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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08252/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 8252/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda l’assegnazione interinale di frequenze e il rischio prospettato dall’appellante di perdere la disponibilità delle frequenze assegnate. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello, ma riferisce esclusivamente la domanda cautelare e il pregiudizio grave e irreparabile allegato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, poiché, allo stato, non risultava venuto meno il provvedimento interinale di assegnazione delle frequenze. Il Collegio ha inoltre considerato la deduzione del Ministero secondo cui, anche nell’eventualità della cessazione di tale assegnazione, l’appellante avrebbe potuto utilizzare frequenze sostitutive eventualmente libere. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l’atto o la situazione interinale favorevole all’appellante risulti ancora vigente.
  • Il periculum in mora è escluso quando, anche nell’ipotesi prospettata di perdita della posizione attuale, l’interessato possa avvalersi di soluzioni sostitutive concretamente disponibili, ove tale possibilità sia dedotta dall’amministrazione e non adeguatamente superata dall’istante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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