Deliberazione n. 303 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Facebook di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Il dirigente competente aveva ordinato l’adozione immediata di misure di blocco del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per finalità probatorie e per dodici mesi, dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro dalla piattaforma. La decisione finale si limita alla ratifica dell’intervento urgente.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della disciplina speciale sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy e l’attivazione del meccanismo urgente previsto per evitare la circolazione del contenuto sulla piattaforma Facebook.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Centrale è l’art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Facebook indicata nella segnalazione. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 158 del 16 maggio 2025.
Con tale determinazione sono state disposte due misure principali:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione su Facebook del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il provvedimento riporta che la determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma in data 16 maggio 2025 e che sono state acquisite le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, oltre alla documentazione in atti. Nella riunione del 21 maggio 2025, il Garante ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente n. 158/2025 adottato dal dirigente competente.
Esito pratico
L’esito del procedimento è la conferma dell’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e della correlata prescrizione di conservazione probatoria. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma si inserisce nel meccanismo di tutela immediata previsto per i casi di possibile revenge porn, finalizzato alla rapida prevenzione della diffusione del contenuto e alla conservazione di eventuali evidenze utili.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. Il procedimento rientra nella disciplina speciale sul cosiddetto revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, entro quarantotto ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 158 del 16 maggio 2025. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Facebook del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Nello stesso provvedimento d’urgenza è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 158/2025 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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