Sentenza del 09/02/2015 n. 704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atto di appello - Mancato deposito- Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito dell'atto, nonostante la sua regolare notificazione alla controparte. La mancata costituzione in giudizio mediante deposito dell'atto entro il termine previsto impedisce l'esame del merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'appello regolarmente notificato alla controparte, ma non depositato presso la segreteria della commissione tributaria competente. Il deposito dell'atto costituisce un adempimento necessario per instaurare correttamente il giudizio di appello; la sola notificazione alla controparte non è sufficiente.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
La parte che propone il ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'atto presso la segreteria dell'organo giudicante, secondo le modalità e i termini previsti.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
La disciplina della costituzione in giudizio prevista per il ricorso si applica anche all'appello; pertanto, l'appellante deve depositare l'atto di appello dopo la notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'appello alla controparte non è sufficiente: l'appellante deve anche depositare l'atto presso la segreteria dell'organo giudicante entro il termine previsto.
- Il mancato deposito dell'atto di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione, impedendo al giudice di esaminare le contestazioni nel merito.
- Gli adempimenti di notificazione e deposito sono distinti e cumulativi: il corretto svolgimento del primo non sana l'omissione del secondo.
- Prima di proporre o difendere un appello tributario è necessario verificare sia la prova della notificazione sia il tempestivo deposito dell'atto e dei relativi documenti.
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