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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 384 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato nei confronti del Comune di Conversano la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, per non aver comprovato tempestivamente la designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD). È stata invece archiviata la contestazione relativa alla mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD ex art. 37, par. 7, per la parte successiva alla regolarizzazione. Al Comune è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Comune di Conversano: sanzione per mancata/problematica designazione e comunicazione/pubblicazione dei dati del RPD

Comune di Conversano: violazione sull’RPD e sanzione pecuniaria

Il provvedimento riguarda il Comune di Conversano e prende le mosse da controlli d’ufficio del Garante sulla corretta designazione e pubblicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD). L’Autorità ha ritenuto non dimostrata la designazione del RPD almeno fino a una certa data, mentre ha archiviato in parte le contestazioni relative alla pubblicazione e alla comunicazione dei recapiti.

Fatto e avvio del procedimento

Nel corso delle verifiche, il Garante non ha rinvenuto la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite l’apposita procedura online e non ha trovato sul sito istituzionale del Comune i riferimenti al RPD. Per questo ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando:

  • la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, per mancata comprovata designazione del RPD;
  • la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR, per mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto.

Difese dell’ente

Il Comune ha sostenuto di aver effettivamente comunicato i dati di contatto del RPD e di averli pubblicati sul sito istituzionale. Ha inoltre rappresentato che, in un determinato periodo, il sito aveva avuto problemi di accessibilità a causa del cambio di fornitore per dominio, DNS e certificati SSL.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato:

  • l’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR, che impone la designazione del RPD per le autorità e gli organismi pubblici;
  • l’art. 37, par. 7, GDPR, che impone la pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD;
  • le Linee guida WP29 sui responsabili della protezione dei dati;
  • il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 sulla designazione, posizione e compiti del RPD in ambito pubblico.

Valutazione della violazione sull’art. 37, par. 1, GDPR

L’Autorità ha ribadito che per gli enti pubblici la nomina del RPD è obbligatoria e che la comunicazione dei dati di contatto deve essere corretta e facilmente reperibile. Nel caso esaminato ha ritenuto che il Comune non avesse fornito elementi sufficienti a provare l’effettiva designazione del RPD nel periodo rilevante. Ha inoltre osservato che la comunicazione disponibile in atti riportava l’indicazione errata del titolare del trattamento, rendendo impossibile reperirla correttamente nei controlli interni.

Esito sulla contestazione ex art. 37, par. 7, GDPR

La mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto è stata considerata assorbita dalla violazione dell’art. 37, par. 1, per la fase iniziale. Per il periodo successivo, invece, il Garante ha disposto l’archiviazione, ritenendo che:

  • la pagina con i contatti del RPD era stata effettivamente pubblicata, ma era temporaneamente irraggiungibile per problemi tecnici del sito;
  • la comunicazione all’Autorità era stata comunque effettuata, sebbene con dati errati.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie

Per la sola violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, il Garante ha applicato l’art. 83 GDPR e ha determinato la sanzione in euro 3.000. Nella quantificazione ha considerato, in particolare, l’assenza di precedenti violazioni o precedenti provvedimenti a carico del Comune. La sanzione è stata ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.

È stata inoltre disposta:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Pagamento e impugnazione

Il Comune deve pagare 3.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, con facoltà di definire la controversia pagando la metà della sanzione entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e rilievi iniziali

L’Autorità ha avviato un procedimento d’ufficio a seguito di verifiche sul Comune di Conversano, rilevando la mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del RPD tramite il canale dedicato e l’assenza, sul sito istituzionale, dei dati di contatto del RPD. Da tali elementi è stata ipotizzata la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR, per mancata comprovata designazione del RPD, e dell’art. 37, par. 7, GDPR, per mancata pubblicazione e comunicazione dei recapiti.

Difese del Comune e regolarizzazioni rappresentate

Il Comune ha sostenuto di aver effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD e di aver pubblicato i recapiti sul proprio sito istituzionale. Ha inoltre spiegato che, in un certo periodo, problemi tecnici legati al passaggio a un nuovo fornitore per dominio, DNS e certificati SSL avevano reso temporaneamente difficilmente accessibile la pagina privacy del sito.

Valutazioni del Garante sulla designazione del RPD

Il Garante ha richiamato l’art. 37 GDPR, le Linee guida WP29 sui RPD e il proprio Documento di indirizzo del 29 aprile 2021, ribadendo che per gli enti pubblici la designazione del RPD è obbligatoria e che i dati di contatto devono essere pubblicati e comunicati all’Autorità. Nel caso concreto, ha ritenuto non dimostrata, almeno fino alla data indicata negli atti, l’effettiva designazione del RPD da parte del Comune, anche perché la comunicazione presentava errori tali da impedirne la reperibilità nei controlli interni.

Archiviazione parziale sull’art. 37, par. 7, GDPR

La violazione della mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD è stata ritenuta assorbita dalla più grave/assorbente violazione dell’art. 37, par. 1, per il periodo iniziale. Per il periodo successivo, il Garante ha disposto l’archiviazione: la pagina web risultava in realtà pubblicata, sebbene temporaneamente irraggiungibile per problemi tecnici, e la comunicazione all’Autorità era stata effettuata, seppur con indicazioni errate.

Sanzione e pubblicazione

Per la violazione dell’art. 37, par. 1, GDPR è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1 e 2, GDPR. Tra gli elementi considerati è stata valorizzata l’assenza di precedenti violazioni o precedenti provvedimenti sanzionatori a carico del Comune. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, sia come sanzione accessoria sia come pubblicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionesanzioni gdprresponsabile della protezione dei datimisure di sicurezza

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