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Circolare

Circolare INAIL n. 55 del 15 dicembre 1993

Cooperative sociali Legge 08 novembre 1991, n. 381.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra i profili assicurativi e contributivi delle cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Vengono richiamate le finalità della legge, i soggetti coinvolti (soci volontari, persone svantaggiate, dipendenti e soci lavoratori), le basi di calcolo della contribuzione e la decorrenza della normativa dal 18 dicembre 1991. La circolare chiarisce inoltre che l’azzeramento delle aliquote contributive per le persone svantaggiate riguarda solo l’assicurazione previdenziale e assistenziale INPS, non i premi INAIL.

Cooperative sociali e tutela assicurativa INAIL ex L. 381/1991

Cooperative sociali e disciplina assicurativa INAIL ex legge n. 381/1991

La circolare esamina i profili di tutela infortunistica e contributiva connessi alle cooperative sociali istituite dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Pur rilevando che la nuova disciplina non introduce elementi del tutto innovativi rispetto alla tutela obbligatoria generale, l’Istituto ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti peculiari relativi ai soggetti assicurati, alle basi di calcolo della contribuzione e alla decorrenza della normativa.

Quadro normativo e finalità della legge

La legge n. 381/1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991, disciplina una particolare categoria di società, le cooperative sociali. In coerenza con l’articolo 45 della Costituzione, tali cooperative perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini mediante:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse, non tassative, quali attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali si applicano le norme del settore di appartenenza e, ai sensi dell’articolo 9 della legge, esse devono essere iscritte sia nell’albo prefettizio sia in quello regionale.

Soggetti assicurati

Soci volontari

La legge prevede, accanto ai soci ordinari, la figura dei soci volontari. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo degli altri soci. Essi prestano attività gratuitamente e hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nonostante la gratuità della prestazione, i soci volontari sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sempre che ricorrano anche le altre condizioni di assicurabilità stabilite dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico.

Persone svantaggiate

Le persone svantaggiate sono individuate dalla legge in modo tassativo e rilevano solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

Per tali soggetti è previsto che:

  • costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;
  • siano, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa.

La percentuale va calcolata sul numero complessivo dei lavoratori, sia dipendenti sia soci, con esclusione dei volontari. La soglia minima di invalidità da considerare è pari al 45%, in linea con quella stabilita per il collocamento obbligatorio; tale requisito deve risultare da certificazione rilasciata dagli uffici competenti della Pubblica Amministrazione.

Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti la legge non introduce una disciplina speciale, salvo il fatto che tra essi possono rientrare persone svantaggiate. Non vi sono, dunque, previsioni ulteriori rispetto alla disciplina generale.

Soci lavoratori

La tutela assicurativa dei soci lavoratori si configura quando sussistano i requisiti oggettivi del rapporto di lavoro, ossia quando vi sia con l’impresa un rapporto di dipendenza funzionale oppure lo svolgimento di un’attività esecutiva e non direttiva, svolta con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità.

Criteri di contribuzione

La circolare precisa che, per tutti i soggetti operanti nelle cooperative sociali, la contribuzione è a carico della cooperativa e segue sia le disposizioni generali applicabili sia quelle specifiche della legge n. 381/1991.

Soci volontari

Per i soci volontari la base imponibile è costituita dalla retribuzione prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 381/1991, richiamata dal D.M. 11 giugno 1992. Gli importi indicati sono:

  • L. 49.357 per l’anno 1991;
  • L. 53.495 per l’anno 1992;
  • L. 54.886 per l’anno 1993.

Persone svantaggiate

Per le persone svantaggiate la contribuzione va determinata in base alla loro posizione concreta:

  • se sono dipendenti, sulla retribuzione effettiva;
  • se sono soci lavoratori, sulla retribuzione di ragguaglio.

La circolare riporta inoltre il chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui l’azzeramento delle aliquote contributive sulle retribuzioni delle persone svantaggiate, previsto come agevolazione per le cooperative sociali, riguarda soltanto l’assicurazione previdenziale e assistenziale gestita dall’INPS. Tale interpretazione si fonda sul tenore letterale dell’articolo 4, comma 3, che fa riferimento alle "aliquote" e non ai "premi".

Dipendenti

Per i dipendenti la base di calcolo è l’ammontare complessivo della retribuzione effettivamente corrisposta.

Soci lavoratori

Per i soci lavoratori la base di calcolo è l’ammontare complessivo della retribuzione effettivamente corrisposta; se questa non è percepita o non è accertabile, si assume la retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Decorrenza della legge

La legge n. 381/1991 è entrata in vigore il 18 dicembre 1991, cioè il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Indicazioni finali

Per eventuali difficoltà interpretative o applicative nell’esame delle singole fattispecie, la circolare invita a rivolgersi alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative.

Punti principali

Quadro normativo e finalità delle cooperative sociali

La circolare richiama la legge 8 novembre 1991, n. 381, che disciplina le cooperative sociali. Tali cooperative perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse, anche agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. È precisato che ad esse si applicano le norme relative al settore di appartenenza e che devono essere iscritte all’albo prefettizio e a quello regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge.

Soggetti assicurati: soci volontari

Tra i soggetti presenti nelle cooperative sociali la legge prevede i soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo degli altri soci. Pur prestando attività gratuita, con diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, essi sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sempre che ricorrano le condizioni generali di assicurabilità di cui agli articoli 1 e 4 del Testo Unico.

Soggetti assicurati: persone svantaggiate

Le persone svantaggiate sono definite in modo tassativo dalla legge e rilevano solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991. Esse devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa. La percentuale va calcolata sul numero complessivo dei lavoratori, dipendenti o soci, esclusi i volontari. La soglia minima di invalidità da considerare è il 45%, come per il collocamento obbligatorio, e deve risultare da certificazione rilasciata dagli uffici competenti della Pubblica Amministrazione.

Dipendenti e soci lavoratori

Per i dipendenti la legge non prevede una disciplina speciale, salvo la possibilità che tra essi vi siano persone svantaggiate. Per i soci lavoratori, la tutela assicurativa si realizza quando sussistano i requisiti oggettivi del rapporto di lavoro, cioè in presenza di un rapporto di dipendenza funzionale o dello svolgimento di un’attività esecutiva, non direttiva, con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità.

Criteri di contribuzione e basi di calcolo

Per tutti i soggetti che operano nelle cooperative sociali la contribuzione è a carico della cooperativa, secondo le disposizioni generali applicabili e quelle speciali della legge. Per i soci volontari la base di calcolo è la retribuzione di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 381/1991, richiamata dal D.M. 11 giugno 1992: L. 49.357 per il 1991, L. 53.495 per il 1992 e L. 54.886 per il 1993. Per le persone svantaggiate, la contribuzione va calcolata sulla retribuzione effettiva se sono dipendenti, oppure sulla retribuzione di ragguaglio se sono soci lavoratori. Per i dipendenti la base è la retribuzione effettivamente corrisposta; per i soci lavoratori la base è la retribuzione effettivamente corrisposta oppure, se non percepita o non accertabile, quella dei prestatori d’opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Chiarimento sull’agevolazione contributiva per le persone svantaggiate

La circolare riferisce il chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui l’azzeramento delle aliquote contributive sulle retribuzioni delle persone svantaggiate, previsto come agevolazione per le cooperative sociali, riguarda soltanto l’assicurazione previdenziale e assistenziale gestita dall’INPS. La precisazione si fonda sul fatto che l’articolo 4, comma 3, usa il termine "aliquote" e non quello di "premi", a differenza della disciplina richiamata dall’articolo 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Decorrenza della disciplina

La legge n. 381/1991 è entrata in vigore il 18 dicembre 1991, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Indicazioni operative finali

La circolare segnala che eventuali difficoltà interpretative o applicative riscontrate nell’esame delle singole fattispecie devono essere rappresentate alla Direzione generale, Servizio normativo per le gestioni assicurative.

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