroattiva della rideterminazione catastale.
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