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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2005

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge della Valle d’Aosta che aggiorna e semplifica numerose discipline regionali tramite modifiche, proroghe, interpretazioni autentiche e abrogazioni. Diversi interventi hanno oggi solo rilievo storico o termini già scaduti; alcune disposizioni sono state successivamente abrogate o superate. Restano di interesse soprattutto le norme su forestazione, finanza locale, trasferimenti fondi montani e requisiti professionali impianti gas, nei limiti e con le scadenze previste.

Manutenzione del sistema normativo regionale e modifiche a numerose leggi regionali

Manutenzione del sistema normativo regionale e modifiche puntuali a settori diversi

La legge regionale della Valle d’Aosta 20 gennaio 2005, n. 1 interviene in modo trasversale su numerose discipline regionali, aggiornando testi normativi esistenti, prorogando alcuni termini, introducendo abrogazioni selettive e alcune disposizioni di coordinamento finanziario e organizzativo. Molte previsioni hanno efficacia limitata a specifici procedimenti o scadenze ormai trascorse.

Ambito generale e tecnica normativa

Il provvedimento non istituisce un nuovo settore di disciplina, ma effettua una manutenzione complessiva del sistema normativo regionale. La struttura è quella tipica di una legge omnibus di coordinamento: modifica singole disposizioni di leggi regionali precedenti, introduce alcune interpretazioni autentiche, proroga termini e abroga norme non più coerenti o superate.

Disposizioni con termini ormai scaduti o effetto esaurito

Molti interventi riguardano termini o regimi transitori riferiti a date già ampiamente trascorse, con conseguente limitata utilità applicativa attuale. Tra i principali:

  • libri di testo, cultura, aree protette, lavori pubblici, cave e torbiere, trasporto pubblico, sanità, sport, agevolazioni alle imprese e altri settori regolati da leggi regionali precedenti;
  • proroghe o finestre temporali specifiche per adempimenti di enti locali, complessi ricettivi all’aperto, mutui, contributi e domande di riconoscimento di requisiti professionali;
  • norme finanziarie straordinarie per Comunità montane, BIM e altri enti, riferite a esercizi di bilancio e annualità poi conclusi.

Regime urbanistico e edilizio nei complessi ricettivi all’aperto

In materia di complessi ricettivi all’aperto la legge introduceva un differimento del termine di adeguamento previsto dalla normativa settoriale, stabilendo che il termine fosse spostato al 31 dicembre 2008, salvo i mezzi non immatricolati. Prevedeva inoltre una disciplina sanzionatoria attenuata per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Imponeva anche ai titolari, entro il 30 giugno 2005, la rimozione di allestimenti fissi e strutture abitative privi di titolo abilitativo.

Utilizzazioni forestali

Per gli atti concernenti le utilizzazioni forestali adottati da enti locali e consorterie, la legge richiede il parere conforme della struttura regionale competente in materia di foreste. Se il parere non è reso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si intende acquisito e l’atto può essere adottato.

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

La quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane spettante alla Regione deve essere ripartita con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità fissate dalla normativa statale richiamata. La previsione è di rilievo attuale per la gestione del fondo, anche se la disciplina è stata successivamente riformulata da altre leggi regionali.

Compensi dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali

La determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza del presidente e degli altri componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali è rimessa alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Impianti a fune e contributi integrativi

Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2000 ai sensi delle precedenti leggi regionali sugli impianti di innevamento artificiale e sugli impianti a fune, la legge consente l’integrazione dei contributi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta. Gli interessati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione attuativa sul Bollettino ufficiale.

Requisiti tecnico-professionali per l’installazione di impianti di gas

Sono previsti criteri transitori per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali agli operatori del settore impianti gas:

  • chi era titolare di impresa artigiana regolarmente iscritta e ha svolto professionalmente l’attività per almeno un anno può chiedere il riconoscimento;
  • chi ha lavorato alle dipendenze di un’impresa del settore per almeno due anni come operaio specializzato può chiedere il riconoscimento;
  • in entrambi i casi la domanda doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2005 e il riconoscimento era subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 50 ore. Questa disciplina ha oggi rilievo sostanzialmente esaurito.

Finanza locale e disposizioni transitorie per enti locali

La legge contiene varie misure eccezionali e temporanee in materia di finanza locale, tra cui deroghe sull’uso di avanzi di amministrazione, sulla destinazione dei fondi in conto capitale e su specifici meccanismi di calcolo dell’indebitamento. Si tratta di previsioni riferite a esercizi finanziari e annualità già concluse, successivamente più volte prorogate e poi abrogate.

Abrogazioni espressamente disposte

La legge abroga o incide su numerose disposizioni regionali precedenti. In particolare risultano abrogate, tra le altre, alcune vecchie leggi regionali in materia di incentivi agli impianti di innevamento e altre discipline settoriali elencate espressamente nel testo. Sono inoltre abrogate varie disposizioni puntuali di leggi e regolamenti regionali richiamati nell’articolato.

Profili di rilievo oggi ancora utili

Tra le parti che possono conservare interesse pratico, nei limiti delle successive modifiche intervenute, figurano:

  • la disciplina del parere forestale sulle utilizzazioni forestali;
  • la ripartizione regionale della quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane;
  • la disciplina di coordinamento sui compensi dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali;
  • la procedura di integrazione dei contributi per impianti a fune, sebbene riferita a istanze pregresse.

Obsolescenza complessiva

L’atto ha natura prevalentemente manutentiva e, nel complesso, è in larga parte obsoleto perché molte delle sue disposizioni sono state successivamente abrogate, superate o riferite a termini ormai scaduti. Restano di interesse solo alcuni precetti ancora richiamati o utili come base storica di disciplina settoriale, ma la maggior parte delle misure ha esaurito i propri effetti.

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