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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Pescara, Sezione 1

per l''annullamento della delibera di giunta regionale del 17 aprile 2025, n. 229 nonché, per quanto occorrer possa - della determina regionale del 27 marzo 2025, prot. n. 6271 e relativi rapporti di prova; - del verbale di sopralluogo del 21 novembre 2024 da valere quale comunicazione formale per il nulla-osta alla sicurezza dell’esercizio ai sensi della l.r. n. 1/2011, art. 64, comma 4, lett. c) relative al territorio comunale di Pescara; nonché - della determina dirigenziale del servizio trasporto pubblico, dipartimento infrastrutture e trasposti della Regione Abruzzo "per l''immissione in servizio, nelle more della attivazione del servizio mediante filobus, degli autobus elettrici in numero congruo a garantire la regolarità del servizio", quale atto non noto e non allegato alla delibera impugnata; - dei provvedimenti dirigenziali del servizio trasporto pubblico, dipartimento infrastrutture e trasposti della Regione Abruzzo "necessari alla gestione" del servizio mediante autobus elettrici, quale atto non noto e non allegato alla delibera impugnata

Giustizia amministrativa202500182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera regionale che disponeva l'attivazione temporanea di un servizio di trasporto pubblico mediante autobus elettrici sul tracciato filoviario, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il comitato ricorrente ha chiesto l'annullamento della delibera regionale e degli ulteriori atti relativi all'autorizzazione e alla gestione temporanea del servizio con autobus elettrici nei Comuni di Pescara e Montesilvano. La Regione ha sostenuto che la delibera avesse cessato di produrre effetti dall'11 settembre 2025, data di attivazione del servizio filoviario, e che fosse quindi venuto meno l'interesse al ricorso. Tuttavia, il giudice ha rilevato l'esigenza di verificare in concreto se, dopo l'attivazione dei filobus, il servizio sia stato esclusivamente filoviario oppure abbia continuato a essere svolto, anche solo in parte, mediante autobus elettrici. A tal fine ha richiesto chiarimenti documentati: sull'eventuale transito di autobus elettrici dopo l'avvio del servizio filoviario; sui singoli episodi e sulle relative esigenze; su eventuali guasti o malfunzionamenti dei filobus, con indicazione dei mezzi interessati, della durata, delle cause e dei rimedi; sulla fonte normativa o amministrativa che avrebbe autorizzato la circolazione degli autobus caso per caso; e sulle ragioni per cui non sia stato eventualmente predisposto un sistema di sostituzione mediante altri mezzi filoviari.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Ha disposto un incombente istruttorio a carico delle amministrazioni resistenti, imponendo il deposito, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata sui fatti indicati in motivazione. L'istruttoria è finalizzata a stabilire se la delibera impugnata abbia realmente cessato di produrre effetti con l'attivazione del servizio filoviario oppure se il servizio sia rimasto, in concreto, misto, con permanenza dell'interesse alla decisione. Il TAR ha inoltre anticipato la trattazione dell'udienza pubblica al 27 marzo 2026, in attuazione dell'indicazione già formulata dal Consiglio di Stato circa la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, lett. c), l.r. n. 1/2011

    La disposizione è richiamata in relazione al nulla-osta alla sicurezza dell'esercizio del servizio, ma l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2227/2025

    il giudice di primo grado debba fissare una nuova più ravvicinata udienza di merito, e ciò in considerazione dei rilevanti interessi, pubblici e privati, che inevitabilmente vengono in giuoco nel caso di specie

    Il TAR dà attuazione all'indicazione cautelare anticipando la trattazione dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sostiene che l'atto impugnato abbia cessato di produrre effetti, la verifica della sopravvenuta carenza di interesse richiede un accertamento concreto sull'effettiva cessazione degli effetti dell'atto e non può fondarsi soltanto su dichiarazioni non documentate.
  • In presenza di contestazioni sull'effettiva prosecuzione di un servizio pubblico secondo modalità diverse da quelle dichiarate dall'amministrazione, il giudice può disporre una relazione istruttoria dettagliata, imponendo la documentazione dei singoli episodi, delle relative cause, della durata, dei rimedi adottati e della fonte giuridica dell'intervento amministrativo.
  • L'anticipazione dell'udienza di merito è giustificata quando la controversia coinvolge rilevanti interessi pubblici e privati e il giudice ritiene necessario definire rapidamente la permanenza dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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