Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10689/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento aveva agito nel 2014 contro l'ex socio e successore di una società ormai estinta, insieme ad altri convenuti, per contestare un atto di compravendita immobiliare del 7 agosto 2009 con cui la società debitrice aveva trasferito un appartamento a un familiare dei soci. La domanda principale mirava a far dichiarare la simulazione della vendita, deducendo che il prezzo non era stato realmente pagato, che vi erano stretti vincoli familiari tra venditore e acquirente e che l'operazione si inseriva in un più ampio disegno di spoliazione del patrimonio sociale. In subordine, la curatela chiedeva la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la simulazione ma accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provato il credito della curatela sulla base di scritture contabili interne e di una sentenza di primo grado non passata in giudicato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto integrato l'eventus damni senza considerare l'asserita residua consistenza patrimoniale della società alienante; 3) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. per avere desunto scientia damni e consilium fraudis da presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero generiche e non autosufficienti, perché il ricorrente aveva richiamato documenti e fonti probatorie senza riprodurne il contenuto essenziale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Inoltre, il ricorso non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva spiegato che i beni residui intestati alla società debitrice erano, per caratteristiche e valore, inidonei a garantire un credito di oltre due milioni di euro, e che la vendita si inseriva in un sistematico programma di dismissione del patrimonio immobiliare mediante atti stipulati senza pagamento contestuale del prezzo. Conseguentemente sono state poste le spese a carico del ricorrente e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili dell'imprenditore non sono state considerate idonee, da sole, a provare pienamente nei confronti dei terzi l'esistenza del credito; il ricorrente sosteneva che potessero valere solo come indizi.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili non fanno piena prova contro i terzi; la Corte ha ritenuto che il motivo che denunciava la violazione di tale regola fosse inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lamentava un'errata ripartizione dell'onere probatorio sull'eventus damni; la Corte ha escluso il vizio perché la censura era generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato per l'azione revocatoria ordinaria: la Corte d'appello aveva ritenuto integrati i presupposti oggettivi e soggettivi dell'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti del creditore.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni utilizzate per inferire la consapevolezza del pregiudizio e l'intento fraudolento devono essere gravi, precise e concordanti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre, almeno essenzialmente, gli atti e documenti su cui si fonda, altrimenti la censura è inammissibile per genericità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che si fondano su documenti o atti processuali devono rispettare il principio di autosufficienza: è necessario indicarne e riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo immediato della Corte senza autonome ricostruzioni del materiale istruttorio.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare l'accertamento della Corte di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere escluso solo se il debitore conserva beni realmente idonei, per valore e caratteristiche, a garantire in modo effettivo il credito azionato; non basta allegare in modo generico l'esistenza di ulteriori cespiti.
  • La prova della scientia damni e del consilium fraudis può essere desunta da presunzioni, ma la contestazione in cassazione deve indicare in modo puntuale perché tali presunzioni sarebbero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Le scritture contabili interne non possono essere richiamate in cassazione come prova decisiva del credito senza trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante, specialmente quando il ricorrente ne contesti la valenza probatoria nei confronti dei terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.