Circolare numero 141 del 12-11-2025
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento espresso in materia, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, delineano un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La presente circolare sostituisce integralmente la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni precedenti recependo il nuovo orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 22802/2025): stabilisce una decorrenza sequenziale dei termini di prescrizione per il diritto del datore di lavoro (primo comma) e per il diritto del lavoratore (quinto comma) a chiedere la rendita vitalizia e conferma l'imprescrittibilità del diritto riconosciuto al lavoratore dal settimo comma, che sorge solo dopo la prescrizione dei diritti previsti dai commi primo e quinto. Fornisce inoltre indicazioni operative per le strutture territoriali su accertamenti, istruttoria, documentazione da acquisire, casi parzialmente prescritti, gestione degli iscritti alla Gestione pubblica e applicabilità alle domande e ricorsi pendenti.
Indicazioni operative sulla prescrizione e sull'imprescrittibilità del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 12/8/1962, n. 1338, alla luce della sentenza Sezioni Unite n. 22802/2025 e della legge n. 203/2024
Punti principali
Principi giurisprudenziali delle Sezioni Unite
La Corte stabilisce che i diritti ex primo e quinto comma dell'art. 13 sono soggetti a prescrizione; il termine decennale datoriale decorre dalla prescrizione dei contributi, mentre il termine decennale del lavoratore decorre dalla prescrizione del diritto datoriale; il settimo comma produce un diritto proprio del lavoratore, imprescrittibile, purché siano prescritti i diritti dei commi primo e quinto.
Schema sequenziale di decorrenza
Dalla prescrizione dei contributi decorrono 10 anni per il datore di lavoro; esaurito tale periodo, il lavoratore ha 10 anni per agire in sostituzione; trascorsi anche questi, il lavoratore può costituire la rendita a proprio carico senza termine.
Imprescrittibilità del settimo comma
Il diritto del lavoratore di costituire la rendita a proprio carico (settimo comma) è imprescrittibile ma sorge solo quando sono prescritti sia il diritto datoriale sia l'omologo diritto sostitutivo del lavoratore; non è alternativa al diritto datoriale ma è autonomo ed esclusivo del lavoratore.
Adempimenti delle strutture territoriali
Verifica preliminare della data di prescrizione dei contributi, controllo di interruzioni o sospensioni della prescrizione, applicazione dei diversi termini storici di prescrizione contributiva e considerazione delle sospensioni dovute a eventi straordinari.
Tipologie di istanza
Tre fattispecie: a) istanza del datore di lavoro (primo comma) soggetta a prescrizione; b) istanza sostitutiva del lavoratore (quinto comma) soggetta a prescrizione; c) istanza del lavoratore in proprio con onere a proprio carico (settimo comma) imprescrittibile.
Istanze del datore di lavoro (primo comma)
La facoltà si prescrive dopo 10 anni dalla prescrizione dei contributi: se il termine è decorso l'istanza va respinta per prescrizione; se parzialmente prescritta, si respingono solo le parti prescritte e si esamina il resto.
Istanze del lavoratore o dei superstiti (quinto e settimo comma)
Se il diritto datoriale non è prescritto l'istanza è inquadrata nel quinto comma e richiede prova dell'impossibilità di ottenere la costituzione dal datore; se il diritto datoriale è prescritto ma non sono trascorsi 10 anni l'istanza resta comunque riconducibile al quinto comma senza l'onere probatorio; se anche il quinto comma è prescritto l'istanza si considera ai sensi del settimo comma. Le domande giacenti alla data di entrata in vigore della legge vanno trattate come se presentate a tale data.
Profili istruttori e onere probatorio
Per le istanze ai sensi del quinto comma il lavoratore deve dimostrare l'impossibilità di ottenere la costituzione dal datore mediante confronto preventivo documentato (intimazione e risposta motivata); in mancanza la struttura deve acquisire la posizione ufficiale del datore. Tale confronto non è necessario se il diritto datoriale è già prescritto; analogamente non è richiesta prova dell'impossibilità quando si procede ai sensi del settimo comma. Le regole probatorie della circolare n.78/2019 restano valide.
Onere di riscatto e determinazione economica
Non sono introdotte novità nella determinazione dell'onere di riscatto: si rinvia alle indicazioni tecniche già fornite dall'Istituto.
Iscritti alla Gestione pubblica
Per la Gestione pubblica il termine decennale datoriale decorre dalla data di prescrizione dei contributi così come individuata dalle specifiche norme e circolari richiamate; si fornisce un esempio operativo con scadenze per domande relative a periodi prescritti dal 1/1/2020.
Applicazione alle domande e ricorsi pendenti
Le nuove disposizioni si applicano alle domande e ai ricorsi presentati dalla data di pubblicazione della circolare e anche a quelli già giacenti e non definiti alla medesima data.
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