L.R. Sicilia 13/2006
Riproposizione di norme in materia di turismo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana riprende e modifica norme su campeggi, aree di sosta per caravan/camper, disciplina urbanistica e alcune disposizioni collegate a contributi e trasporti. Prevede l’immediata efficacia dal 6 febbraio 2006 e contiene una modifica applicabile anche a domande già presentate sui bandi POR Sicilia antecedenti all’entrata in vigore.
Riproposizione di norme in materia di turismo e misure collegate
Riproposizione di norme in materia di turismo
La legge disciplina, per la Regione Siciliana, diversi aspetti dell’ospitalità all’aria aperta, dell’insediamento dei campeggi e delle aree attrezzate per la sosta di mezzi mobili di pernottamento. Interviene inoltre su una disposizione relativa ad attività di ospitalità/ristorazione in edifici rurali e su una misura connessa alla sostituzione di autobus di linea acquistati con sovvenzioni pubbliche.
Campeggi: tipologie ammesse e requisiti costruttivi
Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione, senza necessità di autorizzazione o concessione edilizia, a condizione che:
- conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
- non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
- gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
È inoltre consentita la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento, purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35% di quella totale delle piazzole.
Per tali manufatti è stabilito che la superficie coperta non possa essere inferiore a 5 mq né superiore a 8 mq per persona da alloggiare.
Disciplina urbanistica e localizzazione dei campeggi
Se lo strumento urbanistico generale non prevede aree destinate a campeggi, il comune provvede a individuare tali aree mediante variante, senza necessità della preventiva autorizzazione dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati possono essere insediate tutte le strutture previste dalla disciplina richiamata anche in deroga allo strumento urbanistico; in seguito il comune deve recepire la situazione in una apposita variante urbanistica.
È vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. I campeggi esistenti, regolarmente autorizzati, possono invece eseguire in deroga le opere previste.
Aree attrezzate per la sosta temporanea di caravan, camper e simili
Nei comuni privi di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e mezzi mobili simili al di fuori dei campeggi, possono essere istituite aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, purché compatibili con gli strumenti urbanistici.
In alternativa, i comuni possono autorizzare privati alla realizzazione e gestione di tali aree. Quando l’area è istituita direttamente dal comune, la gestione può essere affidata anche a terzi mediante apposite convenzioni.
Le aree attrezzate devono rispettare la legge regionale e la normativa stradale richiamata. In tali aree la permanenza è consentita per un massimo di 24 ore consecutive.
Modifica sulla classificazione catastale per attività turistico-rurali
Viene modificata la disciplina regionale concernente l’ospitalità e/o ristorazione e i servizi connessi, esercitati in immobili già esistenti e già classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Il requisito è accertato tramite certificato catastale storico.
La modifica si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia emanati prima dell’entrata in vigore della legge.
Cessione di autobus sostituiti per fini umanitari
Qualora, per acquistare autobus di linea con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, sia necessaria la radiazione dei mezzi sostituiti, la loro cessione per fini umanitari a enti o associazioni no profit sostituisce gli effetti della radiazione.
Abrogazione e decorrenza
È abrogata una disposizione della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quindi il 6 febbraio 2006.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 7/2006
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 8/2006
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 9/2006
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 10/2006
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 11/2006
- Legge · 6 feb 2006L.R. Sicilia 12/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →