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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione n. 412 del 26.11.2025 con la quale la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha disposto, per conto del Comune di Buccino, l'aggiudicazione del "Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Buccino (SA) (CIG: B72367BD20)" in favore della controinteressata EKA S.R.L. - Servizi e trasporti per l'ambiente; di tutti i verbali di gara e loro allegati ed in particolare del verbale n.1 del 10.10.2025 (1^ - 2^ - 3^ seduta pubblica del 1.10.2025 - 3.10.2025 - 10.10.2025), verbale di gara n.2 del 4.11.2025 e verbale n. 3 del 7.11.2025; di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, inclusi ove occorra in parte qua e nei limiti di interesse della ricorrente, tutti gli atti della procedura e quelli ad essa propedeutici, sia del Comune che della C.U.C., richiamati nella Determina di aggiudicazione, tra cui il verbale di validazione degli atti del 29.5.2025, la decisione a contrarre n. 442 del 30.5.2025, l'atto gestionale n. 211 del 5.6.2025, l'atto gestionale n. 320 dell'11.9.2025, gli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara, nonché il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, il piano industriale e rispettivi allegati; per l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro a cui si rende fin d'ora disponibile, per l'intera durata dell'affidamento prevista dalla lex specialis; per la declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto se ed in quanto nelle more stipulato Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecological Systems S.R.L. il 2.1.2026: - della determinazione n. 920 del 30.12.2025 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Buccino ha preso atto degli atti della gara e dell’aggiudicazione conclusiva per cui è causa ed ha disposto di procedere con la stipula del contratto;

Giustizia amministrativa202502130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in favore di altra impresa, nonché successivo atto comunale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di avvio della stipula

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito per conto del Comune di Buccino in favore di altra impresa, unitamente ai verbali di gara, agli atti presupposti e consequenziali e, con motivi aggiunti, all'atto comunale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di disposizione della stipula del contratto. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che il giudice ha ritenuto preferibile, nella comparazione degli interessi contrapposti e impregiudicata ogni valutazione sul fumus, una soluzione che consentisse di decidere il merito a gara e rapporto ancora integri.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. La decisione è stata assunta sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare: il Collegio, pur riservando ogni diversa valutazione sul fumus boni iuris alla decisione di merito, ha ritenuto prevalente l'esigenza di pervenire alla definizione della controversia re adhuc integra, evitando che la prosecuzione degli effetti dell'aggiudicazione e la stipula del contratto incidessero irreversibilmente sugli interessi in gioco. È stata fissata l'udienza pubblica del 25 marzo 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e fissato l'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda e sospendere l'efficacia dell'atto impugnato anche riservando ogni più approfondita valutazione sul fumus boni iuris alla fase di merito, quando la comparazione degli interessi renda preferibile preservare la situazione di fatto e di diritto re adhuc integra fino alla decisione definitiva.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può costituire elemento rilevante nella modulazione della tutela cautelare, consentendo di salvaguardare gli interessi contrapposti mediante una sospensione temporalmente funzionale alla rapida definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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