Ordinanza n. 16212/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del verbale di accertamento dell’idoneità psico – fisica per l’arruolamento in qualità di VFI nella Marina Militare del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell’idoneità psico-fisica all’arruolamento come VFI nella Marina Militare del 9 aprile 2026
Esito
La controversia
Il candidato, partecipante al primo blocco di reclutamento VFI nella Marina Militare con preferenza per il settore delle Forze speciali e Componenti specialistiche e per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi – componente aeromobili, ha impugnato il verbale del 9 aprile 2026 relativo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica. L’ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso e rinvia ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito. Il TAR ha ritenuto preliminarmente necessario conoscere lo stato della procedura e l’eventuale pubblicazione delle graduatorie del blocco e dei settori indicati.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né valutato i motivi di ricorso. Ha ordinato al Ministero della Difesa, tramite il Direttore Generale del Personale civile, di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza informazioni sullo stato della procedura e sull’eventuale pubblicazione delle graduatorie pertinenti. Ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscurare, in caso di diffusione del provvedimento, le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma è richiamata insieme alle disposizioni nazionali per giustificare l’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è citata a fondamento della misura di oscuramento dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone menzionate.
Come è indicizzato
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