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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2005

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Valle d’Aosta disciplina un piano decennale di contributi in conto capitale per realizzare e riqualificare ostelli per la gioventù. I contributi, fino al 40% della spesa ammissibile, sono destinati a Comuni e Comunità montane e soggetti a vincoli di destinazione pluriennali. La legge cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2014.

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù

La legge disciplina per la Valle d'Aosta un piano decennale di interventi regionali a sostegno della realizzazione e riqualificazione di ostelli per la gioventù. L’obiettivo è incentivare il turismo sociale e giovanile nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda iniziative finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e arredamento di ostelli per la gioventù operanti in Valle d’Aosta. Gli interventi sono concepiti come sostegno regionale a favore di strutture destinate all’attività ricettiva giovanile.

Beneficiari e misura dell’agevolazione

Possono ottenere i contributi i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane. L’aiuto è concesso in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile.

L’intervento può riguardare anche edifici o complessi di edifici già esistenti, purché siano:

  • di proprietà dell’ente richiedente, oppure
  • nella disponibilità dell’ente per l’intera durata del vincolo di destinazione.

Sono previsti i seguenti limiti economici:

  • spesa ammissibile minima: euro 25.000;
  • spesa massima ammissibile, nel corso di un triennio per la medesima struttura: euro 1.200.000.

Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

  • lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, oltre a progettazione, direzione lavori e collaudo;
  • acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati;
  • acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente necessari all’esercizio dell’attività.

Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione delle attività ricettive.

La struttura competente svolge l’istruttoria verificando:

  • la completezza e la regolarità formale della domanda;
  • la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa;
  • la pertinenza e la compatibilità delle spese previste rispetto all’intervento richiesto.

Concessione, rigetto ed erogazione dei contributi

La concessione dei contributi, oppure il rigetto della domanda, è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

L’erogazione è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa relativa all’iniziativa finanziata.

Criteri applicativi e graduatorie

La disciplina di dettaglio dei procedimenti, compresa la documentazione da presentare e quella di spesa, è demandata alla Giunta regionale, che deve provvedere con apposita deliberazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Se le richieste superano le risorse disponibili, la Giunta regionale predispone graduatorie secondo criteri che tengono conto in particolare di:

  • equilibrata distribuzione territoriale delle iniziative;
  • apporto finanziario proprio dell’ente richiedente rispetto alla spesa ammissibile complessiva;
  • qualità tecnica delle soluzioni progettuali.

Le deliberazioni attuative devono essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Vincoli di destinazione e deroghe

Le iniziative finanziate non possono essere distolte dalla destinazione originaria per i seguenti periodi:

  • 5 anni dalla data di concessione del contributo, per le spese relative ad acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni di cui alla lettera c);
  • 15 anni dalla data di concessione del contributo, per le spese relative a lavori/opere edili e acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati.

La Giunta regionale può concedere deroga al vincolo solo per sopravvenute e documentate ragioni di pubblico interesse.

Il vincolo sugli immobili deve essere reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari competente.

Aspetti finanziari

L’onere della legge è quantificato in euro 500.000 annui a decorrere dal 2005. La copertura è prevista nel bilancio regionale 2005 e nel triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico relativo agli interventi promozionali per lo sviluppo delle attività alberghiere ed extralberghiere, tramite lo stanziamento del capitolo 65230.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Entrata in vigore e durata

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La sua efficacia cessa il 31 dicembre 2014.

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