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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 291 del 21/05/2025

Provvedimento del 21 maggio 2025

Garante Privacy291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un’interessata contro Rai per la diffusione, in un servizio televisivo d’inchiesta, di immagini riferibili alla sua vita privata e ad alcuni momenti familiari. L’Autorità ritiene che alcune immagini non fossero essenziali rispetto alle finalità informative del servizio e che il trattamento abbia violato i principi di liceità e correttezza, nonché la disciplina speciale del trattamento a fini giornalistici e il principio di essenzialità dell’informazione. Rai aveva già rimosso nel corso del procedimento il frammento relativo a un momento privato con i figli dell’interessata; per il resto il Garante dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati contenuti nel servizio, salvo conservazione per eventuale uso giudiziario, e rivolge un ammonimento all’editore.

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., divieto di ulteriore trattamento e ammonimento per diffusione in un servizio giornalistico di immagini della vita privata dell’interessata in violazione del principio di essenzialità dell’informazione

Rai – divieto di ulteriore trattamento e ammonimento per diffusione di immagini non essenziali in un servizio giornalistico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato contro Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., quale editore di un programma televisivo, in relazione alla diffusione di un servizio giornalistico contenente immagini riferibili alla vita privata dell’interessata. Il procedimento riguarda un trattamento effettuato per finalità giornalistiche e si fonda sulla contestazione della mancata essenzialità informativa di alcuni contenuti visivi.

Origine del reclamo e doglianze dell’interessata

L’interessata ha lamentato la divulgazione, in una puntata/servizio televisivo, di immagini che la ritraevano in contesti privati e familiari, sostenendo di non aver prestato consenso né sottoscritto liberatorie. Ha inoltre dedotto che i contenuti erano stati utilizzati per associare la sua persona a personaggi e ambienti della criminalità, pur in assenza di procedimenti a suo carico, e che il servizio aveva creato un nocumento alla sua sfera personale.

Secondo la reclamante, la diffusione dei contenuti violava il principio di essenzialità dell’informazione previsto dalle Regole deontologiche, in quanto non esisteva un concreto interesse pubblico alla conoscenza di immagini della sua sfera privata.

Riscontro di Rai e difese del titolare

Rai ha contestato innanzitutto la genericità del reclamo, affermando che non erano stati specificati in modo puntuale i dati illecitamente trattati. Ha sostenuto che il servizio costituiva un’inchiesta giornalistica svolta nel pieno rispetto della disciplina di settore e che il trattamento non richiedeva il consenso dell’interessata, essendo coperto dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto di cronaca/inchiesta.

L’editore ha anche precisato che alcune immagini contestate, in particolare un breve frammento video, erano state rimosse spontaneamente nel corso del procedimento, senza riconoscimento di responsabilità, e che le immagini utilizzate erano state reperite su fonti pubbliche, tra cui articoli online e contenuti social.

Quadro normativo richiamato dal Garante

L’Autorità ribadisce che i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso, ma devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, oltre al principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Nel provvedimento sono richiamati, in particolare:

  • gli artt. 136 e ss. del Codice privacy;
  • l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy;
  • l’art. 137, comma 3, del Codice privacy;
  • l’art. 6 delle Regole deontologiche;
  • i principi di liceità, correttezza e minimizzazione/limitazione del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e d), GDPR.

Valutazione delle immagini e principio di essenzialità dell’informazione

Dall’istruttoria è emerso che alcune immagini inserite nel servizio riguardavano momenti di vita personale della reclamante e non risultavano reperibili altrove, a differenza di altre immagini già oggetto di precedenti reportage. Il Garante ha ritenuto che tali contenuti, se letti nel contesto complessivo del servizio, non fossero essenziali per le finalità giornalistiche perseguite e non apportassero uno specifico valore informativo.

L’Autorità ha quindi ritenuto che la loro diffusione determinasse un accostamento tra momenti privati e ricostruzioni giornalistiche non adeguatamente sorrette sotto il profilo dell’essenzialità, con conseguente violazione della disciplina sul trattamento dei dati in ambito giornalistico.

Contenuti rimossi nel corso del procedimento

Per quanto riguarda il frammento di video che mostrava un momento privato dell’interessata insieme ai figli, il Garante ha preso atto che Rai lo aveva già rimosso durante il procedimento. Su tale specifico contenuto l’Autorità ha ritenuto non necessari ulteriori interventi.

Il provvedimento precisa inoltre che l’interessata poteva agire solo per la tutela dei propri dati personali e non in rappresentanza dei figli, ormai maggiorenni e privi di una specifica procura a favore della madre.

Esito del procedimento: divieto e ammonimento

All’esito della valutazione complessiva, il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati dell’interessata, consistente nella diffusione di immagini relative ad aspetti della sua vita personale nel servizio televisivo, integrasse una violazione degli artt. 137 del Codice privacy e 6 delle Regole deontologiche, nonché dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.

Sulla base di tale valutazione, l’Autorità ha disposto nei confronti di Rai:

  • il divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessata contenuti nel servizio, fatta salva la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
  • un ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Annotazione interna, richiesta di riscontro e rimedi

Il Garante ha disposto l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Inoltre, ha invitato Rai, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per dare piena attuazione a quanto prescritto.

È stato infine ricordato che l’inosservanza del divieto di trattamento può esporre a sanzione penale ai sensi dell’art. 170 del Codice e alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni della reclamante

Il procedimento nasce da un reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR presentato contro Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di editore di un programma televisivo, per la diffusione di un servizio che mostrava immagini riferibili alla vita privata dell’interessata e ad alcuni suoi rapporti personali e familiari. La reclamante ha lamentato di non aver prestato consenso alla diffusione, di non avere sottoscritto liberatorie e di non comprendere l’interesse pubblico alla divulgazione di contenuti così invasivi della sfera privata.

Difese di Rai e attività istruttoria

Rai ha sostenuto che il reclamo era generico, che il servizio rientrava nell’attività giornalistica d’inchiesta, costituzionalmente protetta, e che i contenuti erano stati raccolti da fonti attendibili, anche tramite atti d’indagine e provvedimenti giudiziari. Ha inoltre evidenziato di avere rimosso alcuni frame contenenti immagini contestate, senza riconoscere alcuna illegittimità, e di avere cercato un contraddittorio con l’interessata. L’Autorità ha contestato a Rai, in via preliminare, violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), GDPR, dell’art. 137, comma 3, Codice privacy e dell’art. 6 delle Regole deontologiche.

Valutazione del Garante sul trattamento giornalistico

Il Garante ribadisce che il trattamento per finalità giornalistiche è lecito anche senza consenso, ma solo se effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, secondo gli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche. Nel caso concreto, alcune immagini relative a momenti di vita personale dell’interessata sono state ritenute non essenziali rispetto all’obiettivo informativo del servizio e idonee a creare un accostamento tra aspetti privati e ricostruzioni giornalistiche non supportate da un valore informativo specifico.

Misure adottate e valutazione sui contenuti già rimossi

Con riferimento al frammento di video che mostrava un momento privato dell’interessata con i figli, il Garante prende atto della rimozione effettuata da Rai nel corso del procedimento e ritiene che non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti su tale specifico contenuto. Per le ulteriori immagini ritenute non essenziali, l’Autorità dispone il divieto di ulteriore trattamento, ferma restando la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Esito finale, ammonimento e adempimenti successivi

Il provvedimento conclude con un ammonimento a Rai, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l’inosservanza delle disposizioni sul trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo all’essenzialità dell’informazione. Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Rai è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare completa attuazione al provvedimento; è richiamata, infine, la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

Materiegiornalismo e diritto di cronacadiritti dell’interessatoimmagini e vita privatasanzioni gdprpubblica amministrazione

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