Prescrizioni del Garante n. 599 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo contro Google LLC relativo alla deindicizzazione di 41 URL associati al nominativo del reclamante, contenenti articoli e post su una recente indagine penale per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso. La società ha aderito solo per alcuni URL, ritenuti non più riferibili al nome dell’interessato o oggetto di misure manuali, mentre per i restanti ha opposto il permanere dell’interesse pubblico. Il Garante ritiene infondato il reclamo per la maggior parte degli URL, valorizzando la recente pubblicazione delle notizie, la natura giornalistica dei contenuti, la gravità dei fatti e l’assenza di elementi sull’esito del procedimento penale.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome dell’interessato su vicenda penale e richiesta di diritto all’oblio
Google LLC - reclamo per deindicizzazione di URL associati a vicenda penale
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina un reclamo proposto nei confronti di Google LLC ai sensi dell’art. 77 GDPR, avente ad oggetto la deindicizzazione di 41 URL associati al nominativo dell’interessato. Le pagine rinviano ad articoli di giornale e post social relativi a un’indagine penale per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoa.
Fatti e richiesta dell’interessato
L’interessato rappresenta di essere stato arrestato nell’ottobre precedente in relazione a commenti pubblicati sui social media e di aver subito una forte esposizione mediatica, ritenuta eccedente, sensazionalistica e non più pertinente. Deduce inoltre che la permanenza delle notizie nei risultati di ricerca gli arreca un pregiudizio alla vita personale e professionale, alimentando anche commenti diffamatori e minacciosi. Precisa di essere consapevole degli errori commessi e di affrontarne le conseguenze penali. Prima di rivolgersi al Garante, ha interpellato Google LLC, senza ottenere l’adesione all’istanza di deindicizzazione.
Attività istruttoria e posizioni di Google LLC
L’Ufficio del Garante chiede chiarimenti a Google LLC e all’interessato sull’evoluzione del procedimento penale. L’interessato non fornisce alcun riscontro. Google LLC, con nota del 13 maggio 2025, afferma di non poter aderire alla richiesta in assenza di informazioni sufficienti sulla conclusione del procedimento e per la persistente sussistenza di un interesse pubblico alla reperibilità dei contenuti, pubblicati nel 2024 e qualificati come giornalistici.
Successivamente, a fronte dell’osservazione dell’Ufficio secondo cui alcuni URL sembravano rinviare a pagine prive di contenuti, Google LLC comunica il 7 agosto 2025 che il nome dell’interessato non è individuabile nei contenuti degli URL nn. 1, 4, 6, 13, 35, 40 e 41 e che adotterà misure manuali per impedire il posizionamento di tali URL tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca. In seguito, con riscontro del 22 settembre 2025, precisa che gli URL nn. 40 e 41 rimandano a pagine tuttora attive e decide di non adottare provvedimenti, ritenendo ancora attuale l’interesse pubblico.
Competenza e quadro normativo
Il Garante richiama l’applicazione del Regolamento in ragione dell’attività svolta in ambito europeo da Google LLC ai sensi dell’art. 3, par. 1, GDPR, e afferma la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR. Viene inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy sulla falsità nelle dichiarazioni al Garante, pur senza che nel caso concreto risulti applicata alcuna conseguenza sanzionatoria.
Ai fini del diritto all’oblio, l’Autorità richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri elaborati dal WP29 nelle Linee guida 14/EN WP 225 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca.
Valutazione sulla persistenza dell’interesse pubblico
Il Garante rileva che gli URL contestati rinviano a notizie su un’indagine per reati di particolare gravità, nell’ambito della quale l’interessato era stato sottoposto dapprima agli arresti domiciliari e poi all’obbligo di dimora. Sottolinea che i contenuti sono di natura giornalistica e risalgono al 2024, così come recenti sono i fatti che hanno originato la vicenda giudiziaria e le misure cautelari. Rileva inoltre che l’interessato non ha fornito informazioni sull’evoluzione o sull’esito del procedimento penale.
Alla luce dell’esiguo tempo trascorso, della natura dei fatti oggetto di cronaca e dell’assenza di elementi che attestino una definizione della vicenda, il Garante ritiene che continui a sussistere un interesse pubblico all’accesso agli URL lamentati.
Decisione finale
Per gli URL nn. 1, 4, 6, 13 e 35 il Garante prende atto delle misure manuali comunicate da Google LLC e conclude che non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti. Quanto ai restanti URL, dichiara il reclamo infondato e nega la deindicizzazione richiesta.
Ulteriori disposizioni
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019. È inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessato
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 16 aprile 2025. L’interessato ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca, associati al proprio nominativo, di 41 URL che rinviano ad articoli di giornale e post social relativi a un’indagine penale a suo carico. Il reclamante ha sostenuto che le notizie siano divenute non più attuali e che l’esposizione mediatica gli arrechi pregiudizi personali e professionali.
Posizione di Google LLC e interlocuzione istruttoria
Google LLC, con nota del 13 maggio 2025, ha inizialmente ritenuto di non poter aderire alla deindicizzazione in assenza di informazioni sufficienti sulla conclusione del procedimento penale, sostenendo inoltre la permanenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie. Successivamente, su richiesta dell’Ufficio, ha comunicato il 7 agosto 2025 di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento di alcuni URL tra i risultati associati al nome del reclamante. Con ulteriore riscontro del 22 settembre 2025 ha invece confermato la scelta di non intervenire su altri URL, ritenendo tuttora sussistente l’interesse pubblico.
Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio
Il Garante richiama gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR e i criteri elaborati dalle Linee guida WP29 14/EN WP 225 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio nei motori di ricerca. Ai fini della valutazione considera il trascorrere del tempo, la natura giornalistica dei contenuti, la recentissima data di pubblicazione nel 2024, la gravità dei fatti narrati e l’assenza di informazioni sull’esito del procedimento penale. In tale quadro ritiene che permanga un interesse pubblico all’accesso alle notizie.
Esito del reclamo e determinazioni sugli URL
Per gli URL nn. 1, 4, 6, 13 e 35 il Garante prende atto della dichiarazione di Google LLC circa l’adozione di misure manuali e ritiene che non vi siano presupposti per ulteriori provvedimenti. Per gli URL nn. 2, 3, 5, da 7 a 12, da 14 a 34 e da 36 a 41 dichiara invece il reclamo infondato, negando la deindicizzazione richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 613 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 590 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 587 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 586 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 612 del 09/10/2025
- Provvedimento · 9 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 593 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →