Cassazione Civile, Ordinanza n. 13207/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per conto del Comune, avente ad oggetto la Tarsu relativa all'annualità 2008. La contribuente ha dedotto in cassazione tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del giudizio, con conseguente violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., sostenendo che altri giudizi di cassazione su avviso di pagamento e avviso bonario Tarsu 2008 sarebbero pregiudiziali; (2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, assumendo che l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento fosse necessaria per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria; (3) violazione degli artt. 65 d.lgs. 507/1993 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'illegittimità dell'atto in relazione a tariffe ritenute illegittime perché annullate dal Consiglio di Stato. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile o comunque infondato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, trattati congiuntamente, perché in materia tributaria gli atti successivi alla pretesa impositiva sono impugnabili solo per vizi propri; l'ingiunzione di pagamento, quale atto consequenziale, non può essere censurata per le ragioni già dedotte contro l'atto presupposto tempestivamente impugnato. Ha affermato che il contribuente non ha un onere di impugnare anche gli atti di riscossione o i solleciti per far valere i vizi dell'atto impositivo, poiché l'eventuale annullamento dell'atto presupposto travolge automaticamente quelli consequenziali. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre dato atto dell'esistenza di un giudizio precedente sul medesimo tributo, nel quale, dopo l'annullamento amministrativo delle tariffe Tarsu 2008-2009, era stata disposta la rideterminazione della tariffa, ma ha precisato che tale evenienza era irrilevante ai fini del presente giudizio, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso originario e quindi privo di rilievo il rapporto di pregiudizialità invocato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia
invocato per sostenere la sospensione necessaria per pregiudizialità; la Corte esclude la necessità di sospensione perché il ricorso era inammissibile
richiamato con riguardo alla sospensione del processo in presenza di altri giudizi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
"ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"
la Corte ribadisce la regola per cui gli atti successivi della riscossione sono impugnabili solo per vizi propri, salvo omessa notifica dell'atto prodromico
art. 65 d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato nel terzo motivo per l'illegittimità delle tariffe Tarsu, motivo poi assorbito
invocato per omessa pronuncia del giudice di merito sul vizio relativo alle tariffe
richiamato in via analogica per spiegare l'effetto espansivo esterno dell'annullamento dell'atto presupposto sugli atti consequenziali
art. 69, comma primo, ultimo periodo, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato per affermare che, annullato il regime tariffario, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma posta a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In materia tributaria, gli atti della riscossione o di mera sollecitazione del pagamento sono impugnabili soltanto per vizi propri, salvo il caso di omessa notificazione dell'atto presupposto.
- Se il contribuente ha già tempestivamente impugnato l'atto impositivo, non ha un ulteriore onere di impugnare gli atti consequenziali di riscossione per contestare i vizi dell'atto presupposto.
- L'annullamento dell'atto impositivo presupposto travolge automaticamente gli atti consequenziali di riscossione, per invalidità derivata ad efficacia caducante, rendendo irrilevanti eventuali questioni già proposte contro tali atti.
- La facoltà di impugnare atti atipici o facoltativamente impugnabili non elimina la necessità di impugnare l'atto tipico successivamente emesso, al fine di evitare il consolidamento della pretesa tributaria.
- Quando la domanda o il ricorso originario è inammissibile, viene meno il presupposto per invocare la sospensione necessaria per pregiudizialità di altri giudizi.
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