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Ordinanza

Ordinanza n. 217/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio inadempimento perfezionatosi in ordine all’istanza del 15.7.2025 volta a conseguire l’inibizione dell’attività commerciale della controinteressata, nonché al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada, del Codice dei Beni Culturali e della normativa in materia di urbanistica ed edilizia relativamente ai cespiti locati ed all’attività della controinteressata. Per l’accertamento del silenzio-diniego perfezionatosi ad opera del Comune di Napoli in data 14.8.2025 in ordine all’istanza di accesso del 15.7.2025 formulata dalla Parking del Golfo srls (09592761218), nonché per l’annullamento della nota prot. 674255 del 25.7.2025, della nota prot. 707790 del 6.8.2025 e le pec del 13.8.2025 e del 12.9.2025 del Comune di Napoli ove interpretabili quali sostanziale diniego dell’istanza di accesso del 15.7.2025; nonché per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato; Per l’annullamento della licenza di concessione di suolo pubblico n. 127 del 3.7.2025 rilasciata dal Comune di Napoli in favore della Parking San Gennaro Società a Responsabilità Limitata Semplificata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202505026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: licenza di concessione di suolo pubblico n. 127 del 3 luglio 2025, nonché silenzio inadempimento sull’istanza volta all’inibizione dell’attività commerciale e silenzio-diniego sull’istanza di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto domande cautelari incidentali nell’ambito di un ricorso comprendente: l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 15 luglio 2025, diretta a ottenere l’inibizione dell’attività commerciale della controinteressata e il rispetto della normativa in materia di circolazione stradale, beni culturali, urbanistica ed edilizia; l’accertamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 15 luglio 2025, con richiesta di esibizione e rilascio dei documenti; e l’annullamento della licenza di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Napoli in favore della società controinteressata. L’istanza cautelare del 24 ottobre 2025 riguardava sia l’impugnazione della concessione sia le domande in materia di silenzio e accesso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che le domande relative al silenzio e all’accesso erano state trattate nel merito nella stessa udienza del 13 gennaio 2026; pertanto, sulle relative istanze cautelari ha dichiarato il non luogo a provvedere. Quanto alla domanda cautelare connessa all’annullamento della concessione di suolo pubblico, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ha quindi fissato la trattazione di merito per il 26 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR non ha adottato una sospensione della concessione, ritenendo sufficiente la fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda di accesso e alla richiesta di ordine di esibizione e rilascio dei documenti; la relativa domanda è stata trattata nel merito nella medesima udienza.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la relativa domanda è stata trattata nel merito nella medesima udienza.

Massime di principio

  • Quando una domanda cautelare riguarda anche pretese di accesso o avverso il silenzio trattate nel merito nella medesima udienza, il giudice cautelare dichiara il non luogo a provvedere sulla cautela relativa a tali pretese.
  • In relazione a un’impugnazione di un titolo amministrativo, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente soddisfatte dalla fissazione dell’udienza di merito, senza concessione della sospensione dell’atto, quando il giudice non ravvisi la necessità di una misura cautelare immediata.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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