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Legge

L.R. Sicilia 12/2006

Riproposizione di norme in materia di territorio.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 12/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana ripropone e modifica varie norme territoriali, soprattutto in materia di sanatoria edilizia, vincoli paesaggistici, ampliamenti per disabili e interventi su aree demaniali e agricole. Introduce anche una certificazione di qualità edilizia. Alcune disposizioni hanno scadenze riferite a sanatorie e rate dell’oblazione entro il 31 marzo e 30 giugno 2006.

Riproposizione di norme in materia di territorio e sanatoria edilizia

Riproposizione di norme in materia di territorio

La legge della Regione Siciliana interviene su più profili urbanistici ed edilizi, con particolare attenzione alla sanatoria di abusi, ai vincoli territoriali, agli ampliamenti per esigenze abitative di persone con handicap grave e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

Sanatoria edilizia e disciplina degli abusi

La disciplina regionale richiama e modifica l’applicazione della sanatoria edilizia prevista dalla normativa statale sul condono, con estensioni e precisazioni rilevanti per il territorio siciliano. In particolare:

  • è confermata la possibilità di sanatoria per nuove costruzioni non residenziali ultimate entro il 31 marzo 2003, entro il limite di 3.000 metri cubi;
  • il medesimo limite volumetrico non può essere superato complessivamente tramite più istanze presentate dallo stesso soggetto;
  • è ammessa la sanatoria anche per le tipologie di illecito 4, 5 e 6, sempre per opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003;
  • per tali ipotesi restano dovuti gli stessi adempimenti e oneri previsti dalla disciplina generale del condono.

Vincoli paesaggistici, ambientali e culturali

La legge disciplina il rapporto tra sanatoria e vincoli territoriali. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è richiesto solo se il vincolo era già esistente prima della realizzazione dell’opera abusiva. Inoltre:

  • per le opere ricadenti in zone vincolate, la concessione in sanatoria non può essere rilasciata se il vincolo comporta inedificabilità assoluta;
  • la sanatoria è esclusa anche quando l’opera arrechi grave pregiudizio alla tutela del vincolo;
  • per le aree soggette a vincoli speciali, la normativa specifica si applica anche in assenza di parere favorevole se il vincolo non preesisteva all’abuso.

Regime transitorio delle istanze di sanatoria e pagamento dell’oblazione

Le disposizioni si applicano anche alle domande già presentate, quando il richiedente non abbia ancora versato gli importi residui dell’oblazione. In tal caso:

  • il 30% dell’oblazione resta dovuto al momento della domanda;
  • la seconda rata va pagata entro il 31 marzo 2006;
  • la terza rata va pagata entro il 30 giugno 2006;
  • gli oneri concessori devono essere corrisposti secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

Demolizione e ricostruzione in sito

Per le aree edificabili, quando gli strumenti urbanistici consentono la demolizione e ricostruzione in sito del volume esistente, il nuovo edificio deve coincidere almeno in parte con il perimetro di quello preesistente. Restano fermi il rapporto di copertura del lotto, le distanze legali e i vincoli paesaggistici, ambientali e di destinazione d’uso previsti dallo strumento urbanistico.

Certificazione della qualità edilizia e abitativa

È istituita in Sicilia la certificazione della qualità edilizia e abitativa, finalizzata a valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e a garantire la sicurezza delle costruzioni. La certificazione:

  • costituisce titolo di priorità per l’accesso ad agevolazioni, provvidenze e facilitazioni economiche e amministrative;
  • per gli edifici esistenti, deve essere presentata agli uffici tecnici comunali prima dell’inizio dei lavori, come attestazione della qualità statica, impiantistica, geologica, geotecnica, legale, urbanistica, storica e ambientale;
  • è disciplinata nei contenuti, nelle modalità e nei parametri da decreto del Presidente della Regione;
  • è rilasciata da soggetti iscritti in un elenco speciale istituito con bando pubblico. In fase di prima applicazione, la Regione individua un istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa (ISCAA), che opera in via sperimentale secondo modalità definite con decreto presidenziale.

Opere pubbliche e iniziative nei programmi territoriali

Le disposizioni regionali richiamate dalla legge si applicano anche alle opere pubbliche e alle iniziative private previste nei progetti integrati territoriali, nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, nei patti territoriali e nei contratti d’area.

Interventi per persone con handicap grave

Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ubicati nelle zone territoriali omogenee B, C ed E, sono consentiti ampliamenti volumetrici fino a 120 metri cubi, anche in deroga agli indici di zona, se necessari a soddisfare le esigenze abitative di persone con handicap grave ivi residenti. Gli ampliamenti devono essere realizzati in aderenza all’edificio esistente e restano comunque soggetti ai vincoli ambientali e culturali, alle distanze da strade, confini e pareti finestrate, e agli eventuali vincoli igienico-sanitari ostativi. Per ottenere la concessione edilizia occorrono:

  • certificazione medica dell’azienda sanitaria locale attestante l’handicap grave e le esigenze abitative;
  • relazione tecnica asseverata con rappresentazione grafica dello stato di fatto e progetto, che dimostri l’impossibilità di reperire spazi idonei nell’edificio esistente. Sulle volumetrie realizzate è inoltre imposto un vincolo triennale di non variazione della destinazione d’uso e di divieto di vendita o locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascrivere nei registri immobiliari.

Demanio marittimo e aree pubbliche in concessione

Le disposizioni regionali richiamate si applicano anche ad aree o immobili del demanio marittimo dati in concessione o locazione.

Distanze edilizie e interventi finanziati dal POR Sicilia

Per i progetti ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del POR Sicilia, la distanza prevista dalla normativa regionale può essere ridotta fino a 50 metri, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Insediamenti sportivi e per il tempo libero in verde agricolo

Nelle zone di verde agricolo, previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, sono consentiti insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero, sia pubblici sia privati. La disciplina non si applica però alle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione Siciliana.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, cioè il 6 febbraio 2006.

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