Cassazione Civile, Ordinanza n. 15852/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva ripreso a tassazione, per il 2012, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP e IVA indebitamente detratta, in relazione a fatture emesse da una ditta considerata "cartiera". L’Ufficio aveva contestato, da un lato, operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, anche prescindendo dal profilo fraudolento, la riconducibilità dei rapporti a una somministrazione illecita di personale, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi per le prestazioni del personale. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo non provata dall’Agenzia la consapevolezza della contribuente sulla fittizietà del fornitore e valorizzando la documentazione prodotta dalla società come indice dell’effettività delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, come unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato la censura d’appello relativa alla violazione degli artt. 19 e 21 del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 446/1997, cioè la distinta questione dell’indetraibilità IVA e dell’indeducibilità IRAP anche in presenza di prestazioni effettive qualificate come somministrazione illecita di manodopera.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza usare formule espresse, decida implicitamente sul capo di domanda o sulla censura con una motivazione incompatibile con l’accoglimento della tesi avversaria. Nel caso concreto, la CTR, valorizzando la documentazione prodotta dalla contribuente, ha accertato l’oggettiva esistenza delle operazioni commerciali e la possibilità delle prestazioni fatturate, escludendo in sostanza anche la fondatezza della contestazione di illecita somministrazione di manodopera e quindi, per implicito, la violazione delle norme invocate dall’Ufficio sull’indetraibilità IVA e sull’indeducibilità IRAP. Il ricorso è stato dunque rigettato; l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza quando il giudice omette di decidere su uno specifico capo della domanda o su una specifica eccezione o richiesta
art. 112 c.p.c.
vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se manca qualsiasi decisione su uno specifico capo della domanda o della censura
art. 19 D.P.R. n. 633/72
richiamato dall’Ufficio per contestare l’indetraibilità dell’IVA in presenza di operazioni ritenute inesistenti o non rilevanti ai fini della detrazione
art. 21 D.P.R. n. 633/72
richiamato dall’Ufficio nel quadro della contestazione sull’indetraibilità dell’IVA esposta in fatture relative alle operazioni contestate
art. 4 d.lgs. n. 446/97
richiamato per sostenere l’indeducibilità IRAP dei costi relativi alle prestazioni di personale oggetto di contestazione
art. 5 d.lgs. n. 446/97
richiamato per sostenere l’indeducibilità IRAP dei costi relativi alle prestazioni di personale oggetto di contestazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su uno specifico capo della domanda o su una specifica censura; non basta che la decisione non risponda puntualmente a tutte le argomentazioni della parte.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la motivazione adottata dal giudice di merito, pur indirettamente, esclude la fondatezza della censura proposta, perché decide implicitamente sul punto controverso.
- In tema di contestazioni fiscali su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito può valorizzare la documentazione prodotta dal contribuente per accertare l’effettività delle operazioni e la non dimostrata consapevolezza della fittizietà del fornitore.
- Quando l’amministrazione deduce, oltre alla fittizietà soggettiva del fornitore, anche una riqualificazione dell’operazione come somministrazione illecita di personale, la motivazione che accerti l’oggettiva esistenza delle prestazioni e la loro concreta possibilità può valere anche a escludere tale diversa qualificazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia deve investire un preciso capo della decisione o una precisa domanda/censura e non può risolversi nella mera contestazione della sufficienza o persuasività della motivazione di merito.
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