Prescrizioni del Garante n. 310 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una persona fisica contro un avvocato, relativo alla trasmissione via PEC di atti di una procedura esecutiva a soggetti ulteriori e non necessari rispetto alla vicenda. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità e correttezza e per assenza di una base giuridica idonea ex artt. 5 e 6 GDPR. Pur escludendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, ha adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, tenendo conto delle circostanze del caso, tra cui l’esiguità dei destinatari, l’esaurimento degli effetti della condotta e le difficoltà interpretative connesse alla disciplina delle notifiche PEC.
Ammonimento nei confronti di un avvocato per invio via PEC di atti esecutivi a destinatari non legittimati, con comunicazione illecita di dati personali del reclamante
Ammonimento per comunicazione illecita via PEC di atti esecutivi
Il provvedimento riguarda un avvocato che, nell’ambito di una procedura esecutiva e della trasmissione di atti collegati a un decreto ingiuntivo/ordinanza di assegnazione, avrebbe inviato via PEC documentazione contenente dati personali della reclamante anche a soggetti non legittimati a conoscerla. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata e si è svolto mediante richiesta di informazioni, memorie difensive e audizione del titolare del trattamento.
Origine del reclamo e fatti contestati
La reclamante ha rappresentato che la notifica di atti relativi alla procedura esecutiva era stata comunicata anche ad altri dipendenti dell’ente coinvolto, estranei al procedimento. In particolare, il dato contestato non era tanto la comunicazione verso il destinatario principale dell’atto, quanto l’invio a ulteriori soggetti inseriti in copia o comunque raggiunti dalla funzione di risposta alla PEC.
Istruttoria e difese del titolare
L’Autorità ha chiesto chiarimenti sui criteri di individuazione dei destinatari della PEC e su ogni elemento utile alla valutazione del reclamo. L’avvocato ha dedotto che:
- la notifica originaria era stata eseguita regolarmente;
- la successiva comunicazione era stata inviata al terzo pignorato e ai soggetti già presenti nei destinatari della PEC originaria;
- l’uso della funzione "rispondi" aveva determinato l’inclusione automatica dei destinatari già presenti nel messaggio precedente;
- i soggetti coinvolti erano già a conoscenza della vicenda esecutiva;
- non sarebbero stati trattati dati di cui all’art. 10 GDPR.
Valutazione del Garante sulla violazione
Il Garante ha ritenuto le giustificazioni non idonee a escludere la violazione. Dalla documentazione acquisita è risultato che i dati personali della reclamante erano stati comunicati anche a soggetti che non avevano titolo a conoscerli. L’Autorità ha quindi accertato la violazione:
- del principio di liceità e correttezza del trattamento ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- dell’art. 6 GDPR, per assenza di una base giuridica idonea a legittimare le ulteriori comunicazioni.
È stato inoltre osservato che l’utilizzo della funzione "rispondi" denotava una scarsa diligenza nella selezione dei destinatari legittimi delle comunicazioni.
Esiti del procedimento: ammonimento e mancata sanzione pecuniaria
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ammonito l’avvocato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Pur richiamando il regime sanzionatorio dell’art. 83, par. 5, GDPR, ha escluso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, valorizzando nel complesso le seguenti circostanze:
- la condotta aveva già esaurito i propri effetti;
- il numero dei destinatari era limitato;
- il trattamento era avvenuto nell’ambito dell’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento;
- la disciplina delle notifiche via PEC presentava difficoltà interpretative;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti;
- non emergevano vantaggi finanziari o perdite evitate derivanti dalla violazione.
Adempimenti finali e rimedi
Il provvedimento dispone l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. È inoltre indicata la proponibilità dell’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento origina da un reclamo presentato da una persona fisica nei confronti di un avvocato, ritenuto responsabile di un trattamento illecito dei dati personali in occasione della notificazione di un decreto ingiuntivo e di successivi atti di una procedura esecutiva. La reclamante contestava, in particolare, che la documentazione fosse stata comunicata anche a dipendenti di un ente regionale estranei al procedimento.
Attività istruttoria e difese dell'avvocato
L’Autorità ha chiesto chiarimenti sul trattamento effettuato e sui criteri di individuazione dei destinatari delle comunicazioni inviate via PEC. L’avvocato ha sostenuto che l’invio era stato effettuato in continuità con una precedente comunicazione del terzo pignorato e mediante la funzione "rispondi", che avrebbe automaticamente incluso i destinatari già inseriti in copia. Ha inoltre dedotto che i soggetti coinvolti erano già a conoscenza della procedura e che nella comunicazione non erano presenti dati di cui all’art. 10 GDPR.
Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto che la documentazione fosse stata comunicata anche a soggetti privi di titolo a conoscerla, in assenza di un’idonea base giuridica. La condotta è stata qualificata come violazione dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 6 GDPR. L’uso della funzione "rispondi" è stato considerato indice di scarsa diligenza nella selezione dei destinatari legittimi.
Misura adottata e sanzione
Pur richiamando l’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha escluso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR. Ha invece disposto un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR nei confronti dell’avvocato, valorizzando il fatto che la condotta aveva esaurito i suoi effetti, che i destinatari erano limitati, che l’attività era connessa all’esercizio di un diritto e che la materia delle notifiche PEC presentava difficoltà interpretative.
Effetti ulteriori
Il Garante ha disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Resta esperibile opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 21 mag 2025Prescrizioni del Garante n. 291 del 21/05/2025
- Provvedimento · 21 mag 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 288 del 21/05/2025
- Provvedimento · 21 mag 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 286 del 21/05/2025
- Provvedimento · 21 mag 2025Deliberazione n. 301 del 21/05/2025
- Provvedimento · 21 mag 2025Deliberazione n. 305 del 21/05/2025
- Provvedimento · 21 mag 2025Deliberazione n. 293 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →