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Circolare

Circolare INAIL n. 53 del 01 dicembre 1993

Legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993 "Misure urgenti per la finanza pubblica" Articolo 14 disposizioni varie in materia infortunistica.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate dall’art. 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. n. 155/1993, in tema di assicurazione contro infortuni e malattie professionali in agricoltura. Vengono precisati i soggetti e le attività tutelate, i collegamenti con lo SCAU per l’accertamento dell’iscrizione, le nuove regole per la liquidazione delle prestazioni economiche e la rivalutazione delle rendite, nonché la decorrenza delle innovazioni dal 1° giugno 1993 e i criteri per i casi pendenti o pregressi. È inoltre evidenziata la soppressione del limite massimo di età introdotto dal decreto-legge e successivamente eliminato in sede di conversione.

Disposizioni in materia infortunistica agricola introdotte dalla legge n. 243/1993

Legge n. 243/1993 e art. 14: misure in materia infortunistica agricola

La circolare esamina le disposizioni introdotte dall’articolo 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura. L’intervento viene presentato come un primo passo verso la razionalizzazione della normativa e il riequilibrio economico-finanziario della gestione agricola.

Campo di applicazione e soggetti protetti

La lettera b) dell’art. 14 circoscrive la tutela dei lavoratori agricoli autonomi richiamando i criteri della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della legge 9 gennaio 1963, n. 9. La tutela riguarda:

  • i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che svolgono abitualmente, in modo esclusivo o prevalente, la manuale coltivazione dei fondi oppure l’allevamento e il governo del bestiame;
  • i componenti del nucleo familiare che svolgono le medesime attività sugli stessi fondi, cioè familiari in senso stretto, parenti e affini entro il quarto grado, nonché gli esposti regolarmente affidati.

La circolare precisa che i parenti e affini oltre il quarto grado devono essere ricompresi tra i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi dell’art. 205, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 1124/1965.

Attività tutelate e requisiti oggettivi

La tutela opera solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • la prestazione effettiva di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame;
  • il fabbisogno per la coltivazione del fondo deve essere almeno pari a 104 giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a 120 giornate per mezzadri e coloni.

Tali requisiti sono ricondotti alla disciplina richiamata dalla legge n. 9/1963.

Rapporti con lo SCAU e verifica dell’iscrizione

Poiché il campo di applicazione della tutela infortunistica coincide sostanzialmente con quello del trattamento pensionistico IVS, le Unità periferiche devono acquisire dalle sedi provinciali dello SCAU la conferma dell’iscrizione nei ruoli dell’assicurazione obbligatoria.

Nella richiesta di attestazione occorre indicare:

  • il nominativo della persona infortunata;
  • il nominativo del titolare dell’azienda agricola;
  • i dati anagrafici del titolare.

La circolare evidenzia che gli elenchi SCAU sono predisposti per nuclei familiari e che l’attestato SCAU costituisce il presupposto per la tutela, nel senso che ne sono esclusi i soggetti non iscritti per mancanza dei requisiti. Per evitare ritardi nella definizione delle pratiche, le Unità periferiche devono concordare preventivamente con le sedi SCAU le procedure più idonee. È inoltre allegata la circolare SCAU n. 44 del 31 maggio 1993 sul medesimo tema.

Prestazioni economiche: criteri di liquidazione

L’art. 14 interviene anche sulle prestazioni economiche.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

La lettera d) stabilisce che l’indennità giornaliera deve essere liquidata sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.

La circolare osserva che, in base alla logica della norma e alla finalità di contenimento della spesa nella gestione agricola autonoma, tale criterio deve applicarsi solo ai lavoratori agricoli autonomi e non ai lavoratori agricoli subordinati. L’estensione al lavoro subordinato, in particolare per i lavoratori a tempo indeterminato soggetti alla gestione ordinaria ex lege n. 54/1982, determinerebbe un peggioramento del trattamento indennitario e verrebbe meno la corrispettività tra prestazione e contribuzione.

Rendite per inabilità permanente e rendite ai superstiti

La lettera e) prevede che la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti sia pari al minimale di legge stabilito per i lavoratori dell’industria.

Rivalutazione delle rendite agricole

La lettera c) dell’art. 14 dispone che per la rivalutazione delle rendite agricole si applichi lo stesso coefficiente di variazione previsto per il settore industriale dall’art. 116 del Testo Unico. Da tale previsione deriva l’adozione di un coefficiente unico per rendite industriali e agricole, con effetti sia sulle riliquidazioni delle rendite in corso sia sulla liquidazione delle nuove rendite.

Decorrenza e disciplina transitoria

Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 1° giugno 1993. Esse si applicano, secondo i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, ai fatti, status e situazioni successivi a tale data, nonché agli effetti non ancora esauriti di rapporti già esistenti. La circolare richiama inoltre il principio per cui, in assenza di una specifica previsione, la norma non ha effetto retroattivo e non incide sulla disciplina del fatto o dell’atto generatore del rapporto.

Per le situazioni pregresse vengono fornite istruzioni operative:

  • se l’infortunio è anteriore al 1° giugno 1993 e la durata prosegue oltre il 31 maggio 1993, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va liquidata con le vecchie disposizioni fino al 31 maggio e con le nuove dal 1° giugno;
  • se l’infortunio è anteriore al 1° giugno 1993 ma la rendita decorre da una data successiva al 31 maggio 1993, si applica il nuovo regime;
  • se l’infortunio è anteriore al 1° giugno 1993 e riguarda persone non più tutelabili per effetto della nuova legge, le prestazioni restano dovute, ma la misura è determinata dal 1° giugno 1993 in base alle nuove disposizioni.

Soppressione del limite massimo di età

La legge di conversione n. 243/1993 ha soppresso la lettera a) dell’art. 14 del D.L. n. 155/1993, che aveva introdotto un limite massimo di età, ai fini contributivi e risarcitivi, fissato in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Ne consegue che, dal 1° giugno 1993, riacquista efficacia la disciplina precedente sul requisito dell’età. Le Unità periferiche devono pertanto riesaminare i casi denunciati tra il 1° giugno e il 21 luglio 1993, esclusi dalla tutela per il solo difetto del requisito anagrafico.

Punti principali

Campo di applicazione e soggetti protetti

La tutela infortunistica per i lavoratori agricoli autonomi viene ricondotta ai criteri della legge n. 1047/1957 e della legge n. 9/1963. Sono compresi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che svolgono abitualmente, in modo esclusivo o prevalente, la manuale coltivazione dei fondi oppure l’allevamento e il governo del bestiame, nonché i componenti del nucleo familiare che svolgono le medesime attività sugli stessi fondi. I parenti e affini oltre il quarto grado, invece, devono essere considerati lavoratori agricoli dipendenti ai fini della disciplina infortunistica.

Attività tutelate e requisiti quantitativi

La tutela opera solo se ricorrono due condizioni: la prestazione lavorativa effettiva del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella necessaria per le normali esigenze della coltivazione e dell’allevamento, e il fabbisogno lavorativo annuo deve raggiungere almeno 104 giornate per i coltivatori diretti e 120 per mezzadri e coloni. La circolare richiama tali limiti come desumibili dalla normativa richiamata nell’art. 14.

Rapporti con lo SCAU e verifica dell’iscrizione

Poiché il campo di applicazione dell’assicurazione infortuni tende a coincidere con quello del trattamento pensionistico IVS, le Unità periferiche devono acquisire dalle sedi provinciali dello SCAU la conferma dell’iscrizione nei ruoli dell’assicurazione obbligatoria. Nella richiesta devono essere indicati non solo il nominativo dell’infortunato, ma anche quello del titolare dell’azienda agricola e i relativi dati anagrafici, in quanto i ruoli sono strutturati per nucleo familiare. L’attestazione SCAU è presupposto per la tutela; pertanto è necessario concordare preventivamente con le sedi SCAU procedure idonee a evitare ritardi nella definizione delle pratiche.

Prestazioni economiche: indennità, rendite e rivalutazione

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, la base di calcolo è la retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria; la circolare precisa però che tale disposizione deve applicarsi solo ai lavoratori agricoli autonomi, non anche ai subordinati. Per le rendite per inabilità permanente e per quelle ai superstiti, la base retributiva è il minimale di legge stabilito per i lavoratori dell’industria. Quanto alla rivalutazione delle rendite agricole, viene previsto l’allineamento al coefficiente di variazione già previsto per il settore industriale, con effetti sulla riliquidazione delle rendite in corso e sulla liquidazione di quelle nuove.

Decorrenza, disciplina transitoria e casi pregressi

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° giugno 1993 e si applicano ai fatti, status e situazioni successivi a tale data, nonché agli effetti non ancora esauriti di rapporti già esistenti, senza incidere retroattivamente sul fatto generatore. La circolare fornisce indicazioni per i casi pregressi: se l’infortunio è anteriore al 1° giugno 1993 ma la durata prosegue oltre il 31 maggio, l’indennità temporanea va calcolata con le vecchie regole fino al 31 maggio e con le nuove dal 1° giugno; se la rendita decorre dopo il 31 maggio 1993, si applica il nuovo regime; se l’infortunio è anteriore al 1° giugno 1993 e il soggetto non è più tutelabile per effetto della nuova legge, le prestazioni restano dovute ma con misura determinata secondo le nuove disposizioni dal 1° giugno 1993.

Soppressione del limite massimo di età

La legge di conversione ha soppresso la lettera a) dell’art. 14 del D.L. n. 155/1993, che aveva introdotto un limite massimo di età per tutti i lavoratori agricoli, pari a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Di conseguenza, dal 1° giugno 1993 torna ad applicarsi la disciplina precedente sul requisito dell’età. Le Unità periferiche devono quindi riesaminare i casi denunciati tra il 1° giugno e il 21 luglio 1993 che erano stati esclusi dalla tutela per difetto del requisito anagrafico.

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