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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13207/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per conto del Comune, avente ad oggetto la Tarsu relativa all'annualità 2008. La contribuente ha dedotto in cassazione tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del giudizio, con conseguente violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., sostenendo che altri giudizi di cassazione su avviso di pagamento e avviso bonario Tarsu 2008 sarebbero pregiudiziali; (2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento fosse necessaria per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria; (3) violazione degli artt. 65 d.lgs. 507/1993 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'atto in relazione a tariffe ritenute illegittime perché annullate dal Consiglio di Stato. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile o comunque infondato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, trattati congiuntamente, perché in materia tributaria gli atti successivi alla pretesa impositiva sono impugnabili solo per vizi propri; l'ingiunzione di pagamento, quale atto consequenziale, non può essere censurata per le ragioni già dedotte contro l'atto presupposto tempestivamente impugnato. Ha affermato che il contribuente non ha un onere di impugnare anche gli atti di riscossione o i solleciti per far valere i vizi dell'atto impositivo, poiché l'eventuale annullamento dell'atto presupposto travolge automaticamente quelli consequenziali. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre dato atto dell'esistenza di un giudizio precedente sul medesimo tributo, nel quale, dopo l'annullamento amministrativo delle tariffe Tarsu 2008-2009, era stata disposta la rideterminazione della tariffa, ma ha precisato che tale evenienza era irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso originario e quindi privo di rilievo il rapporto di pregiudizialità invocato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, gli atti della riscossione o di mera sollecitazione del pagamento sono impugnabili soltanto per vizi propri, salvo il caso di omessa notificazione dell'atto presupposto.
  • Se il contribuente ha già tempestivamente impugnato l'atto impositivo, non ha un ulteriore onere di impugnare gli atti consequenziali di riscossione per contestare i vizi dell'atto presupposto.
  • L'annullamento dell'atto impositivo presupposto travolge automaticamente gli atti consequenziali di riscossione, per invalidità derivata ad efficacia caducante, rendendo irrilevanti eventuali questioni già proposte contro tali atti.
  • La facoltà di impugnare atti atipici o facoltativamente impugnabili non elimina la necessità di impugnare l'atto tipico successivamente emesso, al fine di evitare il consolidamento della pretesa tributaria.
  • Quando la domanda o il ricorso originario è inammissibile, viene meno il presupposto per invocare la sospensione necessaria per pregiudizialità di altri giudizi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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